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COMUNE
DI PAVIA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 595/99 del 24 maggio 1999, divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data 17 giugno 1999.
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403/00 del 10 aprile
2000, divenuta esecutiva ai senti di legge in data 27 aprile 2000.
Modificato ed integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del
31 marzo 2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
INDICE
CAPO I
Responsabilità
disciplinare
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Obblighi del dipendente
Art. 3 - Sanzioni disciplinari
Art. 4 - Codice disciplinare
Art. 5 - Principi e criteri generali di punibilità
Art. 6 - Rimprovero - Multa
Art. 7 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad
un massimo di 10 giorni
Art. 7 bis - Sospensione dal servizio fino ad un massimo
di sei mesi
Art. 8 - Licenziamento con preavviso
Art. 9 - Licenziamento senza preavviso
Art. 9 bis - Infrazioni residuali
Art. 10 - Rapporti tra procedimento penale e procedimento
disciplinare
CAPO II
Procedure
disciplinari
Art.
11 - Modalità per la contestazione degli addebiti
Art. 12 - Convocazione per la difesa
Art. 13 - Competenza per le sanzioni disciplinari
Art. 14 - Riduzione consensuale della sanzione
Art. 15 - Diritto di difesa
Art. 16 - Estinzione
Art. 17 - Riabilitazione
CAPO III
Sulle
impugnazioni
Art.
18 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Art. 19 - Ricorso all'arbitro unico
Art. 20 - Tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso
al giudice ordinario
Art. 21 - Abrogato con deliberazione di Giunta comunale
n. 403/00
Art. 22 - Abrogato con deliberazione di Giunta comunale
n. 403/00
Art. 23 - Abrogato con deliberazione di Giunta comunale
n. 403/00
CAPO IV
Sospensione
cautelare
Art.
24 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 25 - Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
CAPO V
Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari
Art.
26 - Ufficio competente
Art. 27 - Funzioni dell'ufficio competente
CAPO VI
Norme
transitorie e finali
Art.
28 - Abrogato con deliberazione di Giunta comunale n. 403/00
CAPO
I
Responsabilità
disciplinare
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente
regolamento disciplina i doveri dei dipendenti comunali il codice disciplinare
e relative procedure, la composizione e il funzionamento del collegio
di conciliazione
e le sospensioni in via cautelare, in conformità alle disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto Regioni - Enti
locali vigente e nel
rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 55 del D. Lgs. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
- Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato al CCNL sottoscritto in data 22/01/2004.
- Il dipendente
si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
- In tale
specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia
di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme vigenti;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge
7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'Amministrazione
in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del responsabile della struttura organizzativa
presso cui il dipendente lavora;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali
e con gli
utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere in periodo di malattia od infortunio ad occupazioni
estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero
psico-fisico;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni
o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine
sia palesemente illegittimo,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere
di darvi esecuzione.
Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti
ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali
o altre utilità
in connessione con la prestazione lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso
ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre
salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione
stessa in locali
non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente,
la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle
stesse;
o) in caso di assenza per malattia o per altra causa, dare tempestivo
avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri
(finanziari e non)
o dei suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
ART. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le violazioni,
da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'art. 2
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di
dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
ART. 4 - CODICE DISCIPLINARE
Il codice
disciplinare di cui ai successivi articoli da 5 a 10 deve essere affisso
a
cura dei responsabili delle strutture dell'Amministrazione e in luogo
accessibile a
tutti i dipendenti assegnati alle strutture stesse.
ART. 5 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI PUNIBILITÀ
- Nel rispetto
del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità
di quanto previsto dall'art. 55 del
D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il
tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione
ai seguenti
criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti
o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito
del biennio previsto dalla normativa vigente, al comportamento verso
gli utenti;
f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di
loro;
- La recidiva
nelle mancanze previste agli artt. 6, 7 e 7bis, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità
tra quelle previste nell'ambito dei medesimi articoli.
-
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per
la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni
di diversa gravità.
ART.
6- RIMPROVERO - MULTA
La sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma
1 dell'art. 5, per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonchè dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti
o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali
e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia
o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni
e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6
della legge n. 300/70;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione
e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
ART.
7 - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI
La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 5,
per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dall'art. 6, che abbiano comportato l'applicazione
del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 6;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico fisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
o con terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo
che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.
