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COMUNE
DI PAVIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
- Approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 22 marzo 2000 ed
esaminata dal CO.RE.CO, il quale con provvedimento Prot. n. 14879/00
del 5 maggio 2000, qui allegato, ha annullato parzialmente gli articoli
36 e 37, limitatamente alle parti ivi indicate.
- In vigore
dal 1° giugno 2000.
- Modificato
ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18 Gennaio
2001 divenuta esecutiva in data 6 Febbraio 2001.
- Modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 Ottobre 2001.
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INDICE
TITOLO I ..........
NORME GENERALI
art.1....................
Campo di applicazione
art.2.....................Osservanza
di Leggi, Regolamenti e Norme speciali
TITOLO II............FUNZIONI
E COMPETENZE
art.3......................Sovrintendenza
dell'attività negoziale
art.4......................Programmazione
ed istruttoria gare d'appalto e di affidamento di concessioni
art.5......................Stipulazione
del contratto
art.6......................Il
servizio contratti
art.7......................I
Dirigenti
art.8......................Le
Commissioni di Gara per le aste pubbliche e le licitazioni private
art.9......................Le
Commissioni per gli Appalti Concorso e per le concessioni di opere pubbliche
art.10....................Affidamento
delle Concessioni di Servizi e degli Appalti di Servizi e forniture di
beni - Commissione e Normativa applicabile
art.11....................Commissione
di Collaudo - controllo di gestione
art.12....................Compensi
alle Commissioni di Collaudo e di aggiudicazione
TITOLO III............PROGETTAZIONE
- STUDI - INCARICHI ESTERNI
art.13.....................Contratti
per prestazioni esterne
art.14.....................Progettazione
art.15.....................Incarichi
esterni
art.16.....................Condizioni
d'incarico
art.17.....................Incarichi
progettazione opere pubbliche
art.18.....................Incarichi
per progettazione di forniture di beni e servizi
TITOLO IV............MODI
DI SCELTA DEL CONTRAENTE - PROCEDURE E NORMATIVE
art.19.....................Sistemi
di affidamento e norme generali
art.20.....................Asta
Pubblica
art.21.....................La
Licitazione Privata
art.22.....................Domande
di partecipazione alla licitazione privata
art.23.....................La
prequalificazione dei concorrenti
art.24.....................L'invito
alla Licitazione Privata
art.25.....................Contrasto
tra le norme del bando e della lettera d'invito
art.26.....................L'offerta
art.27.....................Modalità
per l'invio delle offerte
art.28.....................Termini
per la presentazione delle offerte e validità termporale
art.29.....................Tornate
di gara
art.30.....................Riapertura
e proroga del termine in una pubblica gara
art.31.....................Il
verbale di gara
art.32.....................Aggiudicazione
art.33.....................La
pubblicazione dell'esito delle gare
art.34.....................Disposizioni
e procedure per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi
art.35.....................Bando
di gara per le forniture di beni e servizi
art.36.....................La
trattativa privata - norme comuni
art.37.....................Procedure
per la trattativa privata
TITOLO V..............NORME
PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
art.38.....................Oggetto
art.39.....................Beni
alienabili
art.40.....................Pubblicità
art.41.....................Edifici
a destinazione residenziale pubblica
art.42.....................Edifici
adibiti ad uso residenziale
art.43.....................Edifici
adibiti ad uso non residenziale
art.44.....................Procedure
di alienazione
art.45.....................Prezzo
di vendita
art.46.....................Garanzia
art.47.....................Caparra
art.48.....................Stipulazione
del contratto
art.49.....................IOmmobilòi
di interesse storico e artistico
art.50.....................Rinvio
TITOLO VI............LOCAZIONE
- ACQUISTO E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI
art.51.....................Locazione,
acquisto e permuta di beni immobili e mobili
TITOLO VII...........DISCIPLINA
IN ORDINE ALLE ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI NEI P.E.E.P. E, LIMITATAMENTE
ALLE AREE DESTINATE AI SERVIZI, NEI P.I.P.
CAPO I - ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI
art.52.....................Indicazioni
generali
art.53.....................Assegnazione
di immobili in diritto di superficie
art.54.....................Assegnazione
di immobili in diritto di proprietà
art.55.....................Bandi
di concorso per la scelta dei soggetti attuatori di programmi di edilizia
pesidenziale pubblica
art.56.....................Bandi
di concorso comunali
art.57.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle cooperative edilizie
e loro consorzi
art.58.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle imprese di costruzione
e loro consorzi
art.59.....................Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta dei privati, singoli
o associati
art.60.....................Termine
per la rassegnazione delle graduatorie
CAPO II - ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI
art.61.....................Indicazioni
generali
art.62.....................Bandi
di concorso comunali
art.63.....................Termini
per rassegnare le graduatorie
art.64.....................Convenzione
tra il Comune e gli operatori assegnatari di immobili nell'ambito dei
P.E.E.P. e dei P.I.P.
TITOLO VIII...........IL
CONTRATTO
art.65.....................Documentazione
antimafia
art.66.....................Deposito
spese contrattuali
art.67.....................I
depositi cauzionali
art.68.....................Conformità
del contratto con la determinazione a contrattare
art.69.....................La
forma del contratto
art.70.....................Il
divieto di cessione del contratto
art.71.....................Arbitrato
art.72.....................I
diritti di segreteria
TITOLO IX............ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
art.73.....................Consegna
dei lavori
art.74.....................I
termini di esecuzione
art.75.....................Modalità
di pagamento
art.76.....................La
revisione dei prezzi
art.77.....................Direzione
dei lavori
art.78.....................Alta
vigilanza sulla realizzazione dell'opera
art.79.....................Contabilità
dei lavori
art.80.....................Il
collaudo
art.81.....................Esecuzione
d'ufficio
art.82.....................Obblighi
di informazione in carico alla controparte
art.83.....................Responsabilità
per danni a terzi
art.84.....................Obblighi
di informazione in carico alla controparte
TITOLO X.............NORME
FINALI
art.85.....................Limiti
delle norme contenute nel presente regolamento - modalità di applicazione
- adeguamento
art.86.....................Entrata
in vigore
TITOLO
I
NORME
GENERALI
Art.
