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COMUNE
DI PAVIA
REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 25 febbraio 2004,
P.G. n. 6544/04, esecutiva ai sensi di legge.
Indice
Art.
1 - Oggetto
Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale
Art. 3 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 4 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
Art. 5 - Criteri di priorità
Art. 6 - Casi di esclusione
Art. 7 - Contratto individuale di lavoro
Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoroa tempo parziale
ed orario di lavoro
Art. 9 - Modifiche del rapporti dil avoro a tempo parziale
Art. 10 - Personale a tempo determianto e parziale
Art. 11 - Trattamento economico-normativo
Art. 12 - Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
Art. 13 - Ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia,
periodo di prova e periodo
di preavviso
Art. 14 - Diritto allo studio e formazione
Art. 15 - Regime previdenziale
Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno
Art. 17 - Attività extra-istituzionali svolte da
personale a tempo parziale con prestazione lavorativia non superiore al
50%
Art. 18 - Attività che interferiscono con i compiti
istituzionali dell'ente
Art. 19 - Attività extra-istituzionali svolte da
personale a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%
Art. 20 - Servizio ispettivo
Art. 21 - Principio di non discriminazione
Art. 22 - Norme transitorie
Art. 23 - Norma di rinvio
Art. 24 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto
Il presente
regolamento disciplina le modalità di costituzione e di svolgimento
del rapporto di lavoro con prestazione oraria ridotta rispetto all'orario
ordinario previsto dal contratto collettivo del comparto Enti Locali.
Art. 2 - Contingenti di posti a tempo parziale
- Il numero
dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25%
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità,
indicate all'art. 6, comma 1. Fermo restando il predetto limite percentuale,
al
fine di garantire la funzionalità degli uffici, il numero dei
rapporti di lavoro a
tempo parziale non può superare il 35% della dotazione organica
di ciascun
profilo professionale.
- In sede
di programmazione dei fabbisogni di personale, l'Amministrazione, analizzate
le esigenze organizzative dell'ente e previa informazione alle
OO.SS., individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo
parziale,
ferma restando la percentuale di cui al comma 1, e ne definisce il tipo
di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione.
Art. 3 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
L'Amministrazione
costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, sulla base della programmazione annuale di cui al comma
2 del precedente art. 2 e nel rispetto della vigente normativa in tema
di reclutamento
del personale;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
su richiesta scritta dei dipendenti interessati, presentata secondo le
modalità indicate nell'art.
4. I posti individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 sono prioritariamente
coperti
sulla base delle richieste del personale in servizio di pari categoria
e profilo professionale.
Art. 4 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
- I dipendenti
interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale devono presentare specifica istanza con cadenza
semestrale (periodo 1 - 30 giugno e periodo 1 - 31 dicembre di ogni
anno),
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000.
Tale domanda, da redigersi su apposito modulo, deve essere indirizzata
al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e
deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) tipo di articolazione della prestazione lavorativa (part time orizzontale,
verticale o misto);
b) numero ore lavorative settimanali;
c) modulazione specifica dell'orario;
d) decorrenza della trasformazione;
e) motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle
che danno origine a priorità di accoglimento della domanda;
f) eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere, in caso di richiesta di tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
g) l'eventuale dichiarazione secondo cui l'attività di lavoro
subordinato autonomo che il dipendente intende svolgere non è
in conflitto di interessi con l'attività del servizio di appartenenza.
- Alla
domanda il dipendente deve allegare la documentazione idonea a
comprovare il possesso dei titoli di preferenza, indicati nel successivo
art. 5, o, nei casi consentiti, le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del DPR n. 445/2000.
- Il Dirigente
del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane provvede a trasmettere
la domanda al Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente per
l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla compatibilità
della richiesta con
le esigenze di servizio.
- Il Dirigente
del Settore presso cui il dipendente lavora può:
a) esprimere parere favorevole e confermare il tipo di articolazione
della prestazione lavorativa e la modulazione dell'orario di lavoro
indicati dal dipendente;
b) esprimere parere favorevole, ma richiedere una tipologia di articolazione
e/o un orario di lavoro diversi da quelli indicati dal dipendente;
c) esprimere parere favorevole, ma richiedere di differire gli effetti
della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a sei mesi
dalla scadenza del termine di cui al successivo comma 7, per evitare
grave pregiudizio alla funzionalità della struttura e per adottare
eventuali modifiche all'assetto organizzativo;
d) esprimere parere negativo in caso di domanda presentata per lo svolgimento
di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che
risulta in conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio in base al successivo art. 18.
