COMUNE DI PAVIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

  • Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 22 marzo 2000 ed esaminata dal CO.RE.CO, il quale con provvedimento Prot. n. 14879/00 del 5 maggio 2000, qui allegato, ha annullato parzialmente gli articoli 36 e 37, limitatamente alle parti ivi indicate.

  • In vigore dal 1° giugno 2000.

  • Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18 Gennaio 2001 divenuta esecutiva in data 6 Febbraio 2001.

  • Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 Ottobre 2001.

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INDICE

TITOLO I .......... NORME GENERALI

art.1.................... Campo di applicazione
art.2.....................Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme speciali

TITOLO II............FUNZIONI E COMPETENZE

art.3......................Sovrintendenza dell'attività negoziale
art.4......................Programmazione ed istruttoria gare d'appalto e di affidamento di concessioni
art.5......................Stipulazione del contratto
art.6......................Il servizio contratti
art.7......................I Dirigenti
art.8......................Le Commissioni di Gara per le aste pubbliche e le licitazioni private
art.9......................Le Commissioni per gli Appalti Concorso e per le concessioni di opere pubbliche
art.10....................Affidamento delle Concessioni di Servizi e degli Appalti di Servizi e forniture di beni - Commissione e Normativa applicabile
art.11....................Commissione di Collaudo - controllo di gestione
art.12....................Compensi alle Commissioni di Collaudo e di aggiudicazione

TITOLO III............PROGETTAZIONE - STUDI - INCARICHI ESTERNI

art.13.....................Contratti per prestazioni esterne
art.14.....................Progettazione
art.15.....................Incarichi esterni
art.16.....................Condizioni d'incarico
art.17.....................Incarichi progettazione opere pubbliche
art.18.....................Incarichi per progettazione di forniture di beni e servizi

TITOLO IV............MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE - PROCEDURE E NORMATIVE

art.19.....................Sistemi di affidamento e norme generali
art.20.....................Asta Pubblica
art.21.....................La Licitazione Privata
art.22.....................Domande di partecipazione alla licitazione privata
art.23.....................La prequalificazione dei concorrenti
art.24.....................L'invito alla Licitazione Privata
art.25.....................Contrasto tra le norme del bando e della lettera d'invito
art.26.....................L'offerta
art.27.....................Modalità per l'invio delle offerte
art.28.....................Termini per la presentazione delle offerte e validità termporale
art.29.....................Tornate di gara
art.30.....................Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara
art.31.....................Il verbale di gara
art.32.....................Aggiudicazione
art.33.....................La pubblicazione dell'esito delle gare
art.34.....................Disposizioni e procedure per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi
art.35.....................Bando di gara per le forniture di beni e servizi
art.36.....................La trattativa privata - norme comuni
art.37.....................Procedure per la trattativa privata

TITOLO V..............NORME PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

art.38.....................Oggetto
art.39.....................Beni alienabili
art.40.....................Pubblicità
art.41.....................Edifici a destinazione residenziale pubblica
art.42.....................Edifici adibiti ad uso residenziale
art.43.....................Edifici adibiti ad uso non residenziale
art.44.....................Procedure di alienazione
art.45.....................Prezzo di vendita
art.46.....................Garanzia
art.47.....................Caparra
art.48.....................Stipulazione del contratto
art.49.....................IOmmobilòi di interesse storico e artistico
art.50.....................Rinvio

TITOLO VI............LOCAZIONE - ACQUISTO E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI

art.51.....................Locazione, acquisto e permuta di beni immobili e mobili

TITOLO VII...........DISCIPLINA IN ORDINE ALLE ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI NEI P.E.E.P. E, LIMITATAMENTE ALLE AREE DESTINATE AI SERVIZI, NEI P.I.P.

CAPO I - ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI

art.52.....................Indicazioni generali
art.53.....................Assegnazione di immobili in diritto di superficie
art.54.....................Assegnazione di immobili in diritto di proprietà
art.55.....................Bandi di concorso per la scelta dei soggetti attuatori di programmi di edilizia pesidenziale pubblica
art.56.....................Bandi di concorso comunali
art.57.....................Criteri per la formazione della graduatoria per la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi
art.58.....................Criteri per la formazione della graduatoria per la scelta delle imprese di costruzione e loro consorzi
art.59.....................Criteri per la formazione della graduatoria per la scelta dei privati, singoli o associati
art.60.....................Termine per la rassegnazione delle graduatorie

CAPO II - ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI

art.61.....................Indicazioni generali
art.62.....................Bandi di concorso comunali
art.63.....................Termini per rassegnare le graduatorie
art.64.....................Convenzione tra il Comune e gli operatori assegnatari di immobili nell'ambito dei P.E.E.P. e dei P.I.P.

TITOLO VIII...........IL CONTRATTO

art.65.....................Documentazione antimafia
art.66.....................Deposito spese contrattuali
art.67.....................I depositi cauzionali
art.68.....................Conformità del contratto con la determinazione a contrattare
art.69.....................La forma del contratto
art.70.....................Il divieto di cessione del contratto
art.71.....................Arbitrato
art.72.....................I diritti di segreteria

TITOLO IX............ESECUZIONE DEL CONTRATTO

art.73.....................Consegna dei lavori
art.74.....................I termini di esecuzione
art.75.....................Modalità di pagamento
art.76.....................La revisione dei prezzi
art.77.....................Direzione dei lavori
art.78.....................Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
art.79.....................Contabilità dei lavori
art.80.....................Il collaudo
art.81.....................Esecuzione d'ufficio
art.82.....................Obblighi di informazione in carico alla controparte
art.83.....................Responsabilità per danni a terzi
art.84.....................Obblighi di informazione in carico alla controparte

TITOLO X.............NORME FINALI

art.85.....................Limiti delle norme contenute nel presente regolamento - modalità di applicazione - adeguamento
art.86.....................Entrata in vigore



 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

  1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune ed ha portata di carattere generale, per cui i singoli contratti potranno essere regolati da norme integrative quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

  2. I contratti del Comune sono adottati secondo criteri di trasparenza e devono essere intesi a salvaguardare, oltreché la pari condizione tra tutti gli interessati, gli interessi economici e finanziari del Comune stesso.

