Comune di Pavia

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Somministrazione di alimenti e bevande - Disciplina degli orari
Disposizioni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura
Cartello orari

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco sentita la Commissione comunale, così come previsto dall'art. 108 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Bar e ristoranti possono restare aperti dalle ore 5 alle ore 2 del giorno successivo. All'interno di questa fascia oraria i gestori decidono liberamente l'orario di apertura e chiusura. L'orario deve essere rispettato e comunicato al pubblico mediante l'esposizione all'interno e all'esterno dell'esercizio di appositi cartelli.

I gestori di attività di produzione artigianale e somministrazione di alimenti destinati al consumo immediato (gelaterie artigianali, pizzerie d'asporto, ecc.) possono esercitare la propria attività dalle ore 7 alle ore 1 del giorno successivo.

Non vi è l'obbligo di  risposo settimanale e possono essere osservate anche più di una giornata di riposo settimanale.

La chiusura superiore a 30 giorni consecutivi dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunicata al Sindaco.

Per le violazioni della disciplina degli orari sono previste sanzioni di cui all'art. 80 commi 2,3,4 e 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6.

 
 
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