1
CAMPO
DI APPLICAZIONE
- Il
presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune ed ha
portata di carattere generale, per cui i singoli contratti potranno
essere regolati da norme integrative quali capitolati o disciplinari
predisposti per lo specifico intervento.
- I contratti
del Comune sono adottati secondo criteri di trasparenza e devono essere
intesi a salvaguardare, oltreché la pari condizione tra tutti gli interessati,
gli interessi economici e finanziari del Comune stesso.
- Le condizioni,
le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità
attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti
di lavori, all’affidamento di forniture di beni e servizi, alle alienazioni
ed alle acquisizioni di beni mobili ed immobili, alla costituzione di
diritti reali e ad ogni altra attività che venga posta in essere dal
Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato
o meno in una stipula.
- Non sono
disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt.
30 e 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- I servizi,
la fornitura di beni e i lavori che debbono farsi in economia sono retti
da speciali regolamenti.
- Sono pure
soggetti a speciali regolamenti le concessioni in uso di beni patrimoniali
indisponibili, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica
e di immobili ad uso diverso da abitazione
Art.
2
OSSERVANZA
DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI.
- L’attività
contrattuale del Comune è disciplinata, oltre che dal presente regolamento,
dall’ordinamento vigente nel tempo applicabile alla predetta attività.
L’entrata in vigore di norme di rango superiore abroga le norme del
presente regolamento con le stesse incompatibili.
- Il presente
regolamento si ispira in via generale ai principi del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dello Statuto.
- Si considerano
integrazioni del presente regolamento:
- nel caso
di appalti di lavori pubblici:
- il capitolato
speciale d’appalto;
- il D.M.
19 aprile 2000, n. 145 di approvazione del Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- nel caso
di forniture di beni e servizi:
- gli appositi
capitolati d’oneri;
- i disciplinari
per i particolari affidamenti approvati dall’organo comunale competente;
- gli specifici
regolamenti economali e di servizio, predisposti per disciplinare le
forniture di beni e servizi e la esecuzione dei lavori in economia;
- nel caso
di concessione in locazione di immobili comunali costituenti il patrimonio
disponibile:
- la normativa
vigente nel tempo applicabile agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
- la legge
27.7.1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’apposito
regolamento comunale;
- nel caso
di incarichi professionali esterni (progettazione, studi e ricerche,
difesa avanti al Giudice Ordinario e amministrativo ecc.):
- l’apposito
disciplinare di incarico approvato dall’organo comunale competente;
- norme
relative all’esercizio delle attività professionali;
- nel caso
di convenzioni per la cessione in proprietà o in diritto di superficie
di aree comunali ricomprese nei Piani di Zona e Piani Insediamenti Produttivi:
- la legislazione
vigente nel tempo;
- la legge
18.04.1962 n. 167, la legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- le normative
regionali in quanto applicabili;
- appositi
regolamenti comunali;
- nel caso
di concessione in uso di immobili comunali costituenti il patrimonio
indisponibile:
- l’apposito
regolamento comunale.
TITOLO
II
FUNZIONI
E COMPETENZE
Art.
3
SOVRINTENDENZA
DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE.
- Il Segretario
Generale, nell’esercizio delle competenze e delle funzioni attribuitegli
dal vigente ordinamento nella materia riguardante la rogazione dei contratti,
sovraintende alla relativa attività rogatoria.
- Il Vice
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, coadiuva il
Segretario Generale ed esercita le sue competenze, in caso di vacanza,
assenza o impedimento.
Art.
4
PROGRAMMAZIONE
ED ISTRUTTORIA GARE D’APPALTO E DI AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI
- Le gare
per l’affidamento degli appalti e delle concessioni previsti nei programmi
e nei progetti approvati ai sensi del vigente ordinamento dall’organo
comunale competente devono essere espletate, di norma, con il sistema
del pubblico incanto (asta pubblica).
- Ciascun
Dirigente di Settore provvede, ai sensi del combinato disposto di cui
al comma 3 dell’art. 107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000,
all’istruttoria ed alla emanazione di tutti gli atti necessari per lo
svolgimento delle procedure di gare ad evidenza pubblica e di gare informali
per gli appalti e le concessioni, per l’attuazione dei programmi e dei
progetti allo stesso assegnato con il piano esecutivo di gestione, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
- Spetta
a ciascun Dirigente di Settore, ai sensi e per gli effetti del disposto
di cui al comma 3, lettera a) e b), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000,
la presidenza delle Commissioni di gara da espletare per l’attuazione
dei programmi e dei progetti loro assegnati con il P.E.G., nonché la
responsabilità delle relative procedure di appalto.
- L’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 va applicato nel senso che la determinazione
ivi prevista è adottata dal Dirigente di cui al precedente comma 2.
- Costituisce
presupposto per l’adozione della determinazione di cui al comma 1
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e per l’avvio del procedimento
di scelta del contraente o del concessionario che il contratto e/o la
concessione-contratto siano stati previsti nei programmi e nei progetti
previamente approvati dall’organo comunale competente e che siano conformi
agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale
e programmatica, da redigersi ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs.
267/2000.