  3. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all’affidamento di forniture di beni e servizi, alle alienazioni ed alle acquisizioni di beni mobili ed immobili, alla costituzione di diritti reali e ad ogni altra attività che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

  4. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  5. I servizi, la fornitura di beni e i lavori che debbono farsi in economia sono retti da speciali regolamenti.

  6. Sono pure soggetti a speciali regolamenti le concessioni in uso di beni patrimoniali indisponibili, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di immobili ad uso diverso da abitazione

 

Art. 2

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI.

 

  1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata, oltre che dal presente regolamento, dall’ordinamento vigente nel tempo applicabile alla predetta attività. L’entrata in vigore di norme di rango superiore abroga le norme del presente regolamento con le stesse incompatibili.

  2. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto.

  3. Si considerano integrazioni del presente regolamento:

  1. nel caso di appalti di lavori pubblici:

  • il capitolato speciale d’appalto;

  • il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 di approvazione del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

  1. nel caso di forniture di beni e servizi:

  • gli appositi capitolati d’oneri;

  • i disciplinari per i particolari affidamenti approvati dall’organo comunale competente;

  • gli specifici regolamenti economali e di servizio, predisposti per disciplinare le forniture di beni e servizi e la esecuzione dei lavori in economia;

  1. nel caso di concessione in locazione di immobili comunali costituenti il patrimonio disponibile:

  • la normativa vigente nel tempo applicabile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

  • la legge 27.7.1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni;

  • l’apposito regolamento comunale;

  1. nel caso di incarichi professionali esterni (progettazione, studi e ricerche, difesa avanti al Giudice Ordinario e amministrativo ecc.):

  • l’apposito disciplinare di incarico approvato dall’organo comunale competente;

  • norme relative all’esercizio delle attività professionali;

  1. nel caso di convenzioni per la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree comunali ricomprese nei Piani di Zona e Piani Insediamenti Produttivi:

  • la legislazione vigente nel tempo;

  • la legge 18.04.1962 n. 167, la legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

  • le normative regionali in quanto applicabili;

  • appositi regolamenti comunali;

  1. nel caso di concessione in uso di immobili comunali costituenti il patrimonio indisponibile:

  • l’apposito regolamento comunale.

 

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

 

Art. 3

SOVRINTENDENZA DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE.

 

  1. Il Segretario Generale, nell’esercizio delle competenze e delle funzioni attribuitegli dal vigente ordinamento nella materia riguardante la rogazione dei contratti, sovraintende alla relativa attività rogatoria.

  2. Il Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, coadiuva il Segretario Generale ed esercita le sue competenze, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

 

Art. 4

PROGRAMMAZIONE ED ISTRUTTORIA GARE D’APPALTO E DI AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI

 

  1. Le gare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni previsti nei programmi e nei progetti approvati ai sensi del vigente ordinamento dall’organo comunale competente devono essere espletate, di norma, con il sistema del pubblico incanto (asta pubblica).

  2. Ciascun Dirigente di Settore provvede, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art. 107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, all’istruttoria ed alla emanazione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure di gare ad evidenza pubblica e di gare informali per gli appalti e le concessioni, per l’attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso assegnato con il piano esecutivo di gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

  3. Spetta a ciascun Dirigente di Settore, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3, lettera a) e b), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la presidenza delle Commissioni di gara da espletare per l’attuazione dei programmi e dei progetti loro assegnati con il P.E.G., nonché la responsabilità delle relative procedure di appalto.

  4. L’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 va applicato nel senso che la determinazione ivi prevista è adottata dal Dirigente di cui al precedente comma 2.

  5. Costituisce presupposto per l’adozione della determinazione di cui al comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e per l’avvio del procedimento di scelta del contraente o del concessionario che il contratto e/o la concessione-contratto siano stati previsti nei programmi e nei progetti previamente approvati dall’organo comunale competente e che siano conformi agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, da redigersi ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000.

  6. Al fine di consentire l’esercizio della facoltà dei consiglieri comunali di cui al comma 1 dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000, la determinazione dirigenziale di cui al comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 riguardante appalti e affidamenti di fornitura di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario deve essere preceduta da deliberazione del competente organo comunale di approvazione preventiva dello schema del capitolato d’oneri o dello schema di convenzione, su proposta del Dirigente del Settore competente. La predetta deliberazione costituisce atto di indirizzo per il Dirigente competente, che provvederà con propria determinazione ad approvare formalmente il capitolato d’oneri e/o la convenzione, nonché ad emanare i conseguenti atti del procedimento di gara di sua competenza, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.

  7. Per i lavori pubblici, costituisce presupposto per l’adozione della determinazione dirigenziale di cui all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo nonché l’acquisizione sul progetto dei pareri, autorizzazioni, approvazioni e quant’altro previsti dalle vigenti norme di leggi statali e regionali.
  8. Ai sensi del comma 3 dell’art. 88 del D.P.R. 554/1999, il programma annuale dei lavori pubblici è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia. A tale fine, il Dirigente del Settore competente è tenuto a predisporre, entro il termine previsto per la predisposizione dello schema del programma annuale dei lavori pubblici, anche l’elenco dei prevedibili lavori da eseguirsi in economia, da allegare al predetto programma, nonché a formulare la proposta di spesa degli interventi non preventivabili.
  9. L’elenco annuale dei lavori pubblici è corredato, altresì, dell’elenco dei lavori che l’Amministrazione intende affidare con la procedura della licitazione privata semplificata, prevista e disciplinata dall’art. 23, commi 1 bis e 1 ter, della L. 109/94 e successive modificazioni, e dall’art. 77 del D.P.R. 554/1999. A tal fine, il Dirigente del Settore competente è tenuto a compilare, entro il termine previsto per la predisposizione dello schema del programma annuale dei lavori e sentito l’Assessore competente, l’elenco dei lavori da appaltare con il sistema della licitazione privata semplificata. Detto elenco è allegato al programma annuale dei lavori pubblici ed è adottato ed approvato, contestualmente, dal competente organo comunale. Ad avvenuta approvazione dell’elenco anzidetto, il Dirigente del Settore competente provvederà ad espletare ogni ulteriore adempimento e ad adottare i necessari atti allo stesso spettanti per l’attuazione del programma approvato dall’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 5

