COMUNE DI PAVIA


REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 25 febbraio 2004,
P.G. n. 6544/04, esecutiva ai sensi di legge.

 

Indice

 

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale
Art. 3 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 4 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 5 - Criteri di priorità
Art. 6 - Casi di esclusione
Art. 7 - Contratto individuale di lavoro
Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoroa tempo parziale ed orario di lavoro
Art. 9 - Modifiche del rapporti dil avoro a tempo parziale
Art. 10 - Personale a tempo determianto e parziale
Art. 11 - Trattamento economico-normativo
Art. 12 - Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
Art. 13 - Ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia, periodo di prova e periodo
di preavviso

Art. 14 - Diritto allo studio e formazione
Art. 15 - Regime previdenziale
Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
Art. 17 - Attività extra-istituzionali svolte da personale a tempo parziale con prestazione lavorativia non superiore al 50%
Art. 18 - Attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell'ente
Art. 19 - Attività extra-istituzionali svolte da personale a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%
Art. 20 - Servizio ispettivo
Art. 21 - Principio di non discriminazione
Art. 22 - Norme transitorie
Art. 23 - Norma di rinvio
Art. 24 - Entrata in vigore

 

 


Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto di lavoro con prestazione oraria ridotta rispetto all'orario ordinario previsto dal contratto collettivo del comparto Enti Locali.


Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale

  1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
    categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità, indicate all'art. 6, comma 1. Fermo restando il predetto limite percentuale, al
    fine di garantire la funzionalità degli uffici, il numero dei rapporti di lavoro a
    tempo parziale non può superare il 35% della dotazione organica di ciascun
    profilo professionale.
  2. In sede di programmazione dei fabbisogni di personale, l'Amministrazione, analizzate le esigenze organizzative dell'ente e previa informazione alle
    OO.SS., individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale,
    ferma restando la percentuale di cui al comma 1, e ne definisce il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione.


Art. 3 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale

L'Amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzione, sulla base della programmazione annuale di cui al comma 2 del precedente art. 2 e nel rispetto della vigente normativa in tema di reclutamento
del personale;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta scritta dei dipendenti interessati, presentata secondo le modalità indicate nell'art.
4. I posti individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 sono prioritariamente coperti
sulla base delle richieste del personale in servizio di pari categoria e profilo professionale.


Art. 4 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale

  1. I dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
    pieno a tempo parziale devono presentare specifica istanza con cadenza semestrale (periodo 1 - 30 giugno e periodo 1 - 31 dicembre di ogni anno),
    salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000.
    Tale domanda, da redigersi su apposito modulo, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e deve
    contenere le seguenti indicazioni:
    a) tipo di articolazione della prestazione lavorativa (part time orizzontale, verticale o misto);
    b) numero ore lavorative settimanali;
    c) modulazione specifica dell'orario;
    d) decorrenza della trasformazione;
    e) motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda;
    f) eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, in caso di richiesta di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
    g) l'eventuale dichiarazione secondo cui l'attività di lavoro subordinato autonomo che il dipendente intende svolgere non è in conflitto di interessi con l'attività del servizio di appartenenza.

  2. Alla domanda il dipendente deve allegare la documentazione idonea a
    comprovare il possesso dei titoli di preferenza, indicati nel successivo art. 5, o, nei casi consentiti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
  3. Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane provvede a trasmettere la domanda al Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla compatibilità della richiesta con
    le esigenze di servizio.
  4. Il Dirigente del Settore presso cui il dipendente lavora può:
    a) esprimere parere favorevole e confermare il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la modulazione dell'orario di lavoro indicati dal dipendente;
    b) esprimere parere favorevole, ma richiedere una tipologia di articolazione
    e/o un orario di lavoro diversi da quelli indicati dal dipendente;
    c) esprimere parere favorevole, ma richiedere di differire gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
    dalla scadenza del termine di cui al successivo comma 7, per evitare grave pregiudizio alla funzionalità della struttura e per adottare eventuali modifiche all'assetto organizzativo;
    d) esprimere parere negativo in caso di domanda presentata per lo svolgimento
    di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che risulta in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio in base al successivo art. 18.

  5. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non concordi con la proposta avanzata dal
    Dirigente ai sensi della lett. b) del precedente comma 4, il lavoratore stesso
    può essere soggetto a procedure di mobilità interna all'Amministrazione. In tal caso il Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, sentito il Comitato di Direzione, individua una diversa collocazione all'interno di un Settore / Servizio ove le esigenze organizzative siano compatibili con la tipologia di orario prescelta dal dipendente, anche destinandolo a svolgere mansioni equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito.
  6. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, salvo il caso in cui, entro il predetto termine, sia disposto il differimento della trasformazione per le motivazioni di cui
    al precedente comma 4, lett. c).
  7. Decorso il termine di sessanta giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente secondo tutte le modalità indicate dal dipendente.