- Nell'ipotesi
in cui il lavoratore non concordi con la proposta avanzata dal
Dirigente ai sensi della lett. b) del precedente comma 4, il lavoratore
stesso
può essere soggetto a procedure di mobilità interna all'Amministrazione.
In tal caso il Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, sentito
il Comitato di Direzione, individua una diversa collocazione all'interno
di un Settore / Servizio ove le esigenze organizzative siano compatibili
con la tipologia di orario prescelta dal dipendente, anche destinandolo
a svolgere mansioni equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito.
- La trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda, salvo il caso in cui, entro il predetto
termine, sia disposto il differimento della trasformazione per le motivazioni
di cui
al precedente comma 4, lett. c).
- Decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata,
la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente
secondo tutte le modalità indicate dal dipendente.
Art. 5 - Criteri di priorità
- In tutti
i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro
eccedono i contingenti massimi previsti dall'art. 2, viene data la precedenza:
a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
al 70%
o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi
patologie o anziani non autosufficienti;
c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
- A parità
di titoli, la priorità è riservata alla domanda pervenuta
in data anteriore. Nel caso di domande pervenute contestualmente, hanno
preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e,
a ulteriore parità, con maggiore età.
- Nelle
ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), non è ammesso
il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro previsto
al comma 4 dell'art. 4.
Art. 6 - Casi di esclusione
- E' esclusa
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
a) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
b) per il personale incaricato di posizione organizzativa. Il lavoratore
titolare
della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di rinuncia
all'incarico conferitogli.
- I responsabili
degli uffici e delle unità operative di progetto possono chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a condizione
che la durata della prestazione lavorativa non sia inferiore a 24 ore
settimanali.
Art. 7 - Contratto individuale di lavoro
La costituzione
del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto individuale
di lavoro stipulato in forma scritta e contenente una chiara indicazione
del numero di ore lavorative settimanali, del tipo di articolazione della
prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro, della decorrenza del rapporto
di lavoro a tempo parziale, del trattamento economico, dell'eventuale
seconda attività lavorativa
svolta dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8 - Tipologia del rapporto di lavoro
a tempo parziale e orario di lavoro
- Il rapporto
di lavoro parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta
in tutti i giorni lavorativi della settimana;
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) misto, con prestazione di servizio che si svolge secondo una combinazione
delle predette modalità.
- Fermo
restando che la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale
non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, sono
consentite le seguenti tipologie orarie di prestazioni lavorative:
a) 18 ore settimanali;
b) 24 ore settimanali;
c) 30 ore settimanale;
- Le ore
lavorative giornaliere sono comprese fra un minimo di tre e un massimo
di nove (esclusa la pausa mensa ove spettante).
- In caso
di tipologia verticale, la prestazione lavorativa può essere
articolata
su tre o quattro giorni.
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Art. 9 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
- Il lavoratore
con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo
parere espresso dal Dirigente del Settore di appartenenza, modifiche
della percentuale dell'attività lavorativa, della tipologia di
tempo parziale e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale
o mensile, decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di
lavoro o dall'ultima modifica.
- In caso
di modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale si rende necessaria
la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
- Il termine
previsto nel precedente comma 1 non trova applicazione nel caso in
cui vengano a determinarsi le condizioni indicate al comma 1 dell'art.
5.
Art. 10 - Personale a tempo determinato e parziale
- L'Amministrazione
può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
e parziale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al presente
regolamento, in quanto compatibili.
- I dipendenti
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno non possono
richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 11 - Trattamento economico - normativo
- Al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni
legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in
quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa
e della
peculiarità del suo svolgimento.
- Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento
a tutte
le competenze fisse e periodiche.
- I trattamenti
accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato, secondo
la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
- Al ricorrere
delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte
per intero le aggiunte di famiglia.
Art. 12 - Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
- Al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo
con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione
di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett.
e) del D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura massima del
10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di
una settimana.
- Il ricorso
al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative quali:
a) consultazioni elettorali o referendari;
b) organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, sportive,
sociali di particolare rilevanza;
c) rilevanti incrementi di attività;
d) assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
- Le ore
di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL
14/09/2000, maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri
sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
- Il personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui
al precedente comma 1.
Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria
di cui
all'art. 52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima
mensilità, con una maggiorazione pari al 15%.