- Al fine
di consentire l’esercizio della facoltà dei consiglieri comunali di
cui al comma 1 dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000, la determinazione
dirigenziale di cui al comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
riguardante appalti e affidamenti di fornitura di beni e servizi di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario deve essere preceduta
da deliberazione del competente organo comunale di approvazione preventiva
dello schema del capitolato d’oneri o dello schema di convenzione, su
proposta del Dirigente del Settore competente. La predetta deliberazione
costituisce atto di indirizzo per il Dirigente competente, che provvederà
con propria determinazione ad approvare formalmente il capitolato d’oneri
e/o la convenzione, nonché ad emanare i conseguenti atti del procedimento
di gara di sua competenza, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.
- Per i
lavori pubblici, costituisce presupposto per l’adozione della determinazione
dirigenziale di cui all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 l’approvazione
da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo nonché l’acquisizione
sul progetto dei pareri, autorizzazioni, approvazioni e quant’altro
previsti dalle vigenti norme di leggi statali e regionali.
- Ai sensi
del comma 3 dell’art. 88 del D.P.R. 554/1999, il programma annuale dei
lavori pubblici è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia.
A tale fine, il Dirigente del Settore competente è tenuto a predisporre,
entro il termine previsto per la predisposizione dello schema del programma
annuale dei lavori pubblici, anche l’elenco dei prevedibili lavori da
eseguirsi in economia, da allegare al predetto programma, nonché a formulare
la proposta di spesa degli interventi non preventivabili.
- L’elenco
annuale dei lavori pubblici è corredato, altresì, dell’elenco dei lavori
che l’Amministrazione intende affidare con la procedura della licitazione
privata semplificata, prevista e disciplinata dall’art. 23, commi 1
bis e 1 ter, della L. 109/94 e successive modificazioni,
e dall’art. 77 del D.P.R. 554/1999. A tal fine, il Dirigente del Settore
competente è tenuto a compilare, entro il termine previsto per la predisposizione
dello schema del programma annuale dei lavori e sentito l’Assessore
competente, l’elenco dei lavori da appaltare con il sistema della licitazione
privata semplificata. Detto elenco è allegato al programma annuale dei
lavori pubblici ed è adottato ed approvato, contestualmente, dal competente
organo comunale. Ad avvenuta approvazione dell’elenco anzidetto, il
Dirigente del Settore competente provvederà ad espletare ogni ulteriore
adempimento e ad adottare i necessari atti allo stesso spettanti per
l’attuazione del programma approvato dall’Amministrazione, ai sensi
della normativa vigente e del presente regolamento.
Art.
5
STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO.
- I contratti
conseguenti a pubbliche gare e a trattativa privata vengono stipulati
dai dirigenti competenti ai sensi del vigente ordinamento (art. 107,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000). I contratti sono rogati dal Segretario
Generale del Comune, secondo le norme dell’ordinamento vigente, coadiuvato
dall’apposito Servizio Contratti, che provvede a tutti gli adempimenti
istruttori connessi alla predisposizione dei contratti e alla relativa
registrazione, secondo le direttive del Segretario Generale.
- Il Segretario
Generale provvede alla tenuta del repertorio dei contratti, ai sensi
delle disposizioni vigenti nel tempo.
- Il Segretario
Generale è tenuto inoltre a conservare il repertorio e gli originali
dei contratti in ordine progressivo di repertorio, avvalendosi del Servizio
Archivio e Protocollo, presso il quale verranno custoditi gli atti anzidetti,
sotto la responsabilità del Responsabile del servizio. Il predetto servizio
provvederà, di norma annualmente, a far rilegare in appositi volumi
i contratti stipulati, che verranno successivamente archiviati.
Il
repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come
previsto dalla legge, che verranno curate per tempo dal competente
Servizio Contratti sotto la sorveglianza del Segretario Generale.
- Oltre
al repertorio, il Servizio Contratti, sotto la direzione e vigilanza
del Segretario Generale, provvede alla tenuta di un registro sul quale
saranno iscritti in ordine cronologico e con numerazione progressiva
riferita all’anno solare, tutti i contratti stipulati dal Comune, compresi
quelli stipulati nella forma pubblica notarile.
- Il Segretario
Generale, e per esso il Servizio Contratti, entro venti giorni dalla
data di stipulazione sottopone a registrazione tutti i contratti iscritti
a repertorio, compresi quelli per scrittura privata, e provvede al pagamento
della relativa imposta.
- I contratti
di compravendita e di cessione d’immobili e quelli relativi alla costituzione
di diritti reali, sono sottoposti oltre che alla registrazione, anche
alla trascrizione nei registri immobiliari entro 30 giorni dalla data
dell’atto.
- Il Segretario
Generale, e per esso il Servizio Contratti, provvede inoltre ai seguenti
adempimenti:
- trasmette
alla Prefettura di Pavia, nei termini stabiliti dalla medesima, il modello
informativo (GAP) riguardante gli appalti e le concessioni di opere
pubbliche e di forniture di beni e servizi per i quali è richiesto tale
adempimento;
- provvede
ad ogni altra comunicazione ed adempimento previsti dalla normativa
vigente.
- Per l’esercizio
delle funzioni previste dal presente articolo il Segretario Generale
si avvale direttamente, ad ogni effetto, del personale del Servizio
Contratti e della Segreteria Generale.
Art.
6
IL
SERVIZIO CONTRATTI
- La collocazione,
le funzioni e la dotazione organica del Servizio Contratti sono disciplinate
dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto
altresì conto di quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento.
- Il Servizio
Contratti provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti, e a quelli
espressamente indicati nel presente regolamento:
fornire
supporto ai Settori dell’Ente, provvedendo alla pubblicazione dei bandi
di gara e degli avvisi di gara, di concerto con i Dirigenti di Settore.