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

 

  1. I contratti conseguenti a pubbliche gare e a trattativa privata vengono stipulati dai dirigenti competenti ai sensi del vigente ordinamento (art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000). I contratti sono rogati dal Segretario Generale del Comune, secondo le norme dell’ordinamento vigente, coadiuvato dall’apposito Servizio Contratti, che provvede a tutti gli adempimenti istruttori connessi alla predisposizione dei contratti e alla relativa registrazione, secondo le direttive del Segretario Generale.

  2. Il Segretario Generale provvede alla tenuta del repertorio dei contratti, ai sensi delle disposizioni vigenti nel tempo.

  3. Il Segretario Generale è tenuto inoltre a conservare il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio, avvalendosi del Servizio Archivio e Protocollo, presso il quale verranno custoditi gli atti anzidetti, sotto la responsabilità del Responsabile del servizio. Il predetto servizio provvederà, di norma annualmente, a far rilegare in appositi volumi i contratti stipulati, che verranno successivamente archiviati.

    Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge, che verranno curate per tempo dal competente Servizio Contratti sotto la sorveglianza del Segretario Generale.

  4. Oltre al repertorio, il Servizio Contratti, sotto la direzione e vigilanza del Segretario Generale, provvede alla tenuta di un registro sul quale saranno iscritti in ordine cronologico e con numerazione progressiva riferita all’anno solare, tutti i contratti stipulati dal Comune, compresi quelli stipulati nella forma pubblica notarile.

  5. Il Segretario Generale, e per esso il Servizio Contratti, entro venti giorni dalla data di stipulazione sottopone a registrazione tutti i contratti iscritti a repertorio, compresi quelli per scrittura privata, e provvede al pagamento della relativa imposta.

  6. I contratti di compravendita e di cessione d’immobili e quelli relativi alla costituzione di diritti reali, sono sottoposti oltre che alla registrazione, anche alla trascrizione nei registri immobiliari entro 30 giorni dalla data dell’atto.

  7. Il Segretario Generale, e per esso il Servizio Contratti, provvede inoltre ai seguenti adempimenti:

  • trasmette alla Prefettura di Pavia, nei termini stabiliti dalla medesima, il modello informativo (GAP) riguardante gli appalti e le concessioni di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi per i quali è richiesto tale adempimento;

  • provvede ad ogni altra comunicazione ed adempimento previsti dalla normativa vigente.

  1. Per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del personale del Servizio Contratti e della Segreteria Generale.

 

Art. 6

IL SERVIZIO CONTRATTI

 

  1. La collocazione, le funzioni e la dotazione organica del Servizio Contratti sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto altresì conto di quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento.

  2. Il Servizio Contratti provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti, e a quelli espressamente indicati nel presente regolamento:
fornire supporto ai Settori dell’Ente, provvedendo alla pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di gara, di concerto con i Dirigenti di Settore. Il bando e l’avviso di gara saranno emanati e sottoscritti dal Dirigente competente ai sensi del precedente art. 4.

  • Comunicare, per iscritto al momento della pubblicazione, all’ufficio Protocollo e al Dirigente - Presidente della Commissione di gara la esatta decorrenza e il termine della pubblicazione dei bandi di gara, rimettendo al predetto Dirigente, alla scadenza del termine di pubblicazione, la relativa documentazione e quella attestante l’avvenuta pubblicazione del bando, da includere e custodire nel fascicolo della gara a cura del Segretario della Commissione di gara;

  • alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della gara;

  • all’istruttoria degli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la registrazione, secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Segretario Generale. A tal fine, i Dirigenti trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti un originale della determinazione di aggiudicazione degli appalti e dell’impegno della relativa spesa;

  • a trasmettere, sollecitamente, copia dei contratti ai contraenti, ai Settori, ai Servizi ed agli uffici interessati;

  • ad ogni altro adempimento connesso all’attività contrattuale attribuito al predetto servizio dal presente regolamento o richiesto dal Segretario Generale.

  1. La pubblicazione dell’avviso indicativo per l’acquisizione di beni e di servizi, previsti nei programmi dell’Amministrazione, che l’Ente intende aggiudicare entro i dodici mesi dell’esercizio finanziario di riferimento, è effettuata dal Servizio Contratti, con le modalità e nei termini prescritti dalla legislazione vigente (attualmente dagli articoli 5, comma 1, del Decreto Legislativo 24.07.1992, n. 358, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 20.10.1998, n. 402 (per le forniture di beni); dall’art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 (per gli appalti di servizi); e articolo 6, comma 2, del D.P.R. 18.04.1994, n. 573 (per le forniture di beni e servizi i cui importi sono inferiori alla soglia comunitaria) e sulla base degli elementi tecnici – finanziari forniti dai Dirigenti dei diversi settori, cui è attribuita la istruttoria dei programmi e dei progetti e la relativa gestione. A tale scopo, ciascun Dirigente comunicherà al Servizio Contratti, entro il 20 gennaio di ogni anno, tutti gli elementi utili per la pubblicazione dell'avviso di cui sopra.

