In data 24/04/2008 sono entrati in vigore i D.lgs n.62 e n.63 del 26/03/2008 a modifica del D.lgs n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.137. Si richiama in particolare l'attenzione sull'art. 146 comma 4 che recita:"l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.", e sul comma 11 dello stesso articolo dal quale si evince che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio. In base a tali disposizioni legislative i procedimenti finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire dovranno essere disgiunti. Inoltre si specifica quanto segue:
1) sulla base di quanto disposto dallart.142, comma 2, le aree comprese nei parchi non sono più, dallentrata in vigore del nuovo testo, escluse dallapplicazione della tutela paesaggistica anche se classificate come zone omogenee A e B o ricomprese in PPA alla data del 6 settembre 1985; pertanto gli interventi di alterazione dello stato dei luoghi e dellaspetto esteriore degli edifici devono essere assistiti da provvedimento di autorizzazione paesaggistica. Lintero territorio del Comune di Pavia è compreso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e quindi lintero territorio comunale è soggetto a tale disposizione;
2) La disciplina di cui al punto 1 si applica anche ai procedimenti edilizi non conclusi o efficaci alla data del 23/04/2008;
3) Secondo linterpretazione di quanto disposto dallart. 159, la disciplina di cui al capo IV, ivi compresa la procedura prevista dallart.146 relativa al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sarà applicata a partire dal 1/01/2009 e per i procedimenti non ancora conclusi alla data del 31/12/08.
Stai navigando in:
Ambiente e territorio
Torna indietro