Il bando e l’avviso di gara saranno emanati e sottoscritti dal Dirigente
competente ai sensi del precedente art. 4.
- Comunicare,
per iscritto al momento della pubblicazione, all’ufficio Protocollo
e al Dirigente - Presidente della Commissione di gara la esatta decorrenza
e il termine della pubblicazione dei bandi di gara, rimettendo al predetto
Dirigente, alla scadenza del termine di pubblicazione, la relativa documentazione
e quella attestante l’avvenuta pubblicazione del bando, da includere
e custodire nel fascicolo della gara a cura del Segretario della Commissione
di gara;
- alla pubblicazione
dell’avviso relativo all’esito della gara;
- all’istruttoria
degli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la registrazione,
secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Segretario Generale.
A tal fine, i Dirigenti trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti
un originale della determinazione di aggiudicazione degli appalti e
dell’impegno della relativa spesa;
- a trasmettere,
sollecitamente, copia dei contratti ai contraenti, ai Settori, ai Servizi
ed agli uffici interessati;
- ad ogni
altro adempimento connesso all’attività contrattuale attribuito al predetto
servizio dal presente regolamento o richiesto dal Segretario Generale.
- La pubblicazione
dell’avviso indicativo per l’acquisizione di beni e di servizi, previsti
nei programmi dell’Amministrazione, che l’Ente intende aggiudicare entro
i dodici mesi dell’esercizio finanziario di riferimento, è effettuata
dal Servizio Contratti, con le modalità e nei termini prescritti dalla
legislazione vigente (attualmente dagli articoli 5, comma 1, del Decreto
Legislativo 24.07.1992, n. 358, così come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 20.10.1998, n. 402 (per le forniture di beni); dall’art.
8, comma 1 del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 (per gli appalti
di servizi); e articolo 6, comma 2, del D.P.R. 18.04.1994, n. 573 (per
le forniture di beni e servizi i cui importi sono inferiori alla soglia
comunitaria) e sulla base degli elementi tecnici – finanziari forniti
dai Dirigenti dei diversi settori, cui è attribuita la istruttoria dei
programmi e dei progetti e la relativa gestione. A tale scopo, ciascun
Dirigente comunicherà al Servizio Contratti, entro il 20 gennaio di
ogni anno, tutti gli elementi utili per la pubblicazione dell'avviso
di cui sopra.
Art.
7
I
Dirigenti
- Al Dirigente
di Settore compete, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, la presidenza delle Commissioni di gara e la responsabilità
delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento,
nonché la stipulazione dei contratti. Pertanto, i Dirigenti responsabili
dei procedimenti relativi ad appalti, acquisti, alienazioni, concessioni,
convenzioni, locazioni, ecc., devono provvedere, per tempo, alla istruttoria
degli atti relativi, nonché all’adozione delle determinazioni di propria
competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art.
107 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, compresa la emanazione del
parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo predetto. Nei
casi di assenza od impedimento del Dirigente del Settore competente
e ove detto Dirigente non venga sostituito da altro Dirigente,
il predetto parere sarà espresso dal responsabile del Servizio che ha
eseguito l’istruttoria della proposta di deliberazione.
- I Dirigenti
sono titolari dell’intero procedimento amministrativo, sino alla fase
conclusiva dello stesso, nell’ambito delle proprie competenze. Essi
devono sottoscrivere tutti gli atti del procedimento.
Art.
8
Le
Commissioni di gara per le aste pubbliche e le licitazioni private.
- Le Commissioni
di gara sono costituite con deliberazione della Giunta Comunale per
l’espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle
licitazioni private.
- Le Commissioni
di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità
di cui ai commi successivi, di cui uno con funzioni di Presidente. L’esercizio
delle relative funzioni è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono
responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle
loro competenze, limitate alla fase di gara; ad esse è altresì attribuita
la competenza a verificare l’avvenuta pubblicazione del bando nelle
forme previste, prima dell’inizio della fase di gara. La Commissione
adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di
tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare,
la Commissione decide a maggioranza.
- Nelle
gare di asta pubblica e di licitazione privata con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione
di gara può essere integrata con altri due membri esperti in materia
(anche esterni all’Ente), qualora il Dirigente responsabile delle procedure
della gara lo ritenga necessario.
- Nelle
gare d’appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ove è necessario che la Commissione di gara proceda
ad accurato esame e valutazione di alcuni elementi presentati dai concorrenti
ed espressamente richiesti con il bando di gara, si procederà
in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre
ogni altra operazione di gara avverrà in seduta pubblica (aperture dei
plichi contenenti la documentazione ed esame dell’ammissibilità alla
gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei
punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria).
In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai
concorrenti. La verifica dell’anomalia delle offerte è effettuata in
seduta segreta dalla stessa Commissione di gara, la quale adotta le
determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle in ordine all’aggiudicazione
provvisoria.
- La verifica
del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico
– organizzativa di cui all’art. 10, comma 1 – quater, della L. 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuata nei confronti
di un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
fatte salve le determinazioni della Commissione di gara di estendere
la verifica ad un numero di offerenti superiore alla predetta percentuale
- Nei casi
in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta
di gara, essa delibera il proseguimento dei lavori ad altre successive
sedute. La possibilità di avvalersi di tale facoltà deve essere espressamente
indicata nel bando di gara.
- La Commissione
conclude le operazioni di gara aggiudicando l’appalto provvisoriamente
e sotto le riserve di legge. Successivamente il Dirigente competente
altresì alla stipulazione del relativo contratto, provvederà all’affidamento
definitivo, all’approvazione del quadro economico definitivo e all’adozione
della determinazione di impegno di spesa.
