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COMUNE
DI PAVIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
- Approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 22 marzo 2000 ed
esaminata dal CO.RE.CO, il quale con provvedimento Prot. n. 14879/00
del 5 maggio 2000, qui allegato, ha annullato parzialmente gli articoli
36 e 37, limitatamente alle parti ivi indicate.
- In vigore
dal 1° giugno 2000.
- Modificato
ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18 Gennaio
2001 divenuta esecutiva in data 6 Febbraio 2001.
- Modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 Ottobre 2001.
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INDICE
TITOLO I ..........
NORME GENERALI
art.1....................
Campo di applicazione
art.2.....................Osservanza
di Leggi, Regolamenti e Norme speciali
TITOLO II............FUNZIONI
E COMPETENZE
art.3......................Sovrintendenza
dell'attività negoziale
art.4......................Programmazione
ed istruttoria gare d'appalto e di affidamento di concessioni
art.5......................Stipulazione
del contratto
art.6......................Il
servizio contratti
art.7......................I
Dirigenti
art.8......................Le
Commissioni di Gara per le aste pubbliche e le licitazioni private
art.9......................Le
Commissioni per gli Appalti Concorso e per le concessioni di opere pubbliche
art.10....................Affidamento
delle Concessioni di Servizi e degli Appalti di Servizi e forniture di
beni - Commissione e Normativa applicabile
art.11....................Commissione
di Collaudo - controllo di gestione
art.12....................Compensi
alle Commissioni di Collaudo e di aggiudicazione
TITOLO III............PROGETTAZIONE
- STUDI - INCARICHI ESTERNI
art.13.....................Contratti
per prestazioni esterne
art.14.....................Progettazione
art.15.....................Incarichi
esterni
art.16.....................Condizioni
d'incarico
art.17.....................Incarichi
progettazione opere pubbliche
art.18.....................Incarichi
per progettazione di forniture di beni e servizi
TITOLO IV............MODI
DI SCELTA DEL CONTRAENTE - PROCEDURE E NORMATIVE
art.19.....................Sistemi
di affidamento e norme generali
art.20.....................Asta
Pubblica
art.21.....................La
Licitazione Privata
art.22.....................Domande
di partecipazione alla licitazione privata
art.23.....................La
prequalificazione dei concorrenti
art.24.....................L'invito
alla Licitazione Privata
art.25.....................Contrasto
tra le norme del bando e della lettera d'invito
art.26.....................L'offerta
art.27.....................Modalità
per l'invio delle offerte
art.28.....................Termini
per la presentazione delle offerte e validità termporale
art.29.....................Tornate
di gara
art.30.....................Riapertura
e proroga del termine in una pubblica gara
art.31.....................Il
verbale di gara
art.32.....................Aggiudicazione
art.33.....................La
pubblicazione dell'esito delle gare
art.34.....................Disposizioni
e procedure per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi
art.35.....................Bando
di gara per le forniture di beni e servizi
art.36.....................La
trattativa privata - norme comuni
art.37.....................Procedure
per la trattativa privata
TITOLO V..............NORME
PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
art.38.....................Oggetto
art.39.....................Beni
alienabili
art.40.....................Pubblicità
art.41.....................Edifici
a destinazione residenziale pubblica
art.42.....................Edifici
adibiti ad uso residenziale
art.43.....................Edifici
adibiti ad uso non residenziale
art.44.....................Procedure
di alienazione
art.45.....................Prezzo
di vendita
art.46.....................Garanzia
art.47.....................Caparra
art.48.....................Stipulazione
del contratto
art.49.....................IOmmobilòi
di interesse storico e artistico
art.50.....................Rinvio
TITOLO VI............LOCAZIONE
- ACQUISTO E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI
art.51.....................Locazione,
acquisto e permuta di beni immobili e mobili
TITOLO VII...........DISCIPLINA
IN ORDINE ALLE ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI NEI P.E.E.P. E, LIMITATAMENTE
ALLE AREE DESTINATE AI SERVIZI, NEI P.I.P.
CAPO I - ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI
art.52.....................Indicazioni
generali
art.53.....................Assegnazione
di immobili in diritto di superficie
art.54.....................Assegnazione
di immobili in diritto di proprietà
art.55.....................Bandi
di concorso per la scelta dei soggetti attuatori di programmi di edilizia
pesidenziale pubblica
art.56.....................Bandi
di concorso comunali
art.57.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle cooperative edilizie
e loro consorzi
art.58.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle imprese di costruzione
e loro consorzi
art.59.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta dei privati, singoli
o associati
art.60.....................Termine
per la rassegnazione delle graduatorie
CAPO II - ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI
art.61.....................Indicazioni
generali
art.62.....................Bandi
di concorso comunali
art.63.....................Termini
per rassegnare le graduatorie
art.64.....................Convenzione
tra il Comune e gli operatori assegnatari di immobili nell'ambito dei
P.E.E.P. e dei P.I.P.
TITOLO VIII...........IL
CONTRATTO
art.65.....................Documentazione
antimafia
art.66.....................Deposito
spese contrattuali
art.67.....................I
depositi cauzionali
art.68.....................Conformità
del contratto con la determinazione a contrattare
art.69.....................La
forma del contratto
art.70.....................Il
divieto di cessione del contratto
art.71.....................Arbitrato
art.72.....................I
diritti di segreteria
TITOLO IX............ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
art.73.....................Consegna
dei lavori
art.74.....................I
termini di esecuzione
art.75.....................Modalità
di pagamento
art.76.....................La
revisione dei prezzi
art.77.....................Direzione
dei lavori
art.78.....................Alta
vigilanza sulla realizzazione dell'opera
art.79.....................Contabilità
dei lavori
art.80.....................Il
collaudo
art.81.....................Esecuzione
d'ufficio
art.82.....................Obblighi
di informazione in carico alla controparte
art.83.....................Responsabilità
per danni a terzi
art.84.....................Obblighi
di informazione in carico alla controparte
TITOLO X.............NORME
FINALI
art.85.....................Limiti
delle norme contenute nel presente regolamento - modalità di applicazione
- adeguamento
art.86.....................Entrata
in vigore
TITOLO
I
NORME
GENERALI
Art.
1
CAMPO
DI APPLICAZIONE
- Il
presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune ed ha
portata di carattere generale, per cui i singoli contratti potranno
essere regolati da norme integrative quali capitolati o disciplinari
predisposti per lo specifico intervento.
- I contratti
del Comune sono adottati secondo criteri di trasparenza e devono essere
intesi a salvaguardare, oltreché la pari condizione tra tutti gli interessati,
gli interessi economici e finanziari del Comune stesso.
