Il nostro ordinamento tratta l'argomento sia in sede civile che penale :
Art 2052 del codice civile - il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile per i danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito . Per pressoché unanime interpretazione, il fondamento della norma in questione si basa sul dovere di custodia, la cui violazione fa nascere in capo al proprietario o chi si serva dell'animale l'obbligo di risarcire il danno che l'animale cagioni a terzi.
Per caso fortuito s'intende ogni evento imprevedibile ed inevitabile, ed in ogni caso del tutto estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, che si inserisce nel rapporto causale con autonoma forza determinatrice.
Art 672 del codice penale - Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è punito con ammenda fino a Euro 250,00.
Secondo l'ordinanza del 27 agosto 2004 del Ministro Sirchia i possessori delle razze canine a rischio di maggiore aggressività, hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
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