- Le
funzioni di Presidente sono attribuite, ai sensi del comma 3, lettera
a), dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, al Dirigente del Settore al
quale sono attribuiti i compiti di gestione e di attuazione del programma
e del progetto cui la gara si riferisce. Gli altri due membri della
Commissione sono scelti dalla Giunta comunale tra i Dirigenti e/o tra
funzionari di livello adeguato, inquadrati nella categoria D.
- Ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 della L. 11/2/1994, n. 109,
e successive modificazioni, il Presidente della Commissione di gara
per i lavori pubblici è il responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento nominato ai sensi del comma 1 del predetto
articolo 7.
- In caso
di assenza o impedimento di alcuni dei membri della Commissione nominata
dalla Giunta e ove non sia possibile rinviare ad altra seduta la celebrazione
della gara e sia urgente provvedere alla reintegrazione della Commissione,
il Sindaco provvede, con proprio atto, alla surroga del componente assente
o impedito, compresa l’eventuale surroga del Presidente, che potrà essere
sostituito da altro Dirigente, nel rispetto della normativa vigente.
In tal caso, il Dirigente cui è assegnata la gestione del contratto
provvederà, con propria determinazione e sulla scorta dell’aggiudicazione
provvisoria deliberata dalla Commissione, in ordine all’aggiudicazione
definitiva e alla stipulazione del relativo contratto. Ove non sia possibile
procedere alla reintegrazione della Commissione nei modi suddetti, la
gara è rinviata ad altra seduta, previo avviso da parte del Presidente
ai concorrenti.
- La proposta
di deliberazione di nomina della Commissione di gara, gli eventuali
atti di sostituzione dei membri della Commissione e la tenuta dell’elenco
dei Dirigenti incaricati quali componenti della Commissione,
sono istruiti dal Servizio Contratti. I pareri di regolarità tecnica
sulla predetta proposta sono espressi dal Dirigente cui è assegnato
il Servizio Contratti o dal Responsabile del Servizio Contratti, nei
casi di assenza o impedimento del predetto Dirigente.
- I provvedimenti
costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti
di modifica delle Commissioni, resi necessari nei casi previsti dai
precedenti commi, sono comunicati agli interessati in tempo utile per
l’espletamento delle procedure di gara. Il Dirigente competente, Presidente
della gara, provvede per tempo a convocare la Commissione di gara.
- Il Dirigente
responsabile delle procedure di gara, cui è attribuita la competenza
gestionale del contratto, provvede a segnalare per tempo al Servizio
Contratti la necessità di nomina della relativa commissione di gara.
Il predetto servizio provvederà a redigere la proposta di deliberazione
di nomina della Commissione di gara, corredata dei relativi pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto
delle direttive fornite dalla Giunta ai sensi del precedente comma 8.
- Le funzioni
di Segretario della Commissione di gara sono espletate, di norma, dal
responsabile del procedimento istruttorio nominato dal Dirigente, Presidente
della Commissione di gara, tra il personale assegnato al Settore cui
egli è preposto. Alla nomina e all’eventuale surrogazione del Segretario
della Commissione di gara provvede, con propria determinazione, il predetto
Dirigente di Settore. Ove non sia possibile provvedere nei modi anzidetti,
lo stesso Dirigente informerà il Sindaco, il quale provvederà ad attribuire
le funzioni di Segretario ad altro Funzionario o Dirigente dell’Ente.
Il
Segretario della Commissione di gara provvede, in particolare:
- alla predisposizione
degli atti di convocazione e comunicazione della Commissione, che sono
sottoscritti dal Presidente della gara e dallo stesso Segretario;
- alla redazione
degli atti inerenti al funzionamento della Commissione.
Egli
partecipa alle sedute della Commissione di gara quale segretario della
stessa, redige e sottoscrive il verbale di gara, che è sottoscritto
anche dal Presidente, dai componenti della Commissione e dai testimoni,
ove previsti; provvede direttamente alla custodia di tutti gli atti,
plichi e documenti relativi alla gara, sotto la sorveglianza del Presidente
della Commissione. L’esercizio delle funzioni di Segretario della Commissione
di gara è obbligatorio.
Art.
9
Le
commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche.
- La Commissione
per l’espletamento delle gare in oggetto è uguale, come composizione,
per le due forme dell’appalto concorso e della concessione di opere
pubbliche. Essa ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate,
nonché quello di formare la graduatoria di merito delle offerte valide
ammesse. La valutazione è fatta prendendo in considerazione gli elementi
indicati nel capitolato speciale o nel bando di gara, secondo l’ordine
di importanza. Alle gare suddette si applica la normativa di cui alla
legge 109/94 e successive modificazioni e al relativo regolamento.
- La Commissione
deve essere nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato
ai concorrenti per la presentazione delle offerte, con apposita deliberazione
della Giunta Comunale, istruita dal Servizio Contratti su proposta del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Essa è composta dal Presidente
della Commissione e da quattro membri esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori, scelti secondo quanto previsto dall’art.
21 della L. 109/94 e successive modificazioni.
Il
Presidente della Commissione è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
Il
supporto amministrativo è assicurato dalla presenza di un impiegato
di livello adeguato, con prioritàdel Funzionario responsabile
del procedimento istruttorio della gara, che ha anche il compito di
espletare le funzioni di segretario e di provvedere alla custodia
di tutti gli atti del procedimento di gara nonché di curare la verbalizzazione
delle operazioni e di tutti gli altri adempimenti che si rendono necessari.
Per la nomina del Segretario e per eventuali surrogazioni urgenti
valgono le disposizioni di cui al precedente articolo.