1 della legge 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità
della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o
pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
ART. 7 BIS - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
FINO AD UN MASSIMO DI SEI MESI
La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nell'articolo precedente
quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le
mancanze previste all'art. presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di
giorni superiore a quello indicato nella lett. c) dell'art. 7 e fino ad
un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo
o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad
essa affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente articolo, il dipendente
è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari
al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione
base mensile) del CCNL del 14/9/2000 nonché gli assegni del nucleo
familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni
caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
ART.
8 - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- recidiva
plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste
agli artt. 7 e 7 bis, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza tra quelle previste nei medesimi articoli, che abbia
comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al successivo art. 9, lett. a);
- recidiva
nell'infrazione di cui all'art. 7 bis, lettera c);
- ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall'Ente per riconosciute
e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure,
adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;
- mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore
a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui all'art. 7 bis;
- continuità,
nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare
di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi,
che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi
di servizio;
- recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di
forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura
di escluderlo dal contesto lavorativo;
- recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignità della persona;
- condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui all'art.
5, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- reiterati
comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza
e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione
dei servizi agli utenti.
ART.
9 - LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto
contro dipendenti o terzi anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett.
a) limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1,
lett. a) e all'art.
316 del codice penale, lett. b) e c) del d. lgs. n. 267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001
n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o
fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità
tale, in relazione ai criteri di cui all'art. 5, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
ART.
9 BIS - INFRAZIONI RESIDUALI
Le mancanze
non espressamente previste negli artt. da 6 a 9 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui all'art. 5, facendosi riferimento,
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori
di
cui all'art. 2 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dagli articoli precedenti.
ART.
10 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
- Nel
caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale.
Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare
già avviato.
- Al
di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'Ente venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
- Qualora
l'Ente sia venuto a conoscenza dei fatti che possono dar luogo a sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento è avviato nei termini previsti dall'art.11.
- Fatto
salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001,
il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo
è riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia
della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
- Per
i soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001
il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato
entro
90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva
e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
- L'applicazione
della sanzione del licenziamento, come conseguenza
delle condanne penali citate negli artt.8, lett. h) e 9, lett. c) ed
e), non
ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge
n. 97 del 2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione
della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- In
caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con
la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non
lo ha commesso" si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.
e l'Ente dispone la chiusura
del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato.
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
- In
caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento,
ai sensi dell'art.129 cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste
o perché l'imputato non lo ha commesso, si procede analogamente
al comma 7.
- In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art.
653, comma 1 bis del c.p.p.
- Il
dipendente licenziato ai sensi degli artt. 8, lett. h) e 9, lett. c)
ed e),
e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza
all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica
funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento
professionale.
-
Dalla
data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo
di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione
antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza
in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o
al convivente superstite e ai figli.
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CAPO
II
Procedure
disciplinari
ART. 11 - MODALITÀ PER LA CONTESTAZIONE
DEGLI ADDEBITI
- La sanzione
disciplinare del rimprovero verbale può essere inflitta al dipendente
senza alcuna particolare procedura formale. Di tale sanzione deve essere
conservata memoria ai soli fini della valutazione della recidiva, come
previsto all'art. 5 - comma 2 - del presente Regolamento.
- Fatto
salvo il caso del rimprovero verbale, nessun provvedimento disciplinare
può essere adottato senza la previa contestazione scritta dell'addebito
al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
- La
contestazione deve essere effettuata per iscritto ed in maniera
precisa e circostanziata entro venti giorni che decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora ha avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante l'applicazione di
sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.
- La comunicazione
dell'addebito deve avvenire mediante consegna al dipendente della lettera
di contestazione, di cui una copia deve essere firmata per ricevuta.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle
contestazioni viene fatta a mezzo messo o mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.
ART. 12 - CONVOCAZIONE PER LA DIFESA
- Il dirigente
competente, trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dal ricevimento
delle contestazioni, provvede a convocare il dipendente per la difesa,
secondo
le modalità di cui all'art. 11 ultimo comma.
- Delle
giustificazioni formulate dal dipendente a sua difesa viene redatto
apposito verbale sottoscritto dal dirigente di cui al comma precedente
e dall'interessato.
- Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione
viene applicata nei successivi 15 giorni.
ART.
13 - COMPETENZA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
- Il rimprovero
verbale e la censura (rimprovero scritto) sono applicati
direttamente dal dirigente della struttura in cui lavora il dipendente,
osservate le modalità di cui agli artt. 11 e 12.
- La sanzione
della censura deve essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente.
- Le sanzioni
disciplinari superiori alla censura sono applicate dall'Ufficio Procedimenti
Disciplinari con provvedimento motivato a firma del Dirigente competente.
- Ove il
dirigente di cui al 1° comma, compiuti gli accertamenti del caso,
ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura,
segnala, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza,
i fatti da contestare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che istruisce
il procedimento, osservate le modalità
di cui agli artt. 11 e 12. In caso di mancata comunicazione nel termine
predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità
del dirigente tenuto alla segnalazione.
4)bis Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato
con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di
spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora,
questi, entro
5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso
quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito.
- Il
Dirigente competente in materia di procedimenti disciplinari irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate negli artt. 6, 7, 7 bis,
8 e 9 nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 5.
- Quando
il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente,
dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.
ART. 14 - RIDUZIONE CONSENSUALE DELLA SANZIONE
All'interno
dei casi previsti dagli artt. 6, 7, 7 bis e 8, la sanzione applicabile
può essere ridotta con il procedimento disciplinare, nel quale
va precisato espressamente che vi è stato il consenso del dipendente.
In tal caso la sanzione non è suscettibile
di impugnazione.
ART.
15 - DIRITTO DI DIFESA
- Il dipendente
durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da
un procuratore ovvero da un rappresentante della associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
- Al dipendente
o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso
a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
ART. 16 - ESTINZIONE
Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
ART.
17 - RIABILITAZIONE
Le sanzioni
disciplinari di cui agli artt 6, 7 e 7 bis non producono alcun
effetto
decorsi due anni dalla loro applicazione.
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CAPO III
Sulle
impugnazioni
ART.
18 - IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
- Il
lavoratore, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare le sanzioni
disciplinari alternativamente:
a) deferendo la decisione all'arbitro unico con le modalità previste
dal CCNQ 23 gennaio 2001, successivamente prorogato con l'accordo
quadro siglato il 24 luglio 2003;
b) davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
previo tentativo obbligatorio di conciliazione, con le modalità
previste all'art.
65 del D. lgs. 165/2001;
- Il
lavoratore deve inoltrare l'istanza di impugnazione entro 20 giorni
dal ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione.
Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diviene esecutiva.
- Le
sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia,
ma riacquistano l'originaria decorrenza nel caso di
conferma da parte dell'organo adito per l'impugnazione.
L'eventuale servizio prestato dal dipendente durante la sospensione
di una sanzione espulsiva successivamente confermata viene considerato
servizio di fatto.
ART. 19 - RICORSO ALL'ARBITRO UNICO
- Le
sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore deferendo
la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo
dalle parti tra gli appartenenti ad una delle categorie di cui all'art.
5, comma 4, del CCNQ, ovvero designato mediante estrazione a sorte,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 3 del medesimo CCNQ.
- Il
lavoratore è tenuto a comunicare all'Amministrazione e alla Direzione
Regionale del Lavoro la decisione di deferire la controversia all'arbitro
unico nel termine di cui al precedente art. 18, comma 2, con
raccomandata a/r, recante una sommaria esposizione dei fatti
e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
- La
richiesta del lavoratore di ricorrere all'arbitro unico è vincolante
per l'Amministrazione, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una
sanzione risolutiva del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione
deve comunicare alla controparte, entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, la disponibilità ad accettare
il ricorso all'arbitro unico.
- Successivamente
al ricevimento della richiesta del lavoratore o della comunicazione
di accettazione dell'Amministrazione di cui al precedente comma 3, le
parti designano l'arbitro con le modalità richiamate al
comma 1. La designazione comunque effettuata deve essere accettata per
iscritto dall'arbitro. L'atto di accettazione è depositato alla
camera stabile presso la Direzione Regionale del Lavoro, a cura delle
parti, entro cinque giorni dalla designazione. In caso contrario il
procedimento è nullo.
- Le
parti concordano la sede della procedura di arbitrato e ne danno comunicazione
alla Direzione Regionale del Lavoro.
- I
termini e le modalità di espletamento delle procedure di conciliazione
e arbitrato sono disciplinati dagli artt. 2 e segg. del CCNQ.
- Il
ricorso avanti l'arbitro unico deve essere preceduto dall'esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 65 del
D. Lgs. 165/2001. Nel caso in cui non sia stato espletato ai sensi del
citato articolo 65, il tentativo obbligatorio di conciliazione è
svolto dall'arbitro unico.
- Nel
corso delle procedure di designazione, di conciliazione e di trattazione
della vertenza avanti l'arbitro, l'Amministrazione è rappresentata
dal Sindaco o da un dirigente dallo stesso delegato, munito del potere
di conciliare e transigere. In ogni fase del procedimento le parti possono
farsi assistere da esperti di fiducia.
- Il
lodo arbitrale è impugnabile per violazione di norme inderogabili
di
legge o di contratto con le modalità previste dall'art. 412 -
quater del codice di procedura civile.
ART.
20 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
E RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
- Qualora
il lavoratore decida di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria
avverso la sanzione disciplinare comminatagli, deve inviare, nel termine
di cui all'art. 18, comma 2, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, richiesta all'Ufficio Provinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione competente per territorio, nonchè
all'Amministrazione di appartenenza affinchè venga promosso il
tentativo obbligatorio avanti il Collegio di conciliazione di cui agli
artt. 65 e 66 del D. lgs. 165/2001.
- La
richiesta, sottoscritta dal lavoratore, deve precisare:
(a) l'Amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
è addetto;
(b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
(c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
(d) la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione
(rappresentante di un'organizzazione sindacale o altro soggetto idoneo)
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
- Entro
trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'Amministrazione,
qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
nomina il proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione.
- Il
Collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato,
che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
nominato dall'Amministrazione.
- Dinanzi
al Collegio il lavoratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'Amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
- Se
la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto
dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo
e
la conseguente proposta per la bonaria definizione della controversia
formulata dal Collegio di conciliazione non è accolta, la controversia
può essere sottoposta al giudice ordinario, in funzione di giudice
unico del lavoro.
Art.
21 - Decadenza e sostituzione dei componenti (2)
Art.
22 - Astensione e ricusazione dei componenti (2)
Art.
23 - Compiti della Segreteria del Collegio arbitrale (2)
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CAPO IV
Sospensione
cautelare
Art. 24 - Sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare
- Laddove
si riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati
al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può essere
disposto, nel corso
del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo
di
tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
- Quando
il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella
sanzione,
ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi
giorni
di sospensione irrogati.
- Il periodo
trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità
di servizio.
- La
sospensione viene adottata dal Dirigente competente in materia di procedimenti
disciplinari.
ART. 25 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO
DI PROCEDIMENTO PENALE
- Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale
è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
- Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando
sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto
di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso.
- L'Ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui
al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni del comma 2.
- Resta
fermo l'obbligo di sospensione per i delitti indicati agli artt.58,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti
già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del
codice penale, lett. b) e
c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
- Nel
caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi
delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché
sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione
l'art. 4, comma
1, della citata legge n. 97 del 2001.
- Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.
10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
- Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base
mensile di
cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione
individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo
familiare,
con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
- Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai
sensi dell' art. 10 commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo
di sospensione cautelare, a titolo di assegno verrà conguagliato
con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse
le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio,
agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove
il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi
dell'art. 10, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tenere
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
- In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare
a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione
diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso
viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse
le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio,
agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
- Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e
il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
- Qualora
la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'Ente sospende il
lavoratore per la durata della stessa.
- I
provvedimenti di sospensione cautelare di cui al presente articolo
sono adottati dal Dirigente del Servizio competente in materia di procedimenti
disciplinari.
(2)
Articolo abrogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403/00 del 10
aprile 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 27 aprile 2000.
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CAPO V
Ufficio
competente per i Procedimenti disciplinari
Art. 26 - Ufficio competente
L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari è individuato dalla
Giunta municipale, osservate le disposizioni statutarie vigenti al riguardo.
Art. 27 - Funzioni dell'ufficio competente
L'Ufficio
competente provvede a tutti gli incombenti specificamente indicati nei
precedenti Cap. II e III.
L'ufficio ha altresì competenza nei casi in cui i responsabili
dei Settori e Servizi segnalino l'esistenza di comportamenti di dipendenti
per i quali sia ravvisabile la necessità di interventi di sostegno
psico-socio-assistenziale al fine di assicurare
un supporto alla persona e prevenire l'insorgenza di situazioni comportanti
provvedimenti disciplinari o recidive in comportamenti non conformi ai
doveri
del dipendente di cui al precedente art. 2.
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CAPO
VI
Norme
transitorie e finali
Art.
28 - Decorrenza dei termini di impugnazione fino
alla costituzione del Collegio arbitrale (3)
(3)
Articolo abrogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403/00 del 10
aprile 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 27 aprile 2000.
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