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U.E. Organi 
Organi dell'Unione europea 

CONSIGLIO EUROPEO
E’ costituito dai capi di Stato e di Governo di tutti i Paesi dell’UE, e dal presidente della Commissione Europea; si riunisce quattro volte l’anno. E’ il più importante organo politico dell’Unione Europeo, le sue riunioni sono spesso chiamate “vertici”. E’ costituito dai capi di Stato e di Governo di tutti i Paesi dell’UE, e dal presidente della Commissione Europea; si riunisce quattro volte l’anno. Non procede con atti giuridici ma svolge un’importante funzione di orientamento e di incentivo; tratta direttamente i problemi dell’Unione e quelli di cooperazione; concorda la politica globale ed esamina i progressi realizzati.

CONSIGLIO DEI MINISTRI
E’ il principale organo decisionale dell’UE. E’ composto dai ministri di tutti i Paesi Membri: i ministri partecipano alle riunioni in funzione dell’ordine del giorno. Ogni Paese membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. Si riunisce a Bruxelles e, più raramente, a Lussemburgo. Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato a impegnare il proprio governo. Ciascun ministro in sede di Consiglio è responsabile per il proprio parlamento nazionale e per i cittadini che il proprio Parlamento rappresenta. Ciò garantisce legittimità democratica delle decisioni del Consiglio.
Il Consiglio è assistito da:

  • Un Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper, responsabile di coordinare i lavori di preparazione delle decisioni dell'Unione che vengono svolti nelle riunioni di funzionari dei Paesi membri;
  • Un segretario generale, che prepara e garantisce il buon funzionamento del Consiglio a tutti i livelli.

Le decisioni vengono prese mediante voto. La quantità di voti di cui ciascun paese dispone dipende dal numero dei suoi abitanti, ma non è strettamente proporzionale: viene adattato a favore dei paesi meno popolosi. La procedura di voto più comune è il “voto a maggioranza qualificata”: per l’adozione di una proposta è necessario il sostegno di un numero minimo specifico di voti.. Alcune decisioni particolarmente delicate, come quelle riguardanti la politica estera e di sicurezza comune o l’imposizione fiscale, è richiesta tuttora l’unanimità: ogni Paese dispone quindi del diritto di veto.

COMMISSIONE EUROPEA
E’ composta da 25 membri, uno per Paese. I membri della Commissione sono designati dai governi dei Paesi membri: essi agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione, non possono ricevere istruzioni da alcun governo e sono politicamente responsabili solo verso il Parlamento europeo, unico che possa costringerli a dimettersi collettivamente votando una mozione di sfiducia. Ogni membro ha la responsabilità di uno o più settori politici ma le decisioni della Commissione vengono prese collegialmente.
Sue funzioni fondamentali sono:

  • Proporre gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio ;
  • Dirigere ed eseguire le strategie politiche e il bilancio dell’Unione ;
  • Vigilare sull’applicazione delle norme comunitarie del dei principi del mercato comune ;
  • Rappresentare l’Unione Europea a livello internazionale.

La Commissione ha sede a Bruxelles (Belgio), ma ha uffici anche a Lussemburgo, rappresentanze in tutti i Paesi dell’UE e delegazioni in molte capitali del mondo.

PARLAMENTO EUROPEO
E' eletto a suffragio universale diretto. Le elezioni si tengono ogni cinque anni. Fino al 2007 è composto da 732 deputati, dal 2007 al 2009 diventeranno 786. I deputati sono raggruppati in base all'appartenenza politica e non alla nazionalità. L'attività del Parlamento si esplica in vari settori e si articola in varie funzioni.
Sue funzioni principali sono:

  • Condivide il potere legislativo con il Consiglio. La sua elezione diretta conferisce legittimità democratica al diritto europeo.
  • Esercita funzione di controllo democratico su tutte le istituzioni UE, e in particolare sulla Commissione Europea.
  • Condivide il potere di bilancio con il Consiglio e può modificare le spese dell'Unione.

Le sessioni plenarie mensili, cui partecipano tutti i deputati, si svolgono a Strasburgo (Francia), sede ufficiale del Parlamento. Le riunioni delle commissioni parlamentari e le eventuali sessioni plenarie straordinarie si svolgono a Bruxelles (Belgio); gli uffici amministrativi, “il segretariato generale”, si trovano a Lussemburgo.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
La Corte di giustizia ha sede a Lussemburgo. E’ composta da tredici giudici assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono scelti fra personalità che abbiano rivestito le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi Paesi o siano giureconsulti di notoria competenza, e che offrano tutte la garanzie di indipendenza. Sono nominati di comune accordo dagli Stati membri per un periodo di sei anni, con possibilità di rinnovo del mandato per un massimo di due periodi di tre anni.
La Corte ha il compito di:

  • Annullare, su richiesta di un'istituzione dell'Unione ,di uno Stato o di un cittadino direttamente interessato, gli atti della Commissione, del Consiglio dei ministri o dei governi che risultino incompatibili con il diritto dell'Unione;
  • Pronunciarsi ,su richiesta di un tribunale nazionale, sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione. Quando,nel corso di un processo, nasce una contestazione al riguardo, e giurisdizioni nazionali possono domandare alla Corte una decisione pregiudiziale. Esse sono tenute a farlo quando, nel Paese membro, non si possono più adire altre istanze di appello. Alla Corte può anche venir chiesto di pronunciare un parere, che è allora vincolante, sugli accordi che l'Unione progetta di concludere con i paesi terzi.

In virtù dell'Atto unico, alla Corte è stato affiancato un Tribunale di primo grado che è competente per alcuni settori, ad esempio quello della concorrenza. Attraverso le sue sentenze ed interpretazioni, la Corte di giustizia contribuisce al delinearsi del diritto europeo, il quale è vincolante a tutti i livelli: istituzioni dell'Unione, infatti, l'autorità dei giudizi emessi dalla Corte prevale su quella dei tribunali nazionali.

LA CORTE DEI CONTI
E’ composta da dodici membri, designati di comune accordo per sei anni dal Consiglio dei Ministri su parere del Parlamento. La Corte dei Conti controlla tutte le attività finanziarie, dispone di ampi poteri per verificare la legalità e regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione nonché la corretta gestione da parte di quest'ultima.

LA BANCA CENTRALE EUROPEA
La BCE definisce e attua la politica economica e monetaria dell’Unione. E’ stata istituita per introdurre e gestire la moneta unica, ovvero per svolgere operazioni su cambi e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Suo obiettivo principale è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro. La BCE è indipendente e non può sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni. Opera in stretta collaborazione con le banche centrali nazionali, e con queste predispone e attua le decisioni degli organi decisionali dell’Eurosistema (così vengon chiamte la banche dei dodici Paesi che adottano la moneta europea).