Art. 7

I Dirigenti

 

  1. Al Dirigente di Settore compete, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la presidenza delle Commissioni di gara e la responsabilità delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché la stipulazione dei contratti. Pertanto, i Dirigenti responsabili dei procedimenti relativi ad appalti, acquisti, alienazioni, concessioni, convenzioni, locazioni, ecc., devono provvedere, per tempo, alla istruttoria degli atti relativi, nonché all’adozione delle determinazioni di propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art. 107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, compresa la emanazione del parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo predetto. Nei casi di assenza od impedimento del Dirigente del Settore competente e ove detto Dirigente non venga sostituito da altro Dirigente, il predetto parere sarà espresso dal responsabile del Servizio che ha eseguito l’istruttoria della proposta di deliberazione.

  2. I Dirigenti sono titolari dell’intero procedimento amministrativo, sino alla fase conclusiva dello stesso, nell’ambito delle proprie competenze. Essi devono sottoscrivere tutti gli atti del procedimento.

 

Art. 8

Le Commissioni di gara per le aste pubbliche e le licitazioni private.

 

  1. Le Commissioni di gara sono costituite con deliberazione della Giunta Comunale per l’espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

  2. Le Commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi, di cui uno con funzioni di Presidente. L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle loro competenze, limitate alla fase di gara; ad esse è altresì attribuita la competenza a verificare l’avvenuta pubblicazione del bando nelle forme previste, prima dell’inizio della fase di gara. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

  3. Nelle gare di asta pubblica e di licitazione privata con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può essere integrata con altri due membri esperti in materia (anche esterni all’Ente), qualora il Dirigente responsabile delle procedure della gara lo ritenga necessario.

  4. Nelle gare d’appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove è necessario che la Commissione di gara proceda ad accurato esame e valutazione di alcuni elementi presentati dai concorrenti ed espressamente richiesti con il bando di gara, si procederà in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre ogni altra operazione di gara avverrà in seduta pubblica (aperture dei plichi contenenti la documentazione ed esame dell’ammissibilità alla gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria). In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai concorrenti. La verifica dell’anomalia delle offerte è effettuata in seduta segreta dalla stessa Commissione di gara, la quale adotta le determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle in ordine all’aggiudicazione provvisoria.

  5. La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di cui all’art. 10, comma 1 – quater, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuata nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, fatte salve le determinazioni della Commissione di gara di estendere la verifica ad un numero di offerenti superiore alla predetta percentuale

  6. Nei casi in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta di gara, essa delibera il proseguimento dei lavori ad altre successive sedute. La possibilità di avvalersi di tale facoltà deve essere espressamente indicata nel bando di gara.

  7. La Commissione conclude le operazioni di gara aggiudicando l’appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge. Successivamente il Dirigente competente altresì alla stipulazione del relativo contratto, provvederà all’affidamento definitivo, all’approvazione del quadro economico definitivo e all’adozione della determinazione di impegno di spesa.

  8. Le funzioni di Presidente sono attribuite, ai sensi del comma 3, lettera a), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, al Dirigente del Settore al quale sono attribuiti i compiti di gestione e di attuazione del programma e del progetto cui la gara si riferisce. Gli altri due membri della Commissione sono scelti dalla Giunta comunale tra i Dirigenti e/o tra funzionari di livello adeguato, inquadrati nella categoria D.

  9. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L. 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni, il Presidente della Commissione di gara per i lavori pubblici è il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento nominato ai sensi del comma 1 del predetto articolo 7.

  10. In caso di assenza o impedimento di alcuni dei membri della Commissione nominata dalla Giunta e ove non sia possibile rinviare ad altra seduta la celebrazione della gara e sia urgente provvedere alla reintegrazione della Commissione, il Sindaco provvede, con proprio atto, alla surroga del componente assente o impedito, compresa l’eventuale surroga del Presidente, che potrà essere sostituito da altro Dirigente, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, il Dirigente cui è assegnata la gestione del contratto provvederà, con propria determinazione e sulla scorta dell’aggiudicazione provvisoria deliberata dalla Commissione, in ordine all’aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del relativo contratto. Ove non sia possibile procedere alla reintegrazione della Commissione nei modi suddetti, la gara è rinviata ad altra seduta, previo avviso da parte del Presidente ai concorrenti.

  11. La proposta di deliberazione di nomina della Commissione di gara, gli eventuali atti di sostituzione dei membri della Commissione e la tenuta dell’elenco dei Dirigenti incaricati quali componenti della Commissione, sono istruiti dal Servizio Contratti. I pareri di regolarità tecnica sulla predetta proposta sono espressi dal Dirigente cui è assegnato il Servizio Contratti o dal Responsabile del Servizio Contratti, nei casi di assenza o impedimento del predetto Dirigente.

  12. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle Commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati in tempo utile per l’espletamento delle procedure di gara. Il Dirigente competente, Presidente della gara, provvede per tempo a convocare la Commissione di gara.

  13. Il Dirigente responsabile delle procedure di gara, cui è attribuita la competenza gestionale del contratto, provvede a segnalare per tempo al Servizio Contratti la necessità di nomina della relativa commissione di gara. Il predetto servizio provvederà a redigere la proposta di deliberazione di nomina della Commissione di gara, corredata dei relativi pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle direttive fornite dalla Giunta ai sensi del precedente comma 8.

  14. Le funzioni di Segretario della Commissione di gara sono espletate, di norma, dal responsabile del procedimento istruttorio nominato dal Dirigente, Presidente della Commissione di gara, tra il personale assegnato al Settore cui egli è preposto. Alla nomina e all’eventuale surrogazione del Segretario della Commissione di gara provvede, con propria determinazione, il predetto Dirigente di Settore. Ove non sia possibile provvedere nei modi anzidetti, lo stesso Dirigente informerà il Sindaco, il quale provvederà ad attribuire le funzioni di Segretario ad altro Funzionario o Dirigente dell’Ente.

Il Segretario della Commissione di gara provvede, in particolare:

  • alla predisposizione degli atti di convocazione e comunicazione della Commissione, che sono sottoscritti dal Presidente della gara e dallo stesso Segretario;

  • alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della Commissione.