- Le condizioni,
le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità
attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti
di lavori, all’affidamento di forniture di beni e servizi, alle alienazioni
ed alle acquisizioni di beni mobili ed immobili, alla costituzione di
diritti reali e ad ogni altra attività che venga posta in essere dal
Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato
o meno in una stipula.
- Non sono
disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt.
30 e 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- I servizi,
la fornitura di beni e i lavori che debbono farsi in economia sono retti
da speciali regolamenti.
- Sono pure
soggetti a speciali regolamenti le concessioni in uso di beni patrimoniali
indisponibili, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica
e di immobili ad uso diverso da abitazione
Art.
2
OSSERVANZA
DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI.
- L’attività
contrattuale del Comune è disciplinata, oltre che dal presente regolamento,
dall’ordinamento vigente nel tempo applicabile alla predetta attività.
L’entrata in vigore di norme di rango superiore abroga le norme del
presente regolamento con le stesse incompatibili.
- Il presente
regolamento si ispira in via generale ai principi del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dello Statuto.
- Si considerano
integrazioni del presente regolamento:
- nel caso
di appalti di lavori pubblici:
- il capitolato
speciale d’appalto;
- il D.M.
19 aprile 2000, n. 145 di approvazione del Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- nel caso
di forniture di beni e servizi:
- gli appositi
capitolati d’oneri;
- i disciplinari
per i particolari affidamenti approvati dall’organo comunale competente;
- gli specifici
regolamenti economali e di servizio, predisposti per disciplinare le
forniture di beni e servizi e la esecuzione dei lavori in economia;
- nel caso
di concessione in locazione di immobili comunali costituenti il patrimonio
disponibile:
- la normativa
vigente nel tempo applicabile agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
- la legge
27.7.1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’apposito
regolamento comunale;
- nel caso
di incarichi professionali esterni (progettazione, studi e ricerche,
difesa avanti al Giudice Ordinario e amministrativo ecc.):
- l’apposito
disciplinare di incarico approvato dall’organo comunale competente;
- norme
relative all’esercizio delle attività professionali;
- nel caso
di convenzioni per la cessione in proprietà o in diritto di superficie
di aree comunali ricomprese nei Piani di Zona e Piani Insediamenti Produttivi:
- la legislazione
vigente nel tempo;
- la legge
18.04.1962 n. 167, la legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- le normative
regionali in quanto applicabili;
- appositi
regolamenti comunali;
- nel caso
di concessione in uso di immobili comunali costituenti il patrimonio
indisponibile:
- l’apposito
regolamento comunale.
TITOLO
II
FUNZIONI
E COMPETENZE
Art.
3
SOVRINTENDENZA
DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE.
- Il Segretario
Generale, nell’esercizio delle competenze e delle funzioni attribuitegli
dal vigente ordinamento nella materia riguardante la rogazione dei contratti,
sovraintende alla relativa attività rogatoria.
- Il Vice
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, coadiuva il
Segretario Generale ed esercita le sue competenze, in caso di vacanza,
assenza o impedimento.
Art.
4
PROGRAMMAZIONE
ED ISTRUTTORIA GARE D’APPALTO E DI AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI
- Le gare
per l’affidamento degli appalti e delle concessioni previsti nei programmi
e nei progetti approvati ai sensi del vigente ordinamento dall’organo
comunale competente devono essere espletate, di norma, con il sistema
del pubblico incanto (asta pubblica).
- Ciascun
Dirigente di Settore provvede, ai sensi del combinato disposto di cui
al comma 3 dell’art. 107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000,
all’istruttoria ed alla emanazione di tutti gli atti necessari per lo
svolgimento delle procedure di gare ad evidenza pubblica e di gare informali
per gli appalti e le concessioni, per l’attuazione dei programmi e dei
progetti allo stesso assegnato con il piano esecutivo di gestione, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
- Spetta
a ciascun Dirigente di Settore, ai sensi e per gli effetti del disposto
di cui al comma 3, lettera a) e b), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000,
la presidenza delle Commissioni di gara da espletare per l’attuazione
dei programmi e dei progetti loro assegnati con il P.E.G., nonché la
responsabilità delle relative procedure di appalto.
- L’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 va applicato nel senso che la determinazione
ivi prevista è adottata dal Dirigente di cui al precedente comma 2.
- Costituisce
presupposto per l’adozione della determinazione di cui al comma 1
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e per l’avvio del procedimento
di scelta del contraente o del concessionario che il contratto e/o la
concessione-contratto siano stati previsti nei programmi e nei progetti
previamente approvati dall’organo comunale competente e che siano conformi
agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale
e programmatica, da redigersi ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs.
267/2000.
- Al fine
di consentire l’esercizio della facoltà dei consiglieri comunali di
cui al comma 1 dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000, la determinazione
dirigenziale di cui al comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
riguardante appalti e affidamenti di fornitura di beni e servizi di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario deve essere preceduta
da deliberazione del competente organo comunale di approvazione preventiva
dello schema del capitolato d’oneri o dello schema di convenzione, su
proposta del Dirigente del Settore competente. La predetta deliberazione
costituisce atto di indirizzo per il Dirigente competente, che provvederà
con propria determinazione ad approvare formalmente il capitolato d’oneri
e/o la convenzione, nonché ad emanare i conseguenti atti del procedimento
di gara di sua competenza, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.
- Per i
lavori pubblici, costituisce presupposto per l’adozione della determinazione
dirigenziale di cui all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 l’approvazione
da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo nonché l’acquisizione
sul progetto dei pareri, autorizzazioni, approvazioni e quant’altro
previsti dalle vigenti norme di leggi statali e regionali.
- Ai sensi
del comma 3 dell’art. 88 del D.P.R. 554/1999, il programma annuale dei
lavori pubblici è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia.
A tale fine, il Dirigente del Settore competente è tenuto a predisporre,
entro il termine previsto per la predisposizione dello schema del programma
annuale dei lavori pubblici, anche l’elenco dei prevedibili lavori da
eseguirsi in economia, da allegare al predetto programma, nonché a formulare
la proposta di spesa degli interventi non preventivabili.
- L’elenco
annuale dei lavori pubblici è corredato, altresì, dell’elenco dei lavori
che l’Amministrazione intende affidare con la procedura della licitazione
privata semplificata, prevista e disciplinata dall’art. 23, commi 1
bis e 1 ter, della L. 109/94 e successive modificazioni,
e dall’art. 77 del D.P.R. 554/1999. A tal fine, il Dirigente del Settore
competente è tenuto a compilare, entro il termine previsto per la predisposizione
dello schema del programma annuale dei lavori e sentito l’Assessore
competente, l’elenco dei lavori da appaltare con il sistema della licitazione
privata semplificata. Detto elenco è allegato al programma annuale dei
lavori pubblici ed è adottato ed approvato, contestualmente, dal competente
organo comunale. Ad avvenuta approvazione dell’elenco anzidetto, il
Dirigente del Settore competente provvederà ad espletare ogni ulteriore
adempimento e ad adottare i necessari atti allo stesso spettanti per
l’attuazione del programma approvato dall’Amministrazione, ai sensi
della normativa vigente e del presente regolamento.
