La legge 20 Luglio 2004 n° 189 disciplina all'art 544-quinquies il Divieto di combattimenti tra animali sancendo che chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali mettendone a repentaglio l'integrità fisica, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 50000,00 a 160000,00 .
La pena è aumentata da un terzo alla metà :
1)se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate
2)se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni
3)se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque allevi o addestri animali e li destini sotto qualsiasi forma ed anche per il tramite di terzi ai combattimenti è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5000,00 a 30000,00.
La stessa pena si applica anche ai proprietari e detentori degli animali impiegati nei combattimenti se consenzienti.
Chiunque organizzi o effettui scommesse sui combattimenti, anche se non presente sul luogo del reato è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da Euro 5000,00 a 30000,00.
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