Egli partecipa alle sedute della Commissione di gara quale segretario della stessa, redige e sottoscrive il verbale di gara, che è sottoscritto anche dal Presidente, dai componenti della Commissione e dai testimoni, ove previsti; provvede direttamente alla custodia di tutti gli atti, plichi e documenti relativi alla gara, sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione. L’esercizio delle funzioni di Segretario della Commissione di gara è obbligatorio.

 

Art. 9

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche.

 

  1. La Commissione per l’espletamento delle gare in oggetto è uguale, come composizione, per le due forme dell’appalto concorso e della concessione di opere pubbliche. Essa ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate, nonché quello di formare la graduatoria di merito delle offerte valide ammesse. La valutazione è fatta prendendo in considerazione gli elementi indicati nel capitolato speciale o nel bando di gara, secondo l’ordine di importanza. Alle gare suddette si applica la normativa di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni e al relativo regolamento.

  2. La Commissione deve essere nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, istruita dal Servizio Contratti su proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Essa è composta dal Presidente della Commissione e da quattro membri esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori, scelti secondo quanto previsto dall’art. 21 della L. 109/94 e successive modificazioni.

    Il Presidente della Commissione è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

    Il supporto amministrativo è assicurato dalla presenza di un impiegato di livello adeguato, con prioritàdel Funzionario responsabile del procedimento istruttorio della gara, che ha anche il compito di espletare le funzioni di segretario e di provvedere alla custodia di tutti gli atti del procedimento di gara nonché di curare la verbalizzazione delle operazioni e di tutti gli altri adempimenti che si rendono necessari. Per la nomina del Segretario e per eventuali surrogazioni urgenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo.

  3. La Commissione costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo con la presenza di tutti i suoi membri. La commissione decide a maggioranza assoluta di voti dei componenti.

  4. Le sedute della Commissione per gli appalti – concorso non sono pubbliche.

  5. Nelle gare per l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 e seguenti dell’art. 21 della L. 109/94 e successive modificazioni, l’apposita Commissione di gara procederà come previsto al comma 4 del precedente articolo 8, fatte salve le norme di cui alla predetta legge.

  6. I verbali della Commissione sono sottoscritti da tutti i membri della Commissione e dal segretario verbalizzante.

  7. La operatività della Commissione di gara dovrà seguire le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:

  1. preventiva determinazione dei parametri di valutazione delle offerte sulla scorta di quanto stabilito dal bando di gara e degli atti fondamentali della gara stessa, previamente approvati dalla Giunta Comunale.

  2. accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte ed ammissione di quelle regolari;

  3. esclusione delle offerte ritenute irregolari o comunque non valide;

  4. sottoscrizione da parte del Presidente, degli altri membri della Commissione e del segretario di tutti i documenti presentati a corredo dell’offerta per garantirne l’autenticità e per scongiurarne la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;

  5. esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici e, infine, formazione della graduatoria di merito delle offerte valide ammesse alla gara e proposta di aggiudicazione.

  1. La Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

  1. richiedere integrazioni o specificazioni ulteriori ai progetti presentati, nel caso di appalto concorso;

  2. dichiarare di non poter procedere all’espletamento della gara e, quindi, dichiararla deserta, in presenza di un’unica offerta, quando ritenga che sia venuta a mancare, limitatamente al particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto o dell’affidamento della concessione, quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento essenziale della gara;

  3. formazione della graduatoria delle offerte valide ammesse e proposta di aggiudicazione provvisoria alla offerta ritenuta migliore. Le determinazioni di valutazione di ciascuna offerta devono essere congruamente motivate, così come l’eventuale decisione di esclusione;

  4. trasmissione degli atti della gara e del relativo verbale al Dirigente di Settore competente, per la predisposizione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale in ordine all’aggiudicazione definitiva.

  1. La Giunta Comunale, sulla base del verbale di gara e della proposta del Dirigente del Settore di cui alla lettera d) del precedente comma 8, adotta le determinazioni conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva. Il Dirigente competente provvederà ad ogni ulteriore successivo adempimento e alla stipulazione del contratto.

 

Art. 10

Affidamento delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi e forniture di beni – Commissione e normativa applicabile.

 

  1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta, nel caso di appalto – concorso per l’affidamento di concessioni di servizi, dal Presidente, che è il Dirigente del Settore cui sono assegnate le funzioni di gestione dei servizi oggetto della gara, dal Responsabile del Servizio Contratti o nei casi di assenza di questi dal Dirigente del Settore cui è assegnato il predetto servizio, e da altri tre membri esperti nella materia oggetto dell’appalto. Per i procedimenti di gara di cui al presente comma valgono le norme di cui al precedente articolo 9, in quanto applicabili.

  2. Nei casi di affidamento di concessioni di servizi o di appalti di servizi e di appalti di forniture di beni con il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, si applicano, quanto a composizione, nomina, funzionamento e procedure di gara, le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

  3. Per gli affidamenti di servizi e di forniture di beni, in regime di appalto o di concessione – contratto, si applica la relativa normativa vigente nel tempo e le norme del presente regolamento, compatibili con la predetta normativa.

 

 

Art. 11

Commissione di collaudo – controllo di gestione.

 

  1. Oltre che nei casi previsti dal vigente ordinamento e fatte salve le vigenti disposizioni di legge, la Giunta può nominare commissioni di collaudo anche in corso d’opera sia per i lavori che per le forniture di beni e servizi di particolare complessità tecnica.

  2. La commissione, oltre a svolgere le operazioni di collaudo previste dalle norme vigenti, dovrà produrre una relazione contenente:

  1. valutazione dell’iniziale progetto, alla luce dei problemi insorti in sede di realizzazione del progetto stesso;

  2. valutazione tecnico - amministrativa della gestione dell’appalto (conduzione della direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori; attività dell’impresa anche sotto il profilo dell’organizzazione del cantiere);

  3. descrizione dell’attività amministrativa svolta ponendo in rilievo gli elementi positivi e negativi riscontrati;

  4. indicazioni in ordine al mantenimento dell’opera, affinché ne sia assicurata la buona conservazione e l’efficienza;

  5. ogni ulteriore valutazione richiesta con l’atto di nomina della Commissione.