Art.
5
STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO.
- I contratti
conseguenti a pubbliche gare e a trattativa privata vengono stipulati
dai dirigenti competenti ai sensi del vigente ordinamento (art. 107,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000). I contratti sono rogati dal Segretario
Generale del Comune, secondo le norme dell’ordinamento vigente, coadiuvato
dall’apposito Servizio Contratti, che provvede a tutti gli adempimenti
istruttori connessi alla predisposizione dei contratti e alla relativa
registrazione, secondo le direttive del Segretario Generale.
- Il Segretario
Generale provvede alla tenuta del repertorio dei contratti, ai sensi
delle disposizioni vigenti nel tempo.
- Il Segretario
Generale è tenuto inoltre a conservare il repertorio e gli originali
dei contratti in ordine progressivo di repertorio, avvalendosi del Servizio
Archivio e Protocollo, presso il quale verranno custoditi gli atti anzidetti,
sotto la responsabilità del Responsabile del servizio. Il predetto servizio
provvederà, di norma annualmente, a far rilegare in appositi volumi
i contratti stipulati, che verranno successivamente archiviati.
Il
repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come
previsto dalla legge, che verranno curate per tempo dal competente
Servizio Contratti sotto la sorveglianza del Segretario Generale.
- Oltre
al repertorio, il Servizio Contratti, sotto la direzione e vigilanza
del Segretario Generale, provvede alla tenuta di un registro sul quale
saranno iscritti in ordine cronologico e con numerazione progressiva
riferita all’anno solare, tutti i contratti stipulati dal Comune, compresi
quelli stipulati nella forma pubblica notarile.
- Il Segretario
Generale, e per esso il Servizio Contratti, entro venti giorni dalla
data di stipulazione sottopone a registrazione tutti i contratti iscritti
a repertorio, compresi quelli per scrittura privata, e provvede al pagamento
della relativa imposta.
- I contratti
di compravendita e di cessione d’immobili e quelli relativi alla costituzione
di diritti reali, sono sottoposti oltre che alla registrazione, anche
alla trascrizione nei registri immobiliari entro 30 giorni dalla data
dell’atto.
- Il Segretario
Generale, e per esso il Servizio Contratti, provvede inoltre ai seguenti
adempimenti:
- trasmette
alla Prefettura di Pavia, nei termini stabiliti dalla medesima, il modello
informativo (GAP) riguardante gli appalti e le concessioni di opere
pubbliche e di forniture di beni e servizi per i quali è richiesto tale
adempimento;
- provvede
ad ogni altra comunicazione ed adempimento previsti dalla normativa
vigente.
- Per l’esercizio
delle funzioni previste dal presente articolo il Segretario Generale
si avvale direttamente, ad ogni effetto, del personale del Servizio
Contratti e della Segreteria Generale.
Art.
6
IL
SERVIZIO CONTRATTI
- La collocazione,
le funzioni e la dotazione organica del Servizio Contratti sono disciplinate
dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto
altresì conto di quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento.
- Il Servizio
Contratti provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti, e a quelli
espressamente indicati nel presente regolamento:
fornire
supporto ai Settori dell’Ente, provvedendo alla pubblicazione dei bandi
di gara e degli avvisi di gara, di concerto con i Dirigenti di Settore.
Il bando e l’avviso di gara saranno emanati e sottoscritti dal Dirigente
competente ai sensi del precedente art. 4.
- Comunicare,
per iscritto al momento della pubblicazione, all’ufficio Protocollo
e al Dirigente - Presidente della Commissione di gara la esatta decorrenza
e il termine della pubblicazione dei bandi di gara, rimettendo al predetto
Dirigente, alla scadenza del termine di pubblicazione, la relativa documentazione
e quella attestante l’avvenuta pubblicazione del bando, da includere
e custodire nel fascicolo della gara a cura del Segretario della Commissione
di gara;
- alla pubblicazione
dell’avviso relativo all’esito della gara;
- all’istruttoria
degli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la registrazione,
secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Segretario Generale.
A tal fine, i Dirigenti trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti
un originale della determinazione di aggiudicazione degli appalti e
dell’impegno della relativa spesa;
- a trasmettere,
sollecitamente, copia dei contratti ai contraenti, ai Settori, ai Servizi
ed agli uffici interessati;
- ad ogni
altro adempimento connesso all’attività contrattuale attribuito al predetto
servizio dal presente regolamento o richiesto dal Segretario Generale.
- La pubblicazione
dell’avviso indicativo per l’acquisizione di beni e di servizi, previsti
nei programmi dell’Amministrazione, che l’Ente intende aggiudicare entro
i dodici mesi dell’esercizio finanziario di riferimento, è effettuata
dal Servizio Contratti, con le modalità e nei termini prescritti dalla
legislazione vigente (attualmente dagli articoli 5, comma 1, del Decreto
Legislativo 24.07.1992, n. 358, così come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 20.10.1998, n. 402 (per le forniture di beni); dall’art.
8, comma 1 del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 (per gli appalti
di servizi); e articolo 6, comma 2, del D.P.R. 18.04.1994, n. 573 (per
le forniture di beni e servizi i cui importi sono inferiori alla soglia
comunitaria) e sulla base degli elementi tecnici – finanziari forniti
dai Dirigenti dei diversi settori, cui è attribuita la istruttoria dei
programmi e dei progetti e la relativa gestione. A tale scopo, ciascun
Dirigente comunicherà al Servizio Contratti, entro il 20 gennaio di
ogni anno, tutti gli elementi utili per la pubblicazione dell'avviso
di cui sopra.
Art.
7
I
Dirigenti
- Al Dirigente
di Settore compete, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, la presidenza delle Commissioni di gara e la responsabilità
delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento,
nonché la stipulazione dei contratti. Pertanto, i Dirigenti responsabili
dei procedimenti relativi ad appalti, acquisti, alienazioni, concessioni,
convenzioni, locazioni, ecc., devono provvedere, per tempo, alla istruttoria
degli atti relativi, nonché all’adozione delle determinazioni di propria
competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art.
107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, compresa la emanazione del
parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo predetto. Nei
casi di assenza od impedimento del Dirigente del Settore competente
e ove detto Dirigente non venga sostituito da altro Dirigente,
il predetto parere sarà espresso dal responsabile del Servizio che ha
eseguito l’istruttoria della proposta di deliberazione.
- I Dirigenti
sono titolari dell’intero procedimento amministrativo, sino alla fase
conclusiva dello stesso, nell’ambito delle proprie competenze. Essi
devono sottoscrivere tutti gli atti del procedimento.
Art.
8
Le
Commissioni di gara per le aste pubbliche e le licitazioni private.
- Le Commissioni
di gara sono costituite con deliberazione della Giunta Comunale per
l’espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle
licitazioni private.
- Le Commissioni
di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità
di cui ai commi successivi, di cui uno con funzioni di Presidente. L’esercizio
delle relative funzioni è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono
responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle
loro competenze, limitate alla fase di gara; ad esse è altresì attribuita
la competenza a verificare l’avvenuta pubblicazione del bando nelle
forme previste, prima dell’inizio della fase di gara. La Commissione
adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di
tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare,
la Commissione decide a maggioranza.
- Nelle
gare di asta pubblica e di licitazione privata con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione
di gara può essere integrata con altri due membri esperti in materia
(anche esterni all’Ente), qualora il Dirigente responsabile delle procedure
della gara lo ritenga necessario.
- Nelle
gare d’appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ove è necessario che la Commissione di gara proceda
ad accurato esame e valutazione di alcuni elementi presentati dai concorrenti
ed espressamente richiesti con il bando di gara, si procederà
in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre
ogni altra operazione di gara avverrà in seduta pubblica (aperture dei
plichi contenenti la documentazione ed esame dell’ammissibilità alla
gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei
punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria).
In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai
concorrenti. La verifica dell’anomalia delle offerte è effettuata in
seduta segreta dalla stessa Commissione di gara, la quale adotta le
determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle in ordine all’aggiudicazione
provvisoria.
- La verifica
del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico
– organizzativa di cui all’art. 10, comma 1 – quater, della L. 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuata nei confronti
di un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
fatte salve le determinazioni della Commissione di gara di estendere
la verifica ad un numero di offerenti superiore alla predetta percentuale
- Nei casi
in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta
di gara, essa delibera il proseguimento dei lavori ad altre successive
sedute. La possibilità di avvalersi di tale facoltà deve essere espressamente
indicata nel bando di gara.
- La Commissione
conclude le operazioni di gara aggiudicando l’appalto provvisoriamente
e sotto le riserve di legge. Successivamente il Dirigente competente
altresì alla stipulazione del relativo contratto, provvederà all’affidamento
definitivo, all’approvazione del quadro economico definitivo e all’adozione
della determinazione di impegno di spesa.
- Le
funzioni di Presidente sono attribuite, ai sensi del comma 3, lettera
a), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, al Dirigente del Settore al
quale sono attribuiti i compiti di gestione e di attuazione del programma
e del progetto cui la gara si riferisce. Gli altri due membri della
Commissione sono scelti dalla Giunta comunale tra i Dirigenti e/o tra
funzionari di livello adeguato, inquadrati nella categoria D.
- Ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L. 11/2/1994, n. 109,
e successive modificazioni, il Presidente della Commissione di gara
per i lavori pubblici è il responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento nominato ai sensi del comma 1 del predetto
articolo 7.
- In caso
di assenza o impedimento di alcuni dei membri della Commissione nominata
dalla Giunta e ove non sia possibile rinviare ad altra seduta la celebrazione
della gara e sia urgente provvedere alla reintegrazione della Commissione,
il Sindaco provvede, con proprio atto, alla surroga del componente assente
o impedito, compresa l’eventuale surroga del Presidente, che potrà essere
sostituito da altro Dirigente, nel rispetto della normativa vigente.
In tal caso, il Dirigente cui è assegnata la gestione del contratto
provvederà, con propria determinazione e sulla scorta dell’aggiudicazione
provvisoria deliberata dalla Commissione, in ordine all’aggiudicazione
definitiva e alla stipulazione del relativo contratto. Ove non sia possibile
procedere alla reintegrazione della Commissione nei modi suddetti, la
gara è rinviata ad altra seduta, previo avviso da parte del Presidente
ai concorrenti.
- La proposta
di deliberazione di nomina della Commissione di gara, gli eventuali
atti di sostituzione dei membri della Commissione e la tenuta dell’elenco
dei Dirigenti incaricati quali componenti della Commissione,
sono istruiti dal Servizio Contratti. I pareri di regolarità tecnica
sulla predetta proposta sono espressi dal Dirigente cui è assegnato
il Servizio Contratti o dal Responsabile del Servizio Contratti, nei
casi di assenza o impedimento del predetto Dirigente.
- I provvedimenti
costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti
di modifica delle Commissioni, resi necessari nei casi previsti dai
precedenti commi, sono comunicati agli interessati in tempo utile per
l’espletamento delle procedure di gara. Il Dirigente competente, Presidente
della gara, provvede per tempo a convocare la Commissione di gara.
- Il Dirigente
responsabile delle procedure di gara, cui è attribuita la competenza
gestionale del contratto, provvede a segnalare per tempo al Servizio
Contratti la necessità di nomina della relativa commissione di gara.
Il predetto servizio provvederà a redigere la proposta di deliberazione
di nomina della Commissione di gara, corredata dei relativi pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto
delle direttive fornite dalla Giunta ai sensi del precedente comma 8.
- Le funzioni
di Segretario della Commissione di gara sono espletate, di norma, dal
responsabile del procedimento istruttorio nominato dal Dirigente, Presidente
della Commissione di gara, tra il personale assegnato al Settore cui
egli è preposto. Alla nomina e all’eventuale surrogazione del Segretario
della Commissione di gara provvede, con propria determinazione, il predetto
Dirigente di Settore. Ove non sia possibile provvedere nei modi anzidetti,
lo stesso Dirigente informerà il Sindaco, il quale provvederà ad attribuire
le funzioni di Segretario ad altro Funzionario o Dirigente dell’Ente.
Il
Segretario della Commissione di gara provvede, in particolare:
- alla predisposizione
degli atti di convocazione e comunicazione della Commissione, che sono
sottoscritti dal Presidente della gara e dallo stesso Segretario;
- alla redazione
degli atti inerenti al funzionamento della Commissione.
Egli
partecipa alle sedute della Commissione di gara quale segretario della
stessa, redige e sottoscrive il verbale di gara, che è sottoscritto
anche dal Presidente, dai componenti della Commissione e dai testimoni,
ove previsti; provvede direttamente alla custodia di tutti gli atti,
plichi e documenti relativi alla gara, sotto la sorveglianza del Presidente
della Commissione. L’esercizio delle funzioni di Segretario della Commissione
di gara è obbligatorio.
Art.
9
Le
commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche.
- La Commissione
per l’espletamento delle gare in oggetto è uguale, come composizione,
per le due forme dell’appalto concorso e della concessione di opere
pubbliche. Essa ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate,
nonché quello di formare la graduatoria di merito delle offerte valide
ammesse. La valutazione è fatta prendendo in considerazione gli elementi
indicati nel capitolato speciale o nel bando di gara, secondo l’ordine
di importanza. Alle gare suddette si applica la normativa di cui alla
legge 109/94 e successive modificazioni e al relativo regolamento.
- La Commissione
deve essere nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato
ai concorrenti per la presentazione delle offerte, con apposita deliberazione
della Giunta Comunale, istruita dal Servizio Contratti su proposta del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Essa è composta dal Presidente
della Commissione e da quattro membri esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori, scelti secondo quanto previsto dall’art.
21 della L. 109/94 e successive modificazioni.
Il
Presidente della Commissione è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
Il
supporto amministrativo è assicurato dalla presenza di un impiegato
di livello adeguato, con prioritàdel Funzionario responsabile
del procedimento istruttorio della gara, che ha anche il compito di
espletare le funzioni di segretario e di provvedere alla custodia
di tutti gli atti del procedimento di gara nonché di curare la verbalizzazione
delle operazioni e di tutti gli altri adempimenti che si rendono necessari.
Per la nomina del Segretario e per eventuali surrogazioni urgenti
valgono le disposizioni di cui al precedente articolo.
- La Commissione
costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere
assunte validamente solo con la presenza di tutti i suoi membri. La
commissione decide a maggioranza assoluta di voti dei componenti.
- Le sedute
della Commissione per gli appalti – concorso non sono pubbliche.
- Nelle
gare per l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2 e seguenti dell’art. 21 della L. 109/94 e successive modificazioni,
l’apposita Commissione di gara procederà come previsto al comma 4 del
precedente articolo 8, fatte salve le norme di cui alla predetta legge.
- I verbali
della Commissione sono sottoscritti da tutti i membri della Commissione
e dal segretario verbalizzante.
- La operatività
della Commissione di gara dovrà seguire le seguenti linee essenziali,
cronologicamente così individuate:
- preventiva
determinazione dei parametri di valutazione delle offerte sulla scorta
di quanto stabilito dal bando di gara e degli atti fondamentali della
gara stessa, previamente approvati dalla Giunta Comunale.
- accertamento
circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte
per la presentazione delle offerte ed ammissione di quelle regolari;
- esclusione
delle offerte ritenute irregolari o comunque non valide;
- sottoscrizione
da parte del Presidente, degli altri membri della Commissione e del
segretario di tutti i documenti presentati a corredo dell’offerta per
garantirne l’autenticità e per scongiurarne la possibilità di sostituzioni,
manomissioni ed alterazioni;
- esame
analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle offerte
nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti
presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici e, infine,
formazione della graduatoria di merito delle offerte valide ammesse
alla gara e proposta di aggiudicazione.
- La Commissione,
nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare
le seguenti facoltà:
- richiedere
integrazioni o specificazioni ulteriori ai progetti presentati, nel
caso di appalto concorso;
- dichiarare
di non poter procedere all’espletamento della gara e, quindi, dichiararla
deserta, in presenza di un’unica offerta, quando ritenga che sia venuta
a mancare, limitatamente al particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto
o dell’affidamento della concessione, quel termine di paragone tra le
offerte che costituisce elemento essenziale della gara;
- formazione
della graduatoria delle offerte valide ammesse e proposta di aggiudicazione
provvisoria alla offerta ritenuta migliore. Le determinazioni di valutazione
di ciascuna offerta devono essere congruamente motivate, così come l’eventuale
decisione di esclusione;
- trasmissione
degli atti della gara e del relativo verbale al Dirigente di Settore
competente, per la predisposizione della proposta di deliberazione alla
Giunta Comunale in ordine all’aggiudicazione definitiva.
- La Giunta
Comunale, sulla base del verbale di gara e della proposta del Dirigente
del Settore di cui alla lettera d) del precedente comma 8, adotta le
determinazioni conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva. Il
Dirigente competente provvederà ad ogni ulteriore successivo adempimento
e alla stipulazione del contratto.
Art.
10
Affidamento
delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi e forniture di
beni – Commissione e normativa applicabile.
- La Commissione
è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta, nel caso di appalto
– concorso per l’affidamento di concessioni di servizi, dal Presidente,
che è il Dirigente del Settore cui sono assegnate le funzioni di gestione
dei servizi oggetto della gara, dal Responsabile del Servizio Contratti
o nei casi di assenza di questi dal Dirigente del Settore cui è assegnato
il predetto servizio, e da altri tre membri esperti nella materia oggetto
dell’appalto. Per i procedimenti di gara di cui al presente comma valgono
le norme di cui al precedente articolo 9, in quanto applicabili.
- Nei casi
di affidamento di concessioni di servizi o di appalti di servizi e di
appalti di forniture di beni con il sistema dell’asta pubblica o della
licitazione privata, si applicano, quanto a composizione, nomina, funzionamento
e procedure di gara, le disposizioni di cui al precedente articolo 8.
- Per gli
affidamenti di servizi e di forniture di beni, in regime di appalto
o di concessione – contratto, si applica la relativa normativa vigente
nel tempo e le norme del presente regolamento, compatibili con la predetta
normativa.
Art.
11
Commissione
di collaudo – controllo di gestione.
- Oltre
che nei casi previsti dal vigente ordinamento e fatte salve le vigenti
disposizioni di legge, la Giunta può nominare commissioni di collaudo
anche in corso d’opera sia per i lavori che per le forniture di beni
e servizi di particolare complessità tecnica.
- La commissione,
oltre a svolgere le operazioni di collaudo previste dalle norme vigenti,
dovrà produrre una relazione contenente:
- valutazione
dell’iniziale progetto, alla luce dei problemi insorti in sede di realizzazione
del progetto stesso;
- valutazione
tecnico - amministrativa della gestione dell’appalto (conduzione della
direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori; attività dell’impresa
anche sotto il profilo dell’organizzazione del cantiere);
- descrizione
dell’attività amministrativa svolta ponendo in rilievo gli elementi
positivi e negativi riscontrati;
- indicazioni
in ordine al mantenimento dell’opera, affinché ne sia assicurata la
buona conservazione e l’efficienza;
- ogni ulteriore
valutazione richiesta con l’atto di nomina della Commissione.
Art.
12
Compensi
alle commissioni di collaudo e di aggiudicazione.
- Ai componenti
esterni delle Commissioni di collaudo spetta, di norma, un compenso
pro-capite nella misura prevista dalla tariffa professionale degli ingegneri
ed architetti.
- Ai componenti
esterni delle commissioni di aggiudicazione di gare per l’affidamento
di lavori pubblici, di forniture e servizi indetti con il sistema dell’appalto
concorso o della concessione, spetta un compenso pro-capite determinato
in misura non superiore al 30% dell’importo risultante dall’applicazione
delle aliquote di cui alla tab. c) (collaudo) allegata alla tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti.
TITOLO
III
PROGETTAZIONE
STUDI INCARICHI ESTERNI
Art.
13
Contratti
per prestazioni esterne.
- L’incarico
professionale esterno per la redazione di progetti e programmi e per
la redazione di appositi studi o per la consulenza giuridico-amministrativa
deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme
di legge.
- Non sono
assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze
giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere
dalla sua posizione nella causa. Non sono altresì assoggettati a specifica
convenzione gli incarichi in ordine a pareri tecnico – legali su materie
e questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi
per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
Non sono altresì soggetti a convenzione gli incarichi di collaudo, salvo
che in corso d’opera. Nei casi anzidetti è sufficiente approvare con
l’atto di affidamento le condizioni, patti e modalità che regolano il
rapporto contrattuale.
- Il Comune
nel porre in essere l’affidamento d’incarichi di cui al presente articolo,
a prescindere dalla loro natura e dalla utilità, provvede a:
- richiedere
ai progettisti di attenersi alle linee-guida previste;
- esaminare
ed esprimere il proprio giudizio sui progetti di massima, formulando
indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista dovrà tenere conto
nella progettazione esecutiva;
- verificare
i criteri seguiti e la conformità del progetto ai programmi ed agli
obiettivi dell’Ente.
- Per l’affidamento
di incarichi di prestazioni esterne e relative procedure si applicano
le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art.
14
Progettazione.
- La progettazione
e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli articoli precedenti
sono competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative
del Comune.
- Nell’ambito
delle linee programmatiche già definite, la Giunta Comunale fissa con
specifico atto interno le priorità di iniziativa.
Per
dette priorità deve essere garantita la stretta correlazione con le
risorse economiche dell’Ente effettivamente disponibili o comunque
attivabili, preventivamente quantificate in sede di formazione di
Bilancio annuale e/o triennale.
- Il Dirigente
interessato, ricevuta tramite la Segreteria Generale la comunicazione
della Giunta comunale della necessità di avvio di un’iniziativa,
riscontra la compatibilità del nuovo incarico con i carichi di lavoro
già consolidati, in relazione ai tempi richiesti ed alle strutture disponibili
(personale, strumenti, ecc.).
- Nel caso
in cui non si riscontri, motivatamente, detta compatibilità, il Dirigente,
nel darne comunicazione all’Amministrazione, può:
- avanzare
proposte di soluzioni alternative (provvedimenti parziali e/o graduali,
temporanei rinvii, ecc…) che rendano ancor possibili le prestazioni
con le risorse organizzative interne;
- proporre
al competente organo comunale l’affidamento d’incarico a soggetti esterni
all’Ente, con puntuale motivazione.
Art.
15
Incarichi
esterni.
- La proposta
di affidamento di incarichi a professionisti esterni deve essere adeguatamente
motivata dalle seguenti particolari circostanze:
- motivi
di specifica urgenza, ovvero necessità di effettuare progettazioni o
prestazioni di notevole entità, o comunque richiedenti lunghi tempi
di elaborazione, i quali non consentano, senza disfunzioni, di distogliere
dai compiti istituzionali in corso, il personale degli uffici, previa
documentata dimostrazione dei carichi di lavoro.
- Necessità
di effettuare progettazione o di richiedere prestazioni specialistiche
per le quali il personale interno disponibile non abbia la necessaria
abilitazione, ovvero dichiari di non possedere la opportuna qualificazione
ed esperienza in rapporto alla loro natura e complessità.
- La scelta
è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, con esperienza
e competenza specifica adeguata.
Il
possesso di tali requisiti è comprovato:
- dalla
regolare iscrizione negli Albi Professionali di riferimento da almeno
un quinquiennio e sempre nei rispettivi limiti di competenza professionale;
- ove non
sia richiesta abilitazione ai sensi di legge, da apposito curriculum
professionale regolarmente certificato. Tale curriculum è comunque richiesto,
anche ai professionisti abilitati, per prestazioni particolarmente rilevanti
e comunque per opere eccedenti il valore presunto di £. 500.000.000
e/o per prestazioni che superino il corrispettivo netto di £. 50.000.000.
- Gli incarichi
esterni devono essere affidati a figure o categorie professionali che,
a parità di requisiti che comunque abilitino alla progettazione dell’opera,
forniscano all’Amministrazione Comunale una prestazione progettuale
ottimale sotto il profilo del rapporto tra il costo della prestazione,
la specifica competenza professionale e la qualità richiesta. Sono esclusi
dall’incarico i soggetti che comunque abbiano offerto motivi di documentata
insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati.
- Per gli
incarichi esterni disciplinati dalla L. 109/94 e successive modificazioni
si applicano e prevalgono rispetto alle norme del presente regolamento
le norme recate dalla legge anzidetta e dal relativo regolamento.
Art.
16
Condizioni
d’incarico.
- Nell’atto
di convenzione disciplinante gli incarichi esterni devono figurare chiaramente
ed espressamente le seguenti condizioni:
- la descrizione
dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
- l’importo
complessivo presunto dell’opera ove quantificabile o quantificato;
- il riferimento
alla specifica legislazione vigente nella materia;
- l’esplicita
riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento
sul progetto o piano in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere
eventuali varianti o modifiche;
- la durata
dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- il compenso
spettante al professionista o al prestatore d’opera e le modalità di
pagamento;
- le modalità
di rimborso delle spese sostenute che di norma saranno liquidate nella
misura massima del 25% calcolato sull’importo dell’onorario complessivo;
- la facoltà
di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito
al momento della revoca;
- l’utilizzazione
piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- il rinvio
di tutte le controversie ad un collegio arbitrale.
- Gli onorari
e i compensi dovuti al soggetto incaricato sono stabiliti entro i limiti
previsti dalle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
Nei casi in cui non vige alcuna tariffa, la verifica della congruità
del corrispettivo è effettuata dal Dirigente competente.
- Le parcelle
riguardanti il saldo finale dovranno essere vistate dal competente Ordine
Professionale, nei casi espressamente richiesti dalla normativa vigente.
- Sono fatte
salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla
vigente legislazione in materia di lavori pubblici.
Art.
17
Incarichi
progettazione Opere Pubbliche.
- Gli elaborati
comunque prodotti dai professionisti esterni in esecuzione di incarichi
affidati ai sensi del presente regolamento devono uniformarsi ai principi
sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse
previsti dall’ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione
di riferimento.