- La Commissione
costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere
assunte validamente solo con la presenza di tutti i suoi membri. La
commissione decide a maggioranza assoluta di voti dei componenti.
- Le sedute
della Commissione per gli appalti – concorso non sono pubbliche.
- Nelle
gare per l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2 e seguenti dell’art. 21 della L. 109/94 e successive modificazioni,
l’apposita Commissione di gara procederà come previsto al comma 4 del
precedente articolo 8, fatte salve le norme di cui alla predetta legge.
- I verbali
della Commissione sono sottoscritti da tutti i membri della Commissione
e dal segretario verbalizzante.
- La operatività
della Commissione di gara dovrà seguire le seguenti linee essenziali,
cronologicamente così individuate:
- preventiva
determinazione dei parametri di valutazione delle offerte sulla scorta
di quanto stabilito dal bando di gara e degli atti fondamentali della
gara stessa, previamente approvati dalla Giunta Comunale.
- accertamento
circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte
per la presentazione delle offerte ed ammissione di quelle regolari;
- esclusione
delle offerte ritenute irregolari o comunque non valide;
- sottoscrizione
da parte del Presidente, degli altri membri della Commissione e del
segretario di tutti i documenti presentati a corredo dell’offerta per
garantirne l’autenticità e per scongiurarne la possibilità di sostituzioni,
manomissioni ed alterazioni;
- esame
analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle offerte
nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti
presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici e, infine,
formazione della graduatoria di merito delle offerte valide ammesse
alla gara e proposta di aggiudicazione.
- La Commissione,
nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare
le seguenti facoltà:
- richiedere
integrazioni o specificazioni ulteriori ai progetti presentati, nel
caso di appalto concorso;
- dichiarare
di non poter procedere all’espletamento della gara e, quindi, dichiararla
deserta, in presenza di un’unica offerta, quando ritenga che sia venuta
a mancare, limitatamente al particolare sistema di aggiudicazione dell’appalto
o dell’affidamento della concessione, quel termine di paragone tra le
offerte che costituisce elemento essenziale della gara;
- formazione
della graduatoria delle offerte valide ammesse e proposta di aggiudicazione
provvisoria alla offerta ritenuta migliore. Le determinazioni di valutazione
di ciascuna offerta devono essere congruamente motivate, così come l’eventuale
decisione di esclusione;
- trasmissione
degli atti della gara e del relativo verbale al Dirigente di Settore
competente, per la predisposizione della proposta di deliberazione alla
Giunta Comunale in ordine all’aggiudicazione definitiva.
- La Giunta
Comunale, sulla base del verbale di gara e della proposta del Dirigente
del Settore di cui alla lettera d) del precedente comma 8, adotta le
determinazioni conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva. Il
Dirigente competente provvederà ad ogni ulteriore successivo adempimento
e alla stipulazione del contratto.
Art.
10
Affidamento
delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi e forniture di
beni – Commissione e normativa applicabile.
- La Commissione
è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta, nel caso di appalto
– concorso per l’affidamento di concessioni di servizi, dal Presidente,
che è il Dirigente del Settore cui sono assegnate le funzioni di gestione
dei servizi oggetto della gara, dal Responsabile del Servizio Contratti
o nei casi di assenza di questi dal Dirigente del Settore cui è assegnato
il predetto servizio, e da altri tre membri esperti nella materia oggetto
dell’appalto. Per i procedimenti di gara di cui al presente comma valgono
le norme di cui al precedente articolo 9, in quanto applicabili.
- Nei casi
di affidamento di concessioni di servizi o di appalti di servizi e di
appalti di forniture di beni con il sistema dell’asta pubblica o della
licitazione privata, si applicano, quanto a composizione, nomina, funzionamento
e procedure di gara, le disposizioni di cui al precedente articolo 8.
- Per gli
affidamenti di servizi e di forniture di beni, in regime di appalto
o di concessione – contratto, si applica la relativa normativa vigente
nel tempo e le norme del presente regolamento, compatibili con la predetta
normativa.
Art.
11
Commissione
di collaudo – controllo di gestione.
- Oltre
che nei casi previsti dal vigente ordinamento e fatte salve le vigenti
disposizioni di legge, la Giunta può nominare commissioni di collaudo
anche in corso d’opera sia per i lavori che per le forniture di beni
e servizi di particolare complessità tecnica.
- La commissione,
oltre a svolgere le operazioni di collaudo previste dalle norme vigenti,
dovrà produrre una relazione contenente:
- valutazione
dell’iniziale progetto, alla luce dei problemi insorti in sede di realizzazione
del progetto stesso;
- valutazione
tecnico - amministrativa della gestione dell’appalto (conduzione della
direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori; attività dell’impresa
anche sotto il profilo dell’organizzazione del cantiere);
- descrizione
dell’attività amministrativa svolta ponendo in rilievo gli elementi
positivi e negativi riscontrati;
- indicazioni
in ordine al mantenimento dell’opera, affinché ne sia assicurata la
buona conservazione e l’efficienza;
- ogni ulteriore
valutazione richiesta con l’atto di nomina della Commissione.
Art.
12
Compensi
alle commissioni di collaudo e di aggiudicazione.
- Ai componenti
esterni delle Commissioni di collaudo spetta, di norma, un compenso
pro-capite nella misura prevista dalla tariffa professionale degli ingegneri
ed architetti.
- Ai componenti
esterni delle commissioni di aggiudicazione di gare per l’affidamento
di lavori pubblici, di forniture e servizi indetti con il sistema dell’appalto
concorso o della concessione, spetta un compenso pro-capite determinato
in misura non superiore al 30% dell’importo risultante dall’applicazione
delle aliquote di cui alla tab. c) (collaudo) allegata alla tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti.
TITOLO
III
PROGETTAZIONE
STUDI INCARICHI ESTERNI
Art.
13
Contratti
per prestazioni esterne.
- L’incarico
professionale esterno per la redazione di progetti e programmi e per
la redazione di appositi studi o per la consulenza giuridico-amministrativa
deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme
di legge.
- Non sono
assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze
giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere
dalla sua posizione nella causa. Non sono altresì assoggettati a specifica
convenzione gli incarichi in ordine a pareri tecnico – legali su materie
e questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi
per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
Non sono altresì soggetti a convenzione gli incarichi di collaudo, salvo
che in corso d’opera. Nei casi anzidetti è sufficiente approvare con
l’atto di affidamento le condizioni, patti e modalità che regolano il
rapporto contrattuale.
- Il Comune
nel porre in essere l’affidamento d’incarichi di cui al presente articolo,
a prescindere dalla loro natura e dalla utilità, provvede a:
- richiedere
ai progettisti di attenersi alle linee-guida previste;
- esaminare
ed esprimere il proprio giudizio sui progetti di massima, formulando
indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista dovrà tenere conto
nella progettazione esecutiva;
- verificare
i criteri seguiti e la conformità del progetto ai programmi ed agli
obiettivi dell’Ente.
- Per l’affidamento
di incarichi di prestazioni esterne e relative procedure si applicano
le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art.
14
Progettazione.
- La progettazione
e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli articoli precedenti
sono competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative
del Comune.
- Nell’ambito
delle linee programmatiche già definite, la Giunta Comunale fissa con
specifico atto interno le priorità di iniziativa.
Per
dette priorità deve essere garantita la stretta correlazione con le
risorse economiche dell’Ente effettivamente disponibili o comunque
attivabili, preventivamente quantificate in sede di formazione di
Bilancio annuale e/o triennale.
- Il Dirigente
interessato, ricevuta tramite la Segreteria Generale la comunicazione
della Giunta comunale della necessità di avvio di un’iniziativa,
riscontra la compatibilità del nuovo incarico con i carichi di lavoro
già consolidati, in relazione ai tempi richiesti ed alle strutture disponibili
(personale, strumenti, ecc.).
- Nel caso
in cui non si riscontri, motivatamente, detta compatibilità, il Dirigente,
nel darne comunicazione all’Amministrazione, può:
- avanzare
proposte di soluzioni alternative (provvedimenti parziali e/o graduali,
temporanei rinvii, ecc…) che rendano ancor possibili le prestazioni
con le risorse organizzative interne;
- proporre
al competente organo comunale l’affidamento d’incarico a soggetti esterni
all’Ente, con puntuale motivazione.
Art.
15
Incarichi
esterni.
- La proposta
di affidamento di incarichi a professionisti esterni deve essere adeguatamente
motivata dalle seguenti particolari circostanze:
- motivi
di specifica urgenza, ovvero necessità di effettuare progettazioni o
prestazioni di notevole entità, o comunque richiedenti lunghi tempi
di elaborazione, i quali non consentano, senza disfunzioni, di distogliere
dai compiti istituzionali in corso, il personale degli uffici, previa
documentata dimostrazione dei carichi di lavoro.
- Necessità
di effettuare progettazione o di richiedere prestazioni specialistiche
per le quali il personale interno disponibile non abbia la necessaria
abilitazione, ovvero dichiari di non possedere la opportuna qualificazione
ed esperienza in rapporto alla loro natura e complessità.
- La scelta
è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, con esperienza
e competenza specifica adeguata.
Il
possesso di tali requisiti è comprovato:
- dalla
regolare iscrizione negli Albi Professionali di riferimento da almeno
un quinquiennio e sempre nei rispettivi limiti di competenza professionale;
- ove non
sia richiesta abilitazione ai sensi di legge, da apposito curriculum
professionale regolarmente certificato. Tale curriculum è comunque richiesto,
anche ai professionisti abilitati, per prestazioni particolarmente rilevanti
e comunque per opere eccedenti il valore presunto di £. 500.000.000
e/o per prestazioni che superino il corrispettivo netto di £. 50.000.000.
- Gli incarichi
esterni devono essere affidati a figure o categorie professionali che,
a parità di requisiti che comunque abilitino alla progettazione dell’opera,
forniscano all’Amministrazione Comunale una prestazione progettuale
ottimale sotto il profilo del rapporto tra il costo della prestazione,
la specifica competenza professionale e la qualità richiesta. Sono esclusi
dall’incarico i soggetti che comunque abbiano offerto motivi di documentata
insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati.
- Per gli
incarichi esterni disciplinati dalla L. 109/94 e successive modificazioni
si applicano e prevalgono rispetto alle norme del presente regolamento
le norme recate dalla legge anzidetta e dal relativo regolamento.
Art.
16
Condizioni
d’incarico.
- Nell’atto
di convenzione disciplinante gli incarichi esterni devono figurare chiaramente
ed espressamente le seguenti condizioni:
- la descrizione
dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
- l’importo
complessivo presunto dell’opera ove quantificabile o quantificato;
- il riferimento
alla specifica legislazione vigente nella materia;
- l’esplicita
riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento
sul progetto o piano in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere
eventuali varianti o modifiche;
- la durata
dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- il compenso
spettante al professionista o al prestatore d’opera e le modalità di
pagamento;
- le modalità
di rimborso delle spese sostenute che di norma saranno liquidate nella
misura massima del 25% calcolato sull’importo dell’onorario complessivo;
- la facoltà
di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito
al momento della revoca;
- l’utilizzazione
piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- il rinvio
di tutte le controversie ad un collegio arbitrale.