 

Art. 12

Compensi alle commissioni di collaudo e di aggiudicazione.

 

  1. Ai componenti esterni delle Commissioni di collaudo spetta, di norma, un compenso pro-capite nella misura prevista dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.

  2. Ai componenti esterni delle commissioni di aggiudicazione di gare per l’affidamento di lavori pubblici, di forniture e servizi indetti con il sistema dell’appalto concorso o della concessione, spetta un compenso pro-capite determinato in misura non superiore al 30% dell’importo risultante dall’applicazione delle aliquote di cui alla tab. c) (collaudo) allegata alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.

TITOLO III

PROGETTAZIONE STUDI INCARICHI ESTERNI

 

Art. 13

Contratti per prestazioni esterne.

 

  1. L’incarico professionale esterno per la redazione di progetti e programmi e per la redazione di appositi studi o per la consulenza giuridico-amministrativa deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme di legge.

  2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa. Non sono altresì assoggettati a specifica convenzione gli incarichi in ordine a pareri tecnico – legali su materie e questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi. Non sono altresì soggetti a convenzione gli incarichi di collaudo, salvo che in corso d’opera. Nei casi anzidetti è sufficiente approvare con l’atto di affidamento le condizioni, patti e modalità che regolano il rapporto contrattuale.

  3. Il Comune nel porre in essere l’affidamento d’incarichi di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro natura e dalla utilità, provvede a:

  1. richiedere ai progettisti di attenersi alle linee-guida previste;

  2. esaminare ed esprimere il proprio giudizio sui progetti di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista dovrà tenere conto nella progettazione esecutiva;

  3. verificare i criteri seguiti e la conformità del progetto ai programmi ed agli obiettivi dell’Ente.

  1. Per l’affidamento di incarichi di prestazioni esterne e relative procedure si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.

 

 

Art. 14

Progettazione.

 

  1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli articoli precedenti sono competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

  1. Nell’ambito delle linee programmatiche già definite, la Giunta Comunale fissa con specifico atto interno le priorità di iniziativa.

    Per dette priorità deve essere garantita la stretta correlazione con le risorse economiche dell’Ente effettivamente disponibili o comunque attivabili, preventivamente quantificate in sede di formazione di Bilancio annuale e/o triennale.

  2. Il Dirigente interessato, ricevuta tramite la Segreteria Generale la comunicazione della Giunta comunale della necessità di avvio di un’iniziativa, riscontra la compatibilità del nuovo incarico con i carichi di lavoro già consolidati, in relazione ai tempi richiesti ed alle strutture disponibili (personale, strumenti, ecc.).

  3. Nel caso in cui non si riscontri, motivatamente, detta compatibilità, il Dirigente, nel darne comunicazione all’Amministrazione, può:

  • avanzare proposte di soluzioni alternative (provvedimenti parziali e/o graduali, temporanei rinvii, ecc…) che rendano ancor possibili le prestazioni con le risorse organizzative interne;

  • proporre al competente organo comunale l’affidamento d’incarico a soggetti esterni all’Ente, con puntuale motivazione.

 

Art. 15

Incarichi esterni.

 

  1. La proposta di affidamento di incarichi a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivata dalle seguenti particolari circostanze:

  1. motivi di specifica urgenza, ovvero necessità di effettuare progettazioni o prestazioni di notevole entità, o comunque richiedenti lunghi tempi di elaborazione, i quali non consentano, senza disfunzioni, di distogliere dai compiti istituzionali in corso, il personale degli uffici, previa documentata dimostrazione dei carichi di lavoro.

  2. Necessità di effettuare progettazione o di richiedere prestazioni specialistiche per le quali il personale interno disponibile non abbia la necessaria abilitazione, ovvero dichiari di non possedere la opportuna qualificazione ed esperienza in rapporto alla loro natura e complessità.

  1. La scelta è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, con esperienza e competenza specifica adeguata.

Il possesso di tali requisiti è comprovato:

  1. dalla regolare iscrizione negli Albi Professionali di riferimento da almeno un quinquiennio e sempre nei rispettivi limiti di competenza professionale;

  2. ove non sia richiesta abilitazione ai sensi di legge, da apposito curriculum professionale regolarmente certificato. Tale curriculum è comunque richiesto, anche ai professionisti abilitati, per prestazioni particolarmente rilevanti e comunque per opere eccedenti il valore presunto di £. 500.000.000 e/o per prestazioni che superino il corrispettivo netto di £. 50.000.000.

  1. Gli incarichi esterni devono essere affidati a figure o categorie professionali che, a parità di requisiti che comunque abilitino alla progettazione dell’opera, forniscano all’Amministrazione Comunale una prestazione progettuale ottimale sotto il profilo del rapporto tra il costo della prestazione, la specifica competenza professionale e la qualità richiesta. Sono esclusi dall’incarico i soggetti che comunque abbiano offerto motivi di documentata insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati.

  2. Per gli incarichi esterni disciplinati dalla L. 109/94 e successive modificazioni si applicano e prevalgono rispetto alle norme del presente regolamento le norme recate dalla legge anzidetta e dal relativo regolamento.

 

Art. 16

Condizioni d’incarico.

 

  1. Nell’atto di convenzione disciplinante gli incarichi esterni devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

  1. la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;

  2. l’importo complessivo presunto dell’opera ove quantificabile o quantificato;

  3. il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;

  4. l’esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sul progetto o piano in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;

  5. la durata dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;

  6. il compenso spettante al professionista o al prestatore d’opera e le modalità di pagamento;

  7. le modalità di rimborso delle spese sostenute che di norma saranno liquidate nella misura massima del 25% calcolato sull’importo dell’onorario complessivo;

  8. la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;

  9. l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;

  10. il rinvio di tutte le controversie ad un collegio arbitrale.