- I progetti
devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio
previsti dalle disposizioni vigenti compresi, se necessari, gli atti
preordinati all’occupazione d’urgenza, alla espropriazione di immobili
ed alla costituzione di servitù attive, ecc… Il calcolo della quantità
delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali
consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella
realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti
al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dal competente
organo comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono
essere stabiliti in modo tale da assicurare la buona esecuzione dell’opera
alle condizioni economicamente più convenienti per l’Ente. Quanto stabilito
al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto
dalle convenzioni d’incarico.
- Il quadro
economico del progetto deve comprendere:
- l’importo
dei lavori a base d’asta, determinato con i criteri di cui al precedente
comma;
- l’importo
delle opere e forniture che l’Amministrazione intende eseguire in economia
o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali
devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici dei lavori;
- l’importo
per le spese tecniche di progettazione e di collaudo;
- l’importo
delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali,
ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- l’importo
delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per
l’esecuzione dell’opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- una quota
per le spese impreviste;
- una quota
per le spese generali;
- ogni altro
elemento previsto dalla normativa vigente.
- Sono fatte
salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla
vigente legislazione in materia di lavori pubblici.
Art.
18
Incarichi
per progettazione di forniture di beni e servizi.
- Le disposizioni
contenute nel presente titolo si applicano anche agli incarichi riguardanti
la redazione di progetti o programmi per le forniture di beni e servizi,
in quanto compatibili.
TITOLO
IV
MODI
DI SCELTA DEL CONTRAENTE – PROCEDURE E NORMATIVE
Art.
19
Sistemi
di affidamento e norme generali.
- Le modalità
di scelta del contraente o del concessionario sono disciplinate dalle
disposizioni recate dall’ordinamento vigente nel tempo in materia di
contratti e di concessioni-contratto per i Comuni, nonché da quanto
previsto e disciplinato con il presente regolamento e con il bando di
gara.
- Il sistema
di gara che di norma deve essere seguito per la scelta del contraente
o del concessionario è l’asta pubblica.
- E’ vietato
prevedere sia negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare
che nei contratti clausole che ne consentano la rinnovazione tacita,
dovendo ogni contratto avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
- E’ vietato
il rinnovo tacito del contratto a pena di nullità del contratto stesso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L. n. 537/1993, sostituito dall’art.
44 della legge n. 724/94, è possibile procedere di norma al rinnovo
dei contratti per forniture di beni e servizi, per una sola volta, qualora
il competente organo comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse
e di convenienza alla continuazione del contratto stesso. Il provvedimento
di rinnovo del contratto deve contenere le motivate ragioni di pubblico
interesse e di convenienza per le quali si ritiene opportuno procedere
al rinnovo del contratto.
- La determinazione
dirigenziale di rinnovo del contratto deve essere sempre preceduta dalla
deliberazione del competente organo comunale di autorizzazione al rinnovo
solo per i contratti pluriennali e per quelli di importo superiore a
£. 20.000.000, esclusa l’I.V.A. Negli altri casi, è rimesso al Dirigente
competente la decisione sulla convenienza o meno del rinnovo del contratto.
- Il bando
di gara può prevedere la facoltà del competente organo comunale di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ove
ciò non sia escluso dalla normativa vigente.
- In tutti
i bandi, nonché nelle lettere d’invito relativi alle gare d’appalto
di lavori e opere pubbliche a mezzo asta pubblica o licitazione privata
va inserita la seguente clausola: "Il concorrente dovrà obbligatoriamente
effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori
e degli elaborati di gara, dovrà quindi presentare l’attestazione, rilasciata
da un tecnico incaricato del Comune di Pavia, che un rappresentante
legale o un direttore tecnico o un dipendente tecnico munito di delega
rilasciatagli dal legale rappresentante della impresa singola o della
mandataria, in caso di raggruppamento d’imprese, ha effettuato una visita
sul luogo di esecuzione dei lavori e che ha visionato gli elaborati
progettuali.
A
tal fine il concorrente dovrà contattare il tecnico comunale incaricato
per chiedere apposito appuntamento.
Il
tecnico incaricato da un’impresa di effettuare il sopralluogo non potrà
eseguirlo anche per altre imprese.
La
mancanza di tale attestazione di avvenuto sopralluogo comporterà l’esclusione
dalla gara".
- Per gli
affidamenti degli appalti di servizi e fornitura di beni, il disposto
di cui al precedente commi 7 può essere esteso anche ai relativi procedimenti,
ove ritenuto necessario dal Dirigente competente e previa previsione
nel bando di gara.
Art.
20
Asta
pubblica.
- Le fasi
della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
- provvedimento
a contrattare adottato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
dal Dirigente competente, il quale approva altresì il bando di gara
per il pubblico incanto e dispone per la sua pubblicazione;
- ammissione
dei concorrenti;
- effettuazione
dell’incanto;
- aggiudicazione
dell’asta.
- Il bando
di gara è l’atto fondamentale della procedura dell’asta pubblica e le
sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l’effettuazione
della gara.
Esso
consiste nell’invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso
previste, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ed
emanato dal Dirigente competente. La pubblicazione obbligatoria del
bando di gara è effettuata nei termini e con l’osservanza delle norme
stabilite dal vigente ordinamento e su Internet. La Giunta potrà decidere
di volta in volta ulteriori forme di pubblicità cui i dirigenti si atterranno.
I bandi relativi a gare di importo pari o superiore a 250.000 Euro verranno
comunque pubblicati per estratto su un organo di stampa locale."
- Per le
aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare
valore ed appalti di opere e servizi di consistente importo, la Giunta
Comunale individua ulteriori forme di pubblicità facoltative che il
Servizio Contratti provvederà ad attuare insieme con quella obbligatoria.
- Il Protocollo
Generale appone su ciascun plico sigillato ivi pervenuto, senza aprirlo,
il numero di protocollo e la data di arrivo, con il proprio timbro.
La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del
suddetto Ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato
dal bando per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l’elenco
dei plichi pervenuti, con l’indicazione della gara e delle imprese concorrenti
e trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Dirigente
– Presidente della gara, compilando apposito verbale di consegna dei
plichi pervenuti al protocollo, che vengono così custoditi dal Segretario
della Commissione di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta,
il predetto verbale di consegna.
- Il Servizio
Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo
Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza
di presentazione delle offerte, inviando anche copia del bando stesso,
al fine di consentire al predetto Ufficio gli adempimenti di cui al
precedente comma 4.
Art.
21
La
licitazione privata.
- La licitazione
privata è una gara alla quale partecipano tutti i soggetti che, avendone
fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono stati
invitati a partecipare alla gara.
- Le fasi
essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti,
sono le seguenti:
- adozione
del provvedimento a contrattare che approva altresì il relativo bando
di gara;
- pubblicazione
del bando di gara, per la quale vale quanto disposto al comma 2 del
precedente articolo 20;
- presentazione
delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- diramazione
dell’invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- invio
delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
- procedure
di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte,
proclamazione dell’esito della licitazione;
- determinazione
di aggiudicazione.
- Per l’appalto
dei lavori pubblici con il sistema della licitazione privata semplificata,
si applica la relativa vigente normativa.
Art.
22
Domande
di partecipazione alla licitazione privata.
- Avvenuta
la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità
dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse
e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per
essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
- La domanda,
con allegati i documenti, ove richiesti, deve pervenire al Protocollo
Generale del Comune con le modalità ed entro il termine perentorio fissati
dal bando.
- Il Protocollo
Generale appone su ciascuna domanda il numero di protocollo e la data
di arrivo con il proprio timbro. La conservazione delle domande pervenute
e dei documenti allegati è curata dal responsabile del suddetto ufficio,
il quale, il giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato
dal bando, stende e sottoscrive un elenco delle medesime e lo trasmette
tempestivamente al Dirigente – Presidente della gara per gli adempimenti
conseguenti, unitamente ai documenti allegati alle domande, che verranno
custoditi dal Segretario della Commissione di gara.
- Il Servizio
Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo
Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza
di presentazione delle domande, al fine di consentire al predetto ufficio
gli adempimenti di cui al comma precedente.
Art.
23
La
prequalificazione dei concorrenti
- Fatto
salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente normativa statale,
le determinazioni relative alla prequalificazione dei soggetti da invitare
alle gare di appalto o alle gare per l’affidamento delle concessioni
con i sistemi della licitazione privata o dell’appalto - concorso è
effettuata, sulla base di quanto stabilito con il bando di gara e ai
sensi della vigente normativa, dal Dirigente competente che presiederà
la Commissione di gara ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
Il predetto Dirigente decide, con apposita determinazione, in ordine
all’ammissione e all’esclusione motivata dei candidati alla gara, approvando
l’elenco dei soggetti da invitare alla gara e lo schema della lettera
di invito, assistito dal Segretario della Commissione di gara.
- Le esclusioni,
deliberate dal Dirigente competente, debitamente motivate, devono essere
comunicate alle Imprese interessate a mezzo di raccomandata A.R., con
note a firma dello stesso Dirigente, il quale provvederà alla spedizione
delle predette note, con le quali dovranno essere altresì comunicati
il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art.
24
L’invito
alla licitazione privata
- Gli inviti
a presentare offerta per la licitazione privata sono diramati a tutte
le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata
postale con A.R., a cura del Segretario della Commissione e a firma
del Dirigente competente ai sensi del precedente art. 4. Le offerte
devono pervenire al Comune – Ufficio Protocollo, entro il termine stabilito
dalla lettera d’invito. Il termine predetto è perentorio e le offerte
che perverranno dopo la scadenza, non potranno essere ammesse alla gara.
Nei casi di urgenza, gli inviti sono spediti anche tramite fax, ove
possibile, oltre che a mezzo raccomandata con A.R.
- Gli inviti
a presentare offerta sono emanati dal predetto Dirigente e sono controfirmati
dal Segretario della Commissione, il quale ne curerà l’istruttoria secondo
le direttive del predetto Dirigente e provvederà alla loro spedizione
tramite il Protocollo generale, con raccomandata A.R..
- La lettera
d’invito specifica i documenti da presentare unitamente all’offerta,
e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara, secondo le
norme vigenti nel tempo.
- Nella
determinazione dei documenti da richiedere ai fini della partecipazione
alle gare d’appalto, il Dirigente competente e la Commissione di gara
si uniformano al vigente ordinamento applicabile ai procedimenti per
la scelta del contraente e del concessionario.
Art.
25
Contrasto
tra le norme del bando e della lettera d’invito.
- In caso
di contrasto tra le norme del bando e della lettera d’invito, occorre
fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da
leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per l’ammissione,
ed elementi puramente formali. Nel primo caso, prevale il documento
nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente
alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme
del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l’intera
procedura.
Ove
la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare
l’esito della gara, è legittimo il comportamento del competente organo
comunale che per eliminare la situazione di incertezza giuridica che
ne deriva, dispone motivatamente l’annullamento della procedura e l’indizione
di una nuova gara.
Art.
26
L’offerta.
- All’offerta
si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà
nei rapporti obbligatori.
Essa
deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto
ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo a base
di gara.
Il
prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati,
oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le
due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione.
Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che quest’ultime siano
chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
- In caso
di offerte uguali si procederà al sorteggio a norma dell’art. 77 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
- L’offerta
è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere
ai seguenti requisiti:
- deve essere
redatta in carta legale o resa tale, ove richiesto;
- deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona legalmente
autorizzata a provvedere in sua vece;
- la busta
contenente l’offerta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti
richiesti per l’ammissione alla gara.
- Non è
possibile presentare offerte successive a modifica o integrazione delle
precedenti.
Art.
27
Modalità
per l’invio delle offerte.
- E’ obbligatorio
l’invio del plico contenente l’offerta ed i documenti a mezzo raccomandata
A.R. o posta celere del Servizio Postale di Stato.
L’uso
di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente
consentite dal bando di gara o dall’invito, comporta l’esclusione
della gara.
- Il plico
che comprende la documentazione e la busta dell’offerta deve essere
chiuso, controfirmato e sigillato mediante l’apposizione di timbro e
firma sui lembi di chiusura che confermi l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione
del contenuto.
Il
plico deve recare l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo
della ditta concorrente e la precisazione dell’oggetto e della data
della gara alla quale la medesima intende partecipare.
- Fino al
momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno
rimesso offerta saranno mantenuti riservati.
Art.
28
Termini
per la presentazione delle offerte e validità temporale.
- Le offerte
pervenute al protocollo oltre il termine utile per la loro presentazione
non sono prese in considerazione. Le offerte pervenute al protocollo
nei termini non possono essere ritirate, modificate od integrate e sono
quindi impegnative per l’impresa proponente.
- Nel caso
in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita
ad un momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo
di tempo pari a quello ipotizzato nel bando di gara o, in mancanza di
tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le
operazioni che dovrebbero condurre alla stipulazione del contratto.
Pertanto,
in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto o
più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima
di procedere all’esame delle offerte medesime, acquisire la conferma
circa la validità delle stesse.
Art.
29
Tornate
di gara.
- Nel caso
si proceda a tornate di gara, cioè all’affidamento contemporaneo di
più appalti, le ditte concorrenti possono presentare un’unica documentazione
che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure
a quello al quale si intende concorrere.
In
tal caso, i singoli esperimenti di gara devono essere indetti cronologicamente
nell’ordine decrescente d’importo a base di gara in modo che la documentazione
presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte
le altre.
Art.
30
Riapertura
e proroga del termine in una pubblica gara.
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