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Lavoro interinale
In quali casi è possibile ricorrere al lavoro temporaneo?

Ipotesi in cui è ammesso

Le imprese possono ricorrere al lavoro temporaneo quando ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro o allorquando vi sia la necessità di manodopera da utilizzare temporaneamente in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali o, infine, per sostituire lavoratori assenti .

Ipotesi in cui è vietato

È invece espressamente vietata la fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:

  • Qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro
  • Sostituzioni di lavoratori in sciopero
  • Assegnazione ad unità produttive nelle quali si sia proceduto nei dodici mesi procedenti a licenziamenti collettivi , oppure delle quali sia in atto l'intervento della cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura di manodopera
  • Imprese che non dimostrino di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art.4 del decreto legislativo n° 626/94
  • Lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi
  • Comunque nell'ambito di una stessa impresa, i lavoratori temporanei non possono superare una data percentuale rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato; tale percentuale è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro .
Aggiornato il 17/10/2005 11:27:51