  1. Gli onorari e i compensi dovuti al soggetto incaricato sono stabiliti entro i limiti previsti dalle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico. Nei casi in cui non vige alcuna tariffa, la verifica della congruità del corrispettivo è effettuata dal Dirigente competente.

  2. Le parcelle riguardanti il saldo finale dovranno essere vistate dal competente Ordine Professionale, nei casi espressamente richiesti dalla normativa vigente.

  3. Sono fatte salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

Art. 17

Incarichi progettazione Opere Pubbliche.

 

  1. Gli elaborati comunque prodotti dai professionisti esterni in esecuzione di incarichi affidati ai sensi del presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall’ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

  2. I progetti devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti compresi, se necessari, gli atti preordinati all’occupazione d’urgenza, alla espropriazione di immobili ed alla costituzione di servitù attive, ecc… Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dal competente organo comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in modo tale da assicurare la buona esecuzione dell’opera alle condizioni economicamente più convenienti per l’Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d’incarico.

  3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

  1. l’importo dei lavori a base d’asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;

  2. l’importo delle opere e forniture che l’Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici dei lavori;

  3. l’importo per le spese tecniche di progettazione e di collaudo;

  4. l’importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

  5. l’importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l’esecuzione dell’opera progettata, compreso ogni onere necessario;

  6. una quota per le spese impreviste;

  7. una quota per le spese generali;

  8. ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente.

  1. Sono fatte salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

 

Art. 18

Incarichi per progettazione di forniture di beni e servizi.

 

  1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano anche agli incarichi riguardanti la redazione di progetti o programmi per le forniture di beni e servizi, in quanto compatibili.

 

TITOLO IV

MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE – PROCEDURE E NORMATIVE

 

Art. 19

Sistemi di affidamento e norme generali.

 

  1. Le modalità di scelta del contraente o del concessionario sono disciplinate dalle disposizioni recate dall’ordinamento vigente nel tempo in materia di contratti e di concessioni-contratto per i Comuni, nonché da quanto previsto e disciplinato con il presente regolamento e con il bando di gara.

  2. Il sistema di gara che di norma deve essere seguito per la scelta del contraente o del concessionario è l’asta pubblica.

  3. E’ vietato prevedere sia negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni contratto avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

  4. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto a pena di nullità del contratto stesso. Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L. n. 537/1993, sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/94, è possibile procedere di norma al rinnovo dei contratti per forniture di beni e servizi, per una sola volta, qualora il competente organo comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse e di convenienza alla continuazione del contratto stesso. Il provvedimento di rinnovo del contratto deve contenere le motivate ragioni di pubblico interesse e di convenienza per le quali si ritiene opportuno procedere al rinnovo del contratto.

  5. La determinazione dirigenziale di rinnovo del contratto deve essere sempre preceduta dalla deliberazione del competente organo comunale di autorizzazione al rinnovo solo per i contratti pluriennali e per quelli di importo superiore a £. 20.000.000, esclusa l’I.V.A. Negli altri casi, è rimesso al Dirigente competente la decisione sulla convenienza o meno del rinnovo del contratto.

  6. Il bando di gara può prevedere la facoltà del competente organo comunale di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ove ciò non sia escluso dalla normativa vigente.

  1. In tutti i bandi, nonché nelle lettere d’invito relativi alle gare d’appalto di lavori e opere pubbliche a mezzo asta pubblica o licitazione privata va inserita la seguente clausola: "Il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori e degli elaborati di gara, dovrà quindi presentare l’attestazione, rilasciata da un tecnico incaricato del Comune di Pavia, che un rappresentante legale o un direttore tecnico o un dipendente tecnico munito di delega rilasciatagli dal legale rappresentante della impresa singola o della mandataria, in caso di raggruppamento d’imprese, ha effettuato una visita sul luogo di esecuzione dei lavori e che ha visionato gli elaborati progettuali.

A tal fine il concorrente dovrà contattare il tecnico comunale incaricato per chiedere apposito appuntamento.

Il tecnico incaricato da un’impresa di effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo anche per altre imprese.

La mancanza di tale attestazione di avvenuto sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara".

  1. Per gli affidamenti degli appalti di servizi e fornitura di beni, il disposto di cui al precedente commi 7 può essere esteso anche ai relativi procedimenti, ove ritenuto necessario dal Dirigente competente e previa previsione nel bando di gara.

 

Art. 20

Asta pubblica.

 

  1. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

  1. provvedimento a contrattare adottato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente competente, il quale approva altresì il bando di gara per il pubblico incanto e dispone per la sua pubblicazione;

  2. ammissione dei concorrenti;

  3. effettuazione dell’incanto;

  4. aggiudicazione dell’asta.

  1. Il bando di gara è l’atto fondamentale della procedura dell’asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l’effettuazione della gara.

Esso consiste nell’invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ed emanato dal Dirigente competente. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l’osservanza delle norme stabilite dal vigente ordinamento e su Internet. La Giunta potrà decidere di volta in volta ulteriori forme di pubblicità cui i dirigenti si atterranno. I bandi relativi a gare di importo pari o superiore a 250.000 Euro verranno comunque pubblicati per estratto su un organo di stampa locale."

 

  1. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalti di opere e servizi di consistente importo, la Giunta Comunale individua ulteriori forme di pubblicità facoltative che il Servizio Contratti provvederà ad attuare insieme con quella obbligatoria.

  2. Il Protocollo Generale appone su ciascun plico sigillato ivi pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo e la data di arrivo, con il proprio timbro. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto Ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l’elenco dei plichi pervenuti, con l’indicazione della gara e delle imprese concorrenti e trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Dirigente – Presidente della gara, compilando apposito verbale di consegna dei plichi pervenuti al protocollo, che vengono così custoditi dal Segretario della Commissione di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta, il predetto verbale di consegna.