- In caso
di lavoro aggiuntivo o straordinario effettuato in misura superiore
al
limite di cui al comma 1, le ulteriori ore sono retribuite elevando
la maggiorazione del 15% al 50%.
- Il lavoro
aggiuntivo e straordinario svolto in occasione di consultazioni elettorali
o referendarie è retribuito a norma dell'art. 16 del CCNL del
5/10/2001.
- Qualora
per un periodo superiore a sei mesi si dovesse registrare una continuità
delle prestazioni supplementari (aggiuntive o straordinarie), il lavoratore
può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell'orario
a tempo parziale contrattualmente definito.
Art. 13 - Ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia,
periodo di prova e periodo di preavviso
- Le ferie,
i giorni di festività soppresse, i permessi di cui all'art. 19
del CCNL 6/07/1995, le assenze per malattia ed i congedi parentali spettano
nella misura
di seguito indicata.
a) In riferimento ai dipendenti a tempo parziale orizzontale: le ferie,
le festività soppresse, i permessi di cui ai commi 1, 2, 3 e
6 dell'art. 19 del CCNL 6 luglio 1995, le assenze per malattia ed i
congedi parentali spettano nella stessa quantità stabilita per
il rapporto a tempo pieno.
La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è la
stessa prevista
per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
b) In riferimento ai dipendenti a tempo parziale verticale: le ferie,
le festività soppresse, i permessi per la partecipazione a concorsi
od esami, i permessi per particolari motivi personali, le assenze per
malattia sono riproporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
il permesso per matrimonio, il permesso per lutto, i periodi di congedo
parentale (astensione facoltativa, malattia bambino) sono fruiti senza
decurtazioni per il periodo che coincide con la prestazione lavorativa
ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione lavorativa;
il periodo di astensione obbligatoria spetta per intero ed il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per
la prestazione lavorativa.
La durata del periodo di prova e del periodo di preavviso è quella
prevista per
i dipendenti a tempo pieno, ma al suo interno sono computati solo i
giorni effettivamente lavorati.
- I permessi
di cui al comma 6 dell'art. 19 del CCNL 6/7/1995 (L. n. 104/92)
sono riproporzionati sia in caso di tempo parziale orizzontale, sia
in caso di
tempo parziale verticale.
- Le ferie
e le festività soppresse maturate prima della data di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono, di norma,
essere usufruite dal dipendente entro la data di inizio del tempo parziale.
Lo stesso principio si applica anche nel caso di rientro a tempo pieno.
Art. 14 - Diritto allo studio e formazione
- I permessi
straordinari retribuiti di cui all'art. 15 (Diritto allo studio) del
CCNL 14/09/2000 sono riproporzionati all'orario di lavoro svolto.
- Il personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto / dovere di partecipare
alle attività di formazione organizzate dall'ente. In questo
caso
sono consentite deroghe all'orario di lavoro concordato, salvo successivo
conguaglio.
Art. 15 - Regime previdenziale
- Al personale
con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste
dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dell'art. 9 D.lgs
n. 61/2000,
in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
- Ai fini
dell'acquisizione del diritto a pensione a carico dell'Amministrazione
interessata e del diritto all'indennità di fine rapporto, gli
anni di servizio ad
orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
- Per il
calcolo del trattamento di pensione e di fine servizio, tutti gli anni
ad
orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi
per il coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale di
servizio ridotto
e orario di servizio a tempo pieno.
- Per la
base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono
gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo
pieno.
- Per gli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente
al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'art. 26 legge
29/4/76 n.
177, è ridotto, ai fini della contribuzione, in base al coefficiente
di cui al
comma 3.
- Ai fini
della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle
casse di
cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata
di cui all'art.1, quarto comma della legge 26/7/65 n.965.
- Per i
dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario
ridotto,
gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione
e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi
omogenei applicando
il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
- Per i
dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione,
ai fini
del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio
o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario
di lavoro a
tempo pieno.
Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno
- I dipendenti
che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza
di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero nella dotazione
organica.
E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno per motivate
esigenze,
anche prima dei due anni, a condizione che vi sia la disponibilità
del posto
in organico e la relativa copertura finanziaria.
- I dipendenti
che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio
o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, indirizzata al Dirigente
del Settore di appartenenza e al Dirigente del Servizio Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane, almeno sessanta giorni prima della data di
rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono
dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
- I dipendenti
assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere
la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla
data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità
del posto in organico.
- In presenza
di preminenti esigenze organizzative e di posto vacante, la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno può avvenire
anche prima che sia decorso il temine triennale di cui al precedente
comma 3.
