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Animali domestici
Animali in condominio
condominio

La presenza di animali in condominio è tra le cause di maggiore litigiosità tra condomini, non ci sono però Leggi che consentono di vivere con animali senza limitazione. Prima cosa da prendere in considerazione se si vuole detenere un "amico a quattro zampe" è l'esistenza o meno di un regolamento condominiale ed il suo contenuto; il regolamento condominiale può essere di natura contrattuale o non contrattuale .


Regolamento condominiale contrattuale - è quello che viene approvato da tutti i condomini che, mediante detta approvazione esplicita, possono auto limitare il proprio diritto di proprietà. Un caso di regolamento contrattuale si verifica allorquando il regolamento stesso sia allegato all'atto di acquisto dell'immobile. Nell'atto di compravendita normalmente viene fatto riferimento al regolamento, mediante l'introduzione di una clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento stesso e di accettarlo in ogni sua parte .Chiunque si apprestasse ad acquistare un immobile dovrebbe controllare minuziosamente il regolamento condominiale .


Regolamento condominiale non contrattuale - Determinante al riguardo è la Sentenza 4/12/93 n° 12028 della Cassazione Civile, Sezione II in cui si dice che sarà invalido il divieto di detenere animali frutto di una deliberazione assembleare che non abbia raggiunto l'unanimità.
Un altro problema che può sorgere, indipendentemente da divieti contenuti in regolamenti, contrattuali o non, è quello determinato dal disturbo arrecato dagli animali. Più volte in Giurisprudenza si è ritenuto applicabile l'articolo 844 del codice civile, che disciplina le "immissioni" stabilendo che i condomini che si reputano disturbati dalla presenza di animali devono provare che i rumori o le altre immissioni provocate dall'animale eccedono la normale tollerabilità.


I condomini possono denunciare il proprietario di un animale ai sensi dell'articolo 659 c.p. ma deve ricorrere un effettivo pregiudizio alla tranquillità pubblica (la Corte di Cassazione con la sentenza n° 1394/2000 ha affermato che l'abbaiare di un cane non costituisce disturbo alla quiete pubblica se disturba solo "i vicini di casa" e non una potenziale pluralità di persone.

Aggiornato il 18/04/2006 12:39:07