Art. 5 - Criteri di priorità

  1. In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i contingenti massimi previsti dall'art. 2, viene data la precedenza:
    a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
    b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%
    o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
    c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
  2. A parità di titoli, la priorità è riservata alla domanda pervenuta in data anteriore. Nel caso di domande pervenute contestualmente, hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.
  3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), non è ammesso il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro previsto al comma 4 dell'art. 4.


Art. 6 - Casi di esclusione

  1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
    a) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
    b) per il personale incaricato di posizione organizzativa. Il lavoratore titolare
    della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di rinuncia all'incarico conferitogli.
  2. I responsabili degli uffici e delle unità operative di progetto possono chiedere
    la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a condizione che la durata della prestazione lavorativa non sia inferiore a 24 ore settimanali.


Art. 7 - Contratto individuale di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta e contenente una chiara indicazione
del numero di ore lavorative settimanali, del tipo di articolazione della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro, della decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, del trattamento economico, dell'eventuale seconda attività lavorativa
svolta dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale.


Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoro
a tempo parziale e orario di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro parziale può essere di tipo:
    a) orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
    b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
    c) misto, con prestazione di servizio che si svolge secondo una combinazione delle predette modalità.

  2. Fermo restando che la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, sono consentite le seguenti tipologie orarie di prestazioni lavorative:
    a) 18 ore settimanali;
    b) 24 ore settimanali;
    c) 30 ore settimanale;

  3. Le ore lavorative giornaliere sono comprese fra un minimo di tre e un massimo
    di nove (esclusa la pausa mensa ove spettante).
  4. In caso di tipologia verticale, la prestazione lavorativa può essere articolata
    su tre o quattro giorni.

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Art. 9 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

  1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Dirigente del Settore di appartenenza, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa, della tipologia di tempo parziale e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica.
  2. In caso di modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale si rende necessaria
    la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
  3. Il termine previsto nel precedente comma 1 non trova applicazione nel caso in
    cui vengano a determinarsi le condizioni indicate al comma 1 dell'art. 5.


Art. 10 - Personale a tempo determinato e parziale

  1. L'Amministrazione può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
  2. I dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno non possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.


Art. 11 - Trattamento economico - normativo

  1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della
    peculiarità del suo svolgimento.
  2. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
    parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
    le competenze fisse e periodiche.
  3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo
    la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
  4. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.


Art. 12 - Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario

  1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima del
    10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
  2. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative quali:
    a) consultazioni elettorali o referendari;
    b) organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, sportive, sociali di particolare rilevanza;
    c) rilevanti incrementi di attività;
    d) assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

  3. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL 14/09/2000, maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
  4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al precedente comma 1.
    Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui
    all'art. 52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15%.
  5. In caso di lavoro aggiuntivo o straordinario effettuato in misura superiore al
    limite di cui al comma 1, le ulteriori ore sono retribuite elevando la maggiorazione del 15% al 50%.
  6. Il lavoro aggiuntivo e straordinario svolto in occasione di consultazioni elettorali
    o referendarie è retribuito a norma dell'art. 16 del CCNL del 5/10/2001.
  7. Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse registrare una continuità delle prestazioni supplementari (aggiuntive o straordinarie), il lavoratore può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell'orario a tempo parziale contrattualmente definito.


Art. 13 - Ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia,
periodo di prova e periodo di preavviso

  1. Le ferie, i giorni di festività soppresse, i permessi di cui all'art. 19 del CCNL 6/07/1995, le assenze per malattia ed i congedi parentali spettano nella misura
    di seguito indicata.
    a) In riferimento ai dipendenti a tempo parziale orizzontale: le ferie, le festività soppresse, i permessi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 19 del CCNL 6 luglio 1995, le assenze per malattia ed i congedi parentali spettano nella stessa quantità stabilita per il rapporto a tempo pieno.
    La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è la stessa prevista
    per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
    b) In riferimento ai dipendenti a tempo parziale verticale: le ferie, le festività soppresse, i permessi per la partecipazione a concorsi od esami, i permessi per particolari motivi personali, le assenze per malattia sono riproporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
    il permesso per matrimonio, il permesso per lutto, i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa, malattia bambino) sono fruiti senza decurtazioni per il periodo che coincide con la prestazione lavorativa ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativa;
    il periodo di astensione obbligatoria spetta per intero ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativa.
    La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è quella prevista per
    i dipendenti a tempo pieno, ma al suo interno sono computati solo i giorni effettivamente lavorati.

  2. I permessi di cui al comma 6 dell'art. 19 del CCNL 6/7/1995 (L. n. 104/92)
    sono riproporzionati sia in caso di tempo parziale orizzontale, sia in caso di
    tempo parziale verticale.
  3. Le ferie e le festività soppresse maturate prima della data di trasformazione
    del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono, di norma,
    essere usufruite dal dipendente entro la data di inizio del tempo parziale.
    Lo stesso principio si applica anche nel caso di rientro a tempo pieno.


Art. 14 - Diritto allo studio e formazione

  1. I permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 15 (Diritto allo studio) del CCNL 14/09/2000 sono riproporzionati all'orario di lavoro svolto.
  2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto / dovere di partecipare alle attività di formazione organizzate dall'ente. In questo caso
    sono consentite deroghe all'orario di lavoro concordato, salvo successivo conguaglio.


Art. 15 - Regime previdenziale

  1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dell'art. 9 D.lgs n. 61/2000,
    in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
  2. Ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine rapporto, gli anni di servizio ad
    orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
  3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine servizio, tutti gli anni ad
    orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale di servizio ridotto
    e orario di servizio a tempo pieno.
  4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
  5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'art. 26 legge 29/4/76 n.
    177, è ridotto, ai fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al
    comma 3.
  6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di
    cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'art.1, quarto comma della legge 26/7/65 n.965.
  7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto,
    gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando
    il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
  8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini
    del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a
    tempo pieno.


Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno

  1. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a
    tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
    biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero nella dotazione organica.
    E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno per motivate esigenze,
    anche prima dei due anni, a condizione che vi sia la disponibilità del posto
    in organico e la relativa copertura finanziaria.
  2. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio
    o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, indirizzata al Dirigente del Settore di appartenenza e al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, almeno sessanta giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
  3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
  4. In presenza di preminenti esigenze organizzative e di posto vacante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno può avvenire anche prima che sia decorso il temine triennale di cui al precedente comma 3.

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Art. 17 - Attività extraistituzionali svolte da personale a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%

  1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi
    commi 2, 3 e 4.
  2. L'attività lavorativa presso altri enti locali può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
  3. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro è negata nel caso in cui l'attività esterna, subordinata o autonoma, che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo
    stesso svolge presso l'Amministrazione.
  4. Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio Dirigente di Settore nonché al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, con 15 giorni
    di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione di una eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata. Se nei 15 giorni successivi l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata nella propria domanda.
  5. Sono disciplinarmente sanzionabili, nel massimo con il licenziamento senza preavviso:
    a) lo svolgimento di una attività in conflitto con gli interessi dell'Ente;
    b) la mancata comunicazione all'Amministrazione di inizio o variazione dell'eventuale attività lavorativa nei 15 giorni precedenti l'evento;
    c) le comunicazioni risultanti non veritiere.
    Il lavoratore che svolge attività in conflitto di interessi è diffidato a far cessare
    la situazione riscontrata entro 15. Decorso il predetto termine senza che l'irregolarità sia cessata, il competente ufficio avvia il procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.
    Tale procedura è applicata anche nel caso in cui si riscontrino le violazioni di
    cui alle lett. b) e c) del presente comma.
  6. La cessazione delle violazioni entro il termine di cui al comma 5 non esclude l'avvio del procedimento disciplinare per l'accertamento di eventuali responsabilità.


Art. 18 - Attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell'Ente

  1. In linea generale, fermo restando l'analisi del singolo caso, sono considerate in conflitto con gli interessi dell'Ente:
    a) le attività contrastanti con il dovere di fedeltà e con l'obbligo di imparzialità dell'azione amministrativa;
    b) le attività effettuate a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni relative al rilascio
    di concessioni o autorizzazioni comunali;
    c) gli incarichi e collaborazioni svolte a favore di soggetti che siano fornitori
    di beni o servizi per l'Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;
    d) la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
    studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque nel gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti e consulenze con il Comune relativamente alle materie di competenza del servizio nel quale il dipendente opera;
    e) l'attività di libero professionista in campo legale o tributario svolta in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per la cura dei loro interessi nei confronti del Comune.

  2. La valutazione delle incompatibilità è effettuata dal Servizio Organizzazione
    e Sviluppo Risorse Umane in collaborazione con il Servizio Ispettivo e con il Dirigente del Settore di appartenenza, che devono fornire il parere circa la compatibilità della seconda attività con quella di servizio. In caso di incompatibilità, il Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, sentito il Comitato di Direzione, verifica la possibilità di trasferire il medesimo dipendente
    ad altro servizio in riferimento al quale la seconda attività che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la verifica suddetta abbia esito negativo, non è possibile instaurare o proseguire il rapporto di lavoro
    a tempo parziale.


Art. 19 - Attività extraistituzionali svolte da personale a tempo
parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%

In riferimento al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, trova applicazione la normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale a tempo pieno, così come prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 20 - Servizio ispettivo

Le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio sono effettuate dal Servizio Ispettivo dell'Ente secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.


Art. 21 - Principio di non discriminazione

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nella stessa categoria.

Art. 22 - Norme transitorie

I rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e non conformi alle disposizioni del presente Regolamento potranno essere adeguati, con il consenso
del dipendente, al Regolamento stesso, altrimenti saranno mantenuti ad esaurimento.


Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.


Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

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