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Art. 17 - Attività extraistituzionali svolte da
personale a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%
- I dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere un'altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione
ad albi professionali, nel rispetto delle disposizioni contenute nei
successivi
commi 2, 3 e 4.
- L'attività
lavorativa presso altri enti locali può essere svolta solo previa
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
- La richiesta
di trasformazione del rapporto di lavoro è negata nel caso in
cui l'attività esterna, subordinata o autonoma, che il dipendente
intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio che lo
stesso svolge presso l'Amministrazione.
- Il dipendente
è tenuto a comunicare al proprio Dirigente di Settore nonché
al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, con
15 giorni
di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione di una eventuale
attività lavorativa autonoma o subordinata. Se nei 15 giorni
successivi l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto
di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente,
questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata
nella propria domanda.
- Sono
disciplinarmente sanzionabili, nel massimo con il licenziamento senza
preavviso:
a) lo svolgimento di una attività in conflitto con gli interessi
dell'Ente;
b) la mancata comunicazione all'Amministrazione di inizio o variazione
dell'eventuale attività lavorativa nei 15 giorni precedenti l'evento;
c) le comunicazioni risultanti non veritiere.
Il lavoratore che svolge attività in conflitto di interessi è
diffidato a far cessare
la situazione riscontrata entro 15. Decorso il predetto termine senza
che l'irregolarità sia cessata, il competente ufficio avvia il
procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione del licenziamento
senza preavviso.
Tale procedura è applicata anche nel caso in cui si riscontrino
le violazioni di
cui alle lett. b) e c) del presente comma.
- La cessazione
delle violazioni entro il termine di cui al comma 5 non esclude l'avvio
del procedimento disciplinare per l'accertamento di eventuali responsabilità.
Art. 18 - Attività che interferiscono con i compiti
istituzionali dell'Ente
- In linea
generale, fermo restando l'analisi del singolo caso, sono considerate
in conflitto con gli interessi dell'Ente:
a) le attività contrastanti con il dovere di fedeltà e
con l'obbligo di imparzialità dell'azione amministrativa;
b) le attività effettuate a favore di soggetti privati nei confronti
dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni
relative al rilascio
di concessioni o autorizzazioni comunali;
c) gli incarichi e collaborazioni svolte a favore di soggetti che siano
fornitori
di beni o servizi per l'Amministrazione, relativamente a quei dipendenti
che partecipano al procedimento amministrativo di individuazione del
fornitore;
d) la qualità di socio, dipendente, consulente di società,
associazioni, ditte,
studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui
attività si estrinsechi anche nello stipulare o comunque nel
gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti e
consulenze con il Comune relativamente alle materie di competenza del
servizio nel quale il dipendente opera;
e) l'attività di libero professionista in campo legale o tributario
svolta in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale
per la cura dei loro interessi nei confronti del Comune.
- La valutazione
delle incompatibilità è effettuata dal Servizio Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane in collaborazione con il Servizio Ispettivo
e con il Dirigente del Settore di appartenenza, che devono fornire il
parere circa la compatibilità della seconda attività con
quella di servizio. In caso di incompatibilità, il Servizio Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane, sentito il Comitato di Direzione, verifica
la possibilità di trasferire il medesimo dipendente
ad altro servizio in riferimento al quale la seconda attività
che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile.
Qualora la verifica suddetta abbia esito negativo, non è possibile
instaurare o proseguire il rapporto di lavoro
a tempo parziale.
Art. 19 - Attività extraistituzionali svolte da
personale a tempo
parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%
In
riferimento al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro
a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella
a tempo pieno, trova applicazione la normativa vigente in tema di incompatibilità,
cumulo di impieghi ed incarichi per il personale a tempo pieno, così
come prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 20 - Servizio ispettivo
Le verifiche
finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle norme concernenti lo
svolgimento di attività extra ufficio sono effettuate dal Servizio
Ispettivo dell'Ente secondo le modalità previste dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 21 - Principio di non discriminazione
Fermi restando
i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nella
stessa categoria.
Art.
22 - Norme transitorie
I rapporti
di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e non conformi alle disposizioni
del presente Regolamento potranno essere adeguati, con il consenso
del dipendente, al Regolamento stesso, altrimenti saranno mantenuti ad
esaurimento.
Art. 23 - Norma di rinvio
Per tutto
quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni
di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 24 - Entrata in vigore
Il presente
Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio.
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