  3. Il Servizio Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza di presentazione delle offerte, inviando anche copia del bando stesso, al fine di consentire al predetto Ufficio gli adempimenti di cui al precedente comma 4.

Art. 21

La licitazione privata.

 

  1. La licitazione privata è una gara alla quale partecipano tutti i soggetti che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono stati invitati a partecipare alla gara.

  2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

  1. adozione del provvedimento a contrattare che approva altresì il relativo bando di gara;

  2. pubblicazione del bando di gara, per la quale vale quanto disposto al comma 2 del precedente articolo 20;

  3. presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;

  4. diramazione dell’invito ai richiedenti ammessi alla gara;

  5. invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;

  6. procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte, proclamazione dell’esito della licitazione;

  7. determinazione di aggiudicazione.

  1. Per l’appalto dei lavori pubblici con il sistema della licitazione privata semplificata, si applica la relativa vigente normativa.

Art. 22

Domande di partecipazione alla licitazione privata.

 

  1. Avvenuta la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

  2. La domanda, con allegati i documenti, ove richiesti, deve pervenire al Protocollo Generale del Comune con le modalità ed entro il termine perentorio fissati dal bando.

  3. Il Protocollo Generale appone su ciascuna domanda il numero di protocollo e la data di arrivo con il proprio timbro. La conservazione delle domande pervenute e dei documenti allegati è curata dal responsabile del suddetto ufficio, il quale, il giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato dal bando, stende e sottoscrive un elenco delle medesime e lo trasmette tempestivamente al Dirigente – Presidente della gara per gli adempimenti conseguenti, unitamente ai documenti allegati alle domande, che verranno custoditi dal Segretario della Commissione di gara.

  4. Il Servizio Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza di presentazione delle domande, al fine di consentire al predetto ufficio gli adempimenti di cui al comma precedente.

 

 

Art. 23

La prequalificazione dei concorrenti

 

  1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente normativa statale, le determinazioni relative alla prequalificazione dei soggetti da invitare alle gare di appalto o alle gare per l’affidamento delle concessioni con i sistemi della licitazione privata o dell’appalto - concorso è effettuata, sulla base di quanto stabilito con il bando di gara e ai sensi della vigente normativa, dal Dirigente competente che presiederà la Commissione di gara ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento. Il predetto Dirigente decide, con apposita determinazione, in ordine all’ammissione e all’esclusione motivata dei candidati alla gara, approvando l’elenco dei soggetti da invitare alla gara e lo schema della lettera di invito, assistito dal Segretario della Commissione di gara.

  2. Le esclusioni, deliberate dal Dirigente competente, debitamente motivate, devono essere comunicate alle Imprese interessate a mezzo di raccomandata A.R., con note a firma dello stesso Dirigente, il quale provvederà alla spedizione delle predette note, con le quali dovranno essere altresì comunicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

 

Art. 24

L’invito alla licitazione privata

 

  1. Gli inviti a presentare offerta per la licitazione privata sono diramati a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale con A.R., a cura del Segretario della Commissione e a firma del Dirigente competente ai sensi del precedente art. 4. Le offerte devono pervenire al Comune – Ufficio Protocollo, entro il termine stabilito dalla lettera d’invito. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza, non potranno essere ammesse alla gara. Nei casi di urgenza, gli inviti sono spediti anche tramite fax, ove possibile, oltre che a mezzo raccomandata con A.R.

  2. Gli inviti a presentare offerta sono emanati dal predetto Dirigente e sono controfirmati dal Segretario della Commissione, il quale ne curerà l’istruttoria secondo le direttive del predetto Dirigente e provvederà alla loro spedizione tramite il Protocollo generale, con raccomandata A.R..

  3. La lettera d’invito specifica i documenti da presentare unitamente all’offerta, e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara, secondo le norme vigenti nel tempo.

  4. Nella determinazione dei documenti da richiedere ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, il Dirigente competente e la Commissione di gara si uniformano al vigente ordinamento applicabile ai procedimenti per la scelta del contraente e del concessionario.

 

Art. 25

Contrasto tra le norme del bando e della lettera d’invito.

 

  1. In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera d’invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per l’ammissione, ed elementi puramente formali. Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l’intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l’esito della gara, è legittimo il comportamento del competente organo comunale che per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone motivatamente l’annullamento della procedura e l’indizione di una nuova gara.

 

Art. 26

L’offerta.

 

  1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

    Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo a base di gara.

    Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione. Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che quest’ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

  2. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

  3. L’offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

  1. deve essere redatta in carta legale o resa tale, ove richiesto;

  2. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

  3. la busta contenente l’offerta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti per l’ammissione alla gara.

  1. Non è possibile presentare offerte successive a modifica o integrazione delle precedenti.

 

Art. 27

Modalità per l’invio delle offerte.

 

  1. E’ obbligatorio l’invio del plico contenente l’offerta ed i documenti a mezzo raccomandata A.R. o posta celere del Servizio Postale di Stato.

    L’uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dal bando di gara o dall’invito, comporta l’esclusione della gara.

  2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell’offerta deve essere chiuso, controfirmato e sigillato mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura che confermi l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

    Il plico deve recare l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell’oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

  3. Fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta saranno mantenuti riservati.

 

Art. 28

Termini per la presentazione delle offerte e validità temporale.

 

  1. Le offerte pervenute al protocollo oltre il termine utile per la loro presentazione non sono prese in considerazione. Le offerte pervenute al protocollo nei termini non possono essere ritirate, modificate od integrate e sono quindi impegnative per l’impresa proponente.

  2. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando di gara o, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla stipulazione del contratto.

Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima di procedere all’esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

 

Art. 29

Tornate di gara.

 

  1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all’affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti possono presentare un’unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, i singoli esperimenti di gara devono essere indetti cronologicamente nell’ordine decrescente d’importo a base di gara in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

 

Art. 30

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara.