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COMUNE DI PAVIA
REGOLAMENTO
PER L’ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI SUI SEDIMI STRADALI COMUNALI
E SU OPERE PUBBLICHE URBANIZZATIVE DI PROPRIETA' COMUNALE O DI
USO PUBBLICO
TESTO
DEFINITIVO EMENDATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO
2002 ED APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 40
INDICE
CAPO
I
- NORME GENERALI
Art.
1 – Applicazione
Art.
2 - Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione
CAPO
II - NORME TECNICHE
Art.
3 – Disposizioni di carattere generale
Art.
4 – Disposizioni tecniche per le manomissioni
Art.
5 – Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi
Art.
6 – Disposizioni tecniche per l'esecuzione dei ripristini definitivi
Art.
7 – Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini
CAPO
III - RESPONSABILITA'
Art.
8 – Consegna
delle aree e ripresa in carico da parte del Comune. - Responsabilità
Art.
9 – Regolare esecuzione
CAPO
IV - INDENNIZZI
Art.
10. – Tipologie delle pavimentazioni.
Art.
11 – Indennizzi.
Art.
12 – Contabilizzazione e decontazione.
CAPO
V - VERIFICHE E SANZIONI
Art.
13 – Azione di verifica.
Art.
14 – Sanzioni e Penali
CAPO
VI - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Art.
15 – Norme particolari per le manomissioni e il ripristino.
Art.
16 – Applicazione e regime transitorio.
Art.
17
CAPO
I
NORME
GENERALI
Art. 1 – Applicazione
Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni
e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di soggetti erogatori
di pubblici servizi ovvero da parte di privati sui sedimi delle vie, strade,
piazze, marciapiedi del Comune nonché su aree comunali pubbliche o di
uso pubblico.
Art. 2 - Assensi amministrativi e
attività preliminare alla manomissione.
- a) Entro
il mese di febbraio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi
dovranno consegnare all’Ufficio Traffico del Comune i programmi annuali
di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali
preposti per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi
annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti
del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali
con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi
delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del
periodo e degli orari di lavoro previsti.
Gli interventi ritenuti di notevole rilevanza dall'Ufficio Traffico
saranno discussi in apposita Conferenza dei Servizi all'uopo convocata,
al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze
viabili e quant’altro si renda necessario.
- b) Gli
utenti del sottosuolo prima dell’inizio di qualunque attività (fatta
eccezione per gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive
condizioni di pericolo) dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi
necessari per l’esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento della
tassa di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative
all’esecuzione dei lavori e di ripristino.
Per la realizzazione di nuovi impianti di rete e per l’estensione degli
stessi, competente alla ricezione della domanda unica e al rilascio
dell’atto unico di assenso è lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP), istituito ai sensi del D.lvo. 31/03/1998 n. 112 e relativo Regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 20/10/1998 n.447.
Il SUAP coordinerà i rapporti interni tra gli Uffici competenti al rilascio
di atti istruttori e/o pareri interni al procedimento unico, ponendosi
in relazione diretta ad esclusiva con i soggetti richiedenti.
Esulano dalle competenze del SUAP le opere pubbliche, che vengono disciplinate
dalla vigente normativa in materia, gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria sugli impianti esistenti e le verifiche che sono di
diretta competenza dell’Ufficio Tecnico del Traffico.
La richiesta dovrà contenere:
- la
corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato
e/o le buche oggetto dell’intervento;
- il progetto opportunamente
quotato, riportante la dislocazione schematica dei nuovi servizi
previsti nel sottosuolo, comprendente i calibri e le quote, su uno
stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune
di Pavia in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico da
concordarsi, da inviare all'Ufficio competente per l'aggiornamento
della banca dati cartografica del Comune.
La
posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini
anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del concessionario,
per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti.
In particolare l’Ufficio Traffico indicherà in modo tassativo il tempo
di esecuzione dell’intervento di manomissione comprendente i lavori
di ripristino provvisorio e definitivo.
In particolare l’Ufficio Traffico indicherà in modo tassativo il tempo
di esecuzione dell’intervento di manomissione comprendente i lavori
di ripristino provvisorio e definitivo.
Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico
trasporto dovranno essere preventivamente informate le interessate società
che espletano tale servizio.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine
in terra battuta o alberate, il Concessionario, oltre ad ottemperare
a quanto detto in precedenza, dovrà prendere preventivi accordi con
l’ ente gestore del servizio verde pubblico e con il competente Settore
comunale incaricato del servizio manutenzione strade. Le prescrizioni
impartite saranno recepite nel provvedimento autorizzativo.
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario
dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata a seguito
di apposita istanza avanzata all'Ufficio Traffico, che informerà il
Settore Lavori Pubblici e il Corpo di Polizia Municipale, e con loro
coordinerà le attività al fine di arrecare il minor disagio possibile
alla cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l’autorizzazione di scavo potrà essere concessa
solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. In tal caso,
l'indennizzo di cui all’art. 11 subirà un aumento del 100% per sedimi
sistemati nei dodici mesi precedenti l’intervento richiesto e del 50%
per sedimi sistemati da dodici a ventiquattro mesi prima dell’intervento
richiesto, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti
dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti,
ecc.). A garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso,
il Concessionario dovrà depositare, in uno alla richiesta, apposita
fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo sarà determinato
dall’Ufficio competente in materia di rilascio dell’autorizzazione.
Detta fidejussione sarà svincolata dalla sua validità sei mesi dopo
l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
- c) Prima
di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per
la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio
Traffico regolare domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per
l'occupazione di suolo pubblico, completa di tutti i dati previsti.
In particolare dovrà essere indicata la data di inizio dei lavori, coincidente
con quella fornita nel programma annuale di intervento di cui alla lettera
a), nonché la data prevista di fine degli stessi lavori, riferita anche
al ripristino stradale.
Per i soli guasti che assumono carattere di emergenza in relazione
ai pericoli per la pubblica incolumità che da essi potrebbero derivare,
è consentita l'esecuzione dei lavori in assenza di provvedimento autorizzativo.
In tal caso, il soggetto operante dovrà comunque informare l'Ufficio
Traffico a mezzo fax con ogni immediatezza e, comunque, nel corso degli
stessi interventi (il contenuto di tale avviso dovrà necessariamente
specificare i motivi che hanno indotto a considerare l'intervento indifferibile
per), al fine di consentire allo stesso Ufficio di quantificare l’importo
dovuto a titolo di tassa o canone per l’occupazione degli spazi e delle
aree pubbliche .
A tutela del Concessionario, qualora il
suolo pubblico presenti degli ammaloramenti, egli dovrà fornire a proprie
spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- d) Prima
di iniziare i lavori il soggetto autorizzato ne dovrà dare avviso a
tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo, e dovrà prendere
con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai
cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In caso di attraversamenti
di linee ferroviarie, piste ciclabili o ciclopedonali dovranno essere
rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato
titolare delle infrastrutture o delle opere.
- e) Se
la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale
ma comunque soggetta ad uso pubblico, il Concessionario dovrà richiedere
preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione
costituirà parte integrante della richiesta di cui alla precedente lettera
b).
- f)
Il ripristino definitivo dovrà essere direttamente eseguito a
cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive
previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- g) Poiché
le fondazioni delle opere e le pavimentazioni stradali subiscono un
degrado permanente a causa della posa in opera dei servizi, a titolo
di indennizzo o di ristoro gli operatori del sottosuolo dovranno corrispondere
all'Amministrazione una somma quantificata in base alle tabelle di cui
al successivo capo 4, secondo le modalità previste dallo stesso capo.
- h)
Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza
diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile (massimo
180 giorni dalla data della richiesta), a spostare, modificare o annullare
gli impianti collocati (canalizzazioni, camerette interrate, armadi
e quant'altro richiesto) qualora ciò sia ritenuto necessario per l’impianto
di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale,
restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il
Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di
cui trattasi.
Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali
e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle
leggi
- i)
Il Comune o il Gestore dei servizi, per esigenze di carattere
generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli
interventi di manomissione del suolo pubblico, sentito il gestore del
servizio, possono richiedere al Concessionario di inserire negli scavi
da egli stesso effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere
simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici
servizi.
Il Concessionario si impegna
a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli
verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo,
il Comune si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione alla
manomissione di suolo pubblico.
CAPO II
NORME
TECNICHE
Art. 3 – Disposizioni
di carattere generale
- a) I
lavori dovranno iniziare e concludersi entro i limiti temporali stabiliti
dal provvedimento autorizzativo; dovranno inoltre essere condotti in
modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale, e comunque
andranno rispettate le prescrizioni impartite dall'Ufficio Traffico,
nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento
di attuazione. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti per conto del
Concessionario da imprese appaltatrici, il Concessionario stesso comunicherà
all’Ufficio Traffico il nominativo dell’impresa esecutrice. Tanto, ovviamente
restando ferme le dirette responsabilità dello stesso Concessionario,
quale unico titolare del provvedimento autorizzativo, sia in merito
alla corretta esecuzione dei lavori che all’applicazione di quanto stabilito
dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni
imposte dal proprio responsabile della sicurezza. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere
predisposta, a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, la
segnaletica stradale prescritta dall'Ufficio Traffico al fine di rendere
sicura la circolazione stradale.
- b) I
segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza,
dovranno essere mantenuti fino all’ultimazione del ripristino. Tutti
i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell’impresa
esecutrice dei lavori, nel rispetto delle norme di legge vigenti anche
in materia di circolazione stradale. Dovranno altresì essere collocati
tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione
dei percorsi alternativi.
- c) I
lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso,
dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nel provvedimento di
autorizzazione di cui all’art. 2, lett. c).
Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo
il Concessionario dovrà corrispondere al Comune le penali indicate al
successivo art. 14, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della
Strada ovvero da modificazioni di legge che interverranno in futuro.
- d) L’occupazione
del sottosuolo è consentita sempre in forma precaria ed assoggettata
al pagamento della Tassa o canone per l'Occupazione degli Spazi e delle
Aree Pubbliche (TOSAP), nel rispetto di quanto stabilito dal vigente
Regolamento Comunale.
- e) Per
motivi connessi alla viabilità, le manomissioni dovranno essere eseguite
a tratti di lunghezza concordata di volta in volta con i tecnici
dell’Ufficio Traffico.
- f)
Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente
i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità
pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno
intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo.
A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto
intervento alle centrali operative di VV.UU. ed Ufficio Traffico al
fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da
cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da
attribuirsi esclusivamente ai Concessionari. In caso di inadempienza
interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici,
addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista
al successivo art. 14.
- g) Se
i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da
parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati
al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso
il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione
di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
- h) Per
alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie o corsi
con traffico veicolare molto intenso), l’Amministrazione
può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento secondo le
esigenze.
Inoltre la realizzazione di alcuni interventi
di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi
Art. 4 – Disposizioni tecniche per
le manomissioni.
La manomissione e l’esecuzione degli scavi necessari
alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti
prescrizioni tecniche:
- a) Per
l’esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l’utilizzo di mezzi
meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con
cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a
sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali
pedonali può essere richiesto l’uso di escavatori di medie o piccole
dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati,
il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario
l’onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
- b) Nel
caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere
eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando
macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo,
secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- c) Nel
caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni,
ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei
per non creare danni.
Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati
in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune,
in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale,
con la opportuna segnaletica.
Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica
incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni
stradali, rimossi per l’esecuzione dei lavori, siano trasportati, a
cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Comunale od altra
località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre
a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere
numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare
il loro ricollocamento nella giusta posizione.
In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare
gli elementi stessi (lastre - masselli) nella loro originaria posizione.
Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti
laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati
da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento
durante le opere di scavo.
Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra
natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri
di nuova fornitura, di tipologia e pigmentazioni similari a quelle demolite,
rispettando il disegno originario, ovvero forniti dal Comune -se disponibili
presso il Magazzino Comunale- che provvederà ad addebitare il relativo
costo.
- d) Nel
caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovranno essere
rispettate le disposizioni impartite dall'Ufficio di riferimento, sentito
il responsabile del servizio verde pubblico dell’ente gestore.
- e) Al
fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni
del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione
ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro
colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune
situazioni particolari in deroga (scavo no – dig).
- f)
La quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici
in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano
di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni
fornite dal Comune.
- g) Il
Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni
tecniche tendenti a migliorare l’opera di ripristino delle pavimentazioni
o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie
no - dig: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).
- h) Salvo
casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati
ad una profondità inferiore a cm. 80 dall’estradosso del manufatto.
In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere
rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano
il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile
dell’esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
Art. 5 – Disposizioni tecniche per
la colmatura degli scavi.
La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a
cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti
prescrizioni tecniche:
- a) Il
riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere
fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale)
di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate
dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale
“naturale” prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità
dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore
a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo
i casi concordati dal Comune.
Tale riempimento dovrà essere eseguito
a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in
modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito
con macchinari idonei.
Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere
accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato
a discarica, a cura e spese del Concessionario.
E in facoltà del Comune richiedere e/o del Concessionario proporre,
al fine di accelerare il ripristino definitivo, l’impiego di materiali
diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso
del Comune stesso .
Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno
strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che
offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla
carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida,
calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
Quando si tratta di pavimentazioni in
terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà
essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione
circostante.
Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio
o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera
secondo le quote e le indicazioni fornite prima dell’esecuzione
dei lavori.
Il Concessionario dovrà poi trasportare
alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente
la zona interessata dai lavori.
- b) Per
motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatura degli scavi
venga completata mediante l’immediata esecuzione, a cura e spese del
Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore
non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà
essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo,
fino all’esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all’articolo
6.
- c) Nel
caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno
essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico
e privato sia l’accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente
essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni il cui numero e specie
dovrà essere concordato con gli uffici comunali competenti affinché
per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere
a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- d) Qualora
durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni
o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private,
dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell’ente gestore
del servizio idrico integrato (fognature-acquedotto); il Concessionario
dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e
del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi
da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d’arte.
In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una
riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare
in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l’amministrazione dello
stabile.
Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni
d’acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico,
con danneggiamento di scarichi d’acqua piovana od altro, sia le opere
di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento
del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.
Art. 6 – Disposizioni generali per
l’esecuzione dei ripristini definitivi.
I
ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e
spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo,
conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni
imposte dall’Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini
di scadenza previsti. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione
della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la
manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti
da imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle
vigenti leggi sui LL.PP.
Qualora
necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri
saranno eseguiti dall’ente gestore del servizio soste, che addebiterà
al richiedente gli oneri conseguenti. Oltre
alle particolari indicazioni riportate sull’assenso amministrativo, dovranno
essere integralmente rispettate le seguenti indicazioni:
- a) Le
dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono,
nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla
natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni
di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura
del disegno tale da non pregiudicarne l’effetto; per quanto viceversa
attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le
dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni
bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità
dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:
LR
=(PS+LS )x 1,20
dove
LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media
dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata
non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo
spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso;
la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale
al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla
presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine di
binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità
della pavimentazione.
L’utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie)
salvo diversa prescrizione non consente una riduzione della dimensione
del ripristino.
-
b) Il
ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita secondo
i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione
delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
- qualsiasi
variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnicamente
che geometricamente, deve essere indicata sull’atto che autorizza
la manomissione;
- nel
caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto
stabilizzato a cemento o altro materiale “legato” esso dovrà essere
integralmente ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino
il suo spessore sarà dedotto da P.S. (profondità media dello scavo);
- nel
caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza
ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250
mq il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere
eseguito con macchina vibro finitrice di adeguate dimensioni.
- nel
caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza
inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine
di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo
ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per
quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione
bituminosa.
- ovunque
sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione
veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale
della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti;
strato di base, binder, tappeto di usura.
- qualora
sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo
potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità
sino a cm. 15.
- nel
caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente
costipamento dello strato di
fondazione potrà essere richiesto dai tecnici del Comune
alle Società l’utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato
a cemento per l’esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari
condizioni potrà essere previsto l’utilizzo di adeguati geotessili.
- c) Il
ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali
lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto
del disegno di posa degli elementi in pietra con l’avvertenza che gli
elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere
sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune che addebiterà
il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà
equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi
di scavo.
Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il
piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo
i seguenti criteri.
La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione,
sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le
fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere
estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini,ecc.
Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore
o uguale a ml.1,80 dovrà essere ripristinato l’intero manto bituminoso.
Art. 7 – Prescrizioni tecniche particolari
circa l’esecuzione dei ripristini.
I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo
le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta
regola d’arte.
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei
materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza)
dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume,
valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture
complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le
“Norme e Prescrizioni Tecniche” inserite nel capitolato speciale
per gli appalti del Settore Lavori Pubblici; circa la modalità di esecuzione
dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità
di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati,
per le singole voci, nell’elenco prezzi in vigore nel capitolato d’appalto
per la ordinaria manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento
dell’esecuzione del ripristino.
Prima di procedere alla ricostruzione dello
strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà
tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che
la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare,
che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella
manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano
lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti
le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 6.
Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi
sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa;
dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione
bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).
Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie
e con i materiali indicati negli appositi capitolati del Comune;
particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni,
guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi
e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.
La rimozione degli elementi lapidei o cls.
di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione
bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la
posa.
Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali,
il medesimo dovrà comprendere l’abbattimento delle barriere architettoniche
con l’abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di
delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati
dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun
compenso da parte del Comune.
CAPO
III
RESPONSABILITA’
Art. 8 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte
del Comune. - Responsabilità
L’inizio della manomissione deve essere preventivamente
comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo
tempo, il Concessionario che ha effettuato l’intervento.
Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all’utente
e rimarranno fino alla riconsegna al Comune a cadenza bimensile dopo la
certificazione di regolare esecuzione di cui all’art. 9.
Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto
della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai
concessionari in quanto committenti dei lavori.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti
o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino
tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del
Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto
delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (494/96) sia delle
leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell’opera:
tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.
Ogni
più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si
dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del
suolo pubblico e della esecuzione dell’opera ricadrà esclusivamente sul
Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato
ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria
eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
Art. 9 – Regolare esecuzione
I
lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario.
La loro regolare esecuzione dovrà essere certificata da un tecnico, con
l'assistenza di un tecnico comunale, prima della consegna dei sedimi
al Comune.
La certificazione potrà comprendere più località
del territorio comunale.
Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi,
potrà comunque richiedere al Concessionario verifiche tecniche nei particolari
casi che riterrà opportuni.
Il documento di regolare esecuzione dovrà essere
integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni dei servizi
dell’area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e delle eventuali
rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, comprendente i calibri
e le quote, redatto in scala 1:2000 su uno stralcio della cartografia
aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Pavia in scala 1:2000, su
supporto cartaceo o informatico secondo la richiesta avanzata dall’Ufficio
Comunale competente, onde poter aggiornare la banca dati.
CAPO
IV
INDENNIZZI
Art. 10. – Tipologie delle pavimentazioni.
Il Comune, a compenso del degrado apportato alle
pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività,
a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero
necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino,
richiederà una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione
manomessa.
Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
- Pavimentazione stradale bituminosa
- Pavimentazione
stradale in granito (masselli, cubetti, binderi)
- Pavimentazione
stradale in porfido (pianelle, cubetti, smolleri, binderi)
- Pavimentazione
stradale in acciottolato
- Pavimentazione
in autobloccanti
- Pavimentazione
di marciapiedi-banchine bituminose
- Pavimentazione
di marciapiedi in pietra
- Altro (ghiaia, cemento,
ecc.)
Art. 11 – Indennizzi.
In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono
stabilite le seguenti misure degli indennizzi:
Pavimentazione
tipo 1 € /m2 11,00
“”
tipo 2 € /m2 25,00
“” tipo
3 € /m2 15,00
“” tipo
4 € /m2 15,00
“”
tipo 5 € /m2 9,00
“” tipo
6 € /m2 5,00
“” tipo
7 € /m2 17,00
“”
tipo
8 € /m2 5,00
Per le zone comprese nel centro storico si applicherà
una maggiorazione del 10%
Per le zone del centro storico interessate dalla rimozione di sottoservizi
dismessi si applicherà una riduzione del 20% sulla tariffa base.
Per
tutte le altre zone interessate dalla rimozione di sottoservizi
dismessi si applicherà una riduzione del 10% sulla tariffa base.
Detti
indennizzi verranno aggiornati con scadenza biennale mediante apposito
provvedimento della Giunta Comunale.
Art. 12 – Contabilizzazione e decontazione.
Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata
con gli indennizzi di cui all’art. 11, la misura della superficie del
ripristino verrà misurata dai tecnici comunali in contraddittorio con
i tecnici dei Concessionari.
Sarà
in seguito redatto un deconto a periodicità trimestrale ed il relativo
pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria del Comune.
Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali
sanzioni amministrative di cui al successivo art. 14.
CAPO
V
VERIFICHE
E SANZIONI
Art. 13 – Azione di verifica.
Il Comune attraverso personale all’uopo incaricato
verificherà l’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
L’azione
di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte
del Comune. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi
di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far
ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal Concessionario o in
caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l’addebito delle
relative spese.
Art. 14 – Sanzioni e Penali
Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge e di
competenza degli Enti preposti, l’inosservanza di quanto previsto dall’Art.
3.a), relativamente all’affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese
diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penale di € 1.600,00 ed
alla sospensione immediata dei lavori .
La regolarizzazione della procedura, con conseguente
comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all’art. 3a),
dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali
la concessione s’intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a
seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio
alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di
procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario
oltre ad una penale del 20% sull’importo dei lavori.
Ogni
inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l’esecuzione dei lavori
darà luogo ad una penale variabile da € 500, 00 a 2500,00 in ragione
della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile
giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione,
a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o dell’Ufficio
Traffico.
La penalità sarà addebitata al concessionario con
il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di
termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia
riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione
della penalità.
La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini
previsti comporterà l’applicazione di una penalità pari al
5% dell’importo del deconto tariffario della bolla
di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di €
80,00 giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi,
norme o regolamenti.
CAPO
VI
NORME
PARTICOLARI E TRANSITORIE
Art. 15 – Norme particolari per
le manomissioni e il ripristino.
Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono
le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti
precisazioni.
Il ripristino del suolo pubblico manomesso verrà
eseguito direttamente dal Comune con imprese appaltatrici delle opere
di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.
La
contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio
con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti
nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie,
o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, territorialmente
competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa il Comune.
Oltre
all’importo del ripristino come sopra ottenuto, verranno applicati
gli indennizzi di cui al Capo IV.
L’importo complessivo dei lavori e degli indennizzi
sarà direttamente pagato al Comune dal richiedente, tramite la Tesoreria
del Comune.
Art. 16 – Applicazione e regime
transitorio.
Il presente regolamento entra in vigore nel mese
successivo alla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le
richieste di manomissioni che perverranno al protocollo generale del Comune
dopo la data della sua entrata in vigore.
Art. 17
Ai contratti d’appalto stipulati dal Comune o dagli
enti collegati deve essere allegato il presente regolamento, che deve
essere sottoscritto dall’appaltatore con assunzione di impegno a rispettarlo.
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