- Gli onorari
e i compensi dovuti al soggetto incaricato sono stabiliti entro i limiti
previsti dalle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
Nei casi in cui non vige alcuna tariffa, la verifica della congruità
del corrispettivo è effettuata dal Dirigente competente.
- Le parcelle
riguardanti il saldo finale dovranno essere vistate dal competente Ordine
Professionale, nei casi espressamente richiesti dalla normativa vigente.
- Sono fatte
salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla
vigente legislazione in materia di lavori pubblici.
Art.
17
Incarichi
progettazione Opere Pubbliche.
- Gli elaborati
comunque prodotti dai professionisti esterni in esecuzione di incarichi
affidati ai sensi del presente regolamento devono uniformarsi ai principi
sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse
previsti dall’ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione
di riferimento.
- I progetti
devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio
previsti dalle disposizioni vigenti compresi, se necessari, gli atti
preordinati all’occupazione d’urgenza, alla espropriazione di immobili
ed alla costituzione di servitù attive, ecc… Il calcolo della quantità
delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali
consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella
realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti
al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dal competente
organo comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono
essere stabiliti in modo tale da assicurare la buona esecuzione dell’opera
alle condizioni economicamente più convenienti per l’Ente. Quanto stabilito
al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto
dalle convenzioni d’incarico.
- Il quadro
economico del progetto deve comprendere:
- l’importo
dei lavori a base d’asta, determinato con i criteri di cui al precedente
comma;
- l’importo
delle opere e forniture che l’Amministrazione intende eseguire in economia
o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali
devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici dei lavori;
- l’importo
per le spese tecniche di progettazione e di collaudo;
- l’importo
delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali,
ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- l’importo
delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per
l’esecuzione dell’opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- una quota
per le spese impreviste;
- una quota
per le spese generali;
- ogni altro
elemento previsto dalla normativa vigente.
- Sono fatte
salve, comunque, e si applicano le disposizioni al riguardo recate dalla
vigente legislazione in materia di lavori pubblici.
Art.
18
Incarichi
per progettazione di forniture di beni e servizi.
- Le disposizioni
contenute nel presente titolo si applicano anche agli incarichi riguardanti
la redazione di progetti o programmi per le forniture di beni e servizi,
in quanto compatibili.
TITOLO
IV
MODI
DI SCELTA DEL CONTRAENTE – PROCEDURE E NORMATIVE
Art.
19
Sistemi
di affidamento e norme generali.
- Le modalità
di scelta del contraente o del concessionario sono disciplinate dalle
disposizioni recate dall’ordinamento vigente nel tempo in materia di
contratti e di concessioni-contratto per i Comuni, nonché da quanto
previsto e disciplinato con il presente regolamento e con il bando di
gara.
- Il sistema
di gara che di norma deve essere seguito per la scelta del contraente
o del concessionario è l’asta pubblica.
- E’ vietato
prevedere sia negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare
che nei contratti clausole che ne consentano la rinnovazione tacita,
dovendo ogni contratto avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
- E’ vietato
il rinnovo tacito del contratto a pena di nullità del contratto stesso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L. n. 537/1993, sostituito dall’art.
44 della legge n. 724/94, è possibile procedere di norma al rinnovo
dei contratti per forniture di beni e servizi, per una sola volta, qualora
il competente organo comunale ravvisi ragioni di pubblico interesse
e di convenienza alla continuazione del contratto stesso. Il provvedimento
di rinnovo del contratto deve contenere le motivate ragioni di pubblico
interesse e di convenienza per le quali si ritiene opportuno procedere
al rinnovo del contratto.
- La determinazione
dirigenziale di rinnovo del contratto deve essere sempre preceduta dalla
deliberazione del competente organo comunale di autorizzazione al rinnovo
solo per i contratti pluriennali e per quelli di importo superiore a
£. 20.000.000, esclusa l’I.V.A. Negli altri casi, è rimesso al Dirigente
competente la decisione sulla convenienza o meno del rinnovo del contratto.
- Il bando
di gara può prevedere la facoltà del competente organo comunale di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ove
ciò non sia escluso dalla normativa vigente.
- In tutti
i bandi, nonché nelle lettere d’invito relativi alle gare d’appalto
di lavori e opere pubbliche a mezzo asta pubblica o licitazione privata
va inserita la seguente clausola: "Il concorrente dovrà obbligatoriamente
effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori
e degli elaborati di gara, dovrà quindi presentare l’attestazione, rilasciata
da un tecnico incaricato del Comune di Pavia, che un rappresentante
legale o un direttore tecnico o un dipendente tecnico munito di delega
rilasciatagli dal legale rappresentante della impresa singola o della
mandataria, in caso di raggruppamento d’imprese, ha effettuato una visita
sul luogo di esecuzione dei lavori e che ha visionato gli elaborati
progettuali.
A
tal fine il concorrente dovrà contattare il tecnico comunale incaricato
per chiedere apposito appuntamento.
Il
tecnico incaricato da un’impresa di effettuare il sopralluogo non potrà
eseguirlo anche per altre imprese.
La
mancanza di tale attestazione di avvenuto sopralluogo comporterà l’esclusione
dalla gara".
- Per gli
affidamenti degli appalti di servizi e fornitura di beni, il disposto
di cui al precedente commi 7 può essere esteso anche ai relativi procedimenti,
ove ritenuto necessario dal Dirigente competente e previa previsione
nel bando di gara.
Art.
20
Asta
pubblica.
- Le fasi
della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
- provvedimento
a contrattare adottato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
dal Dirigente competente, il quale approva altresì il bando di gara
per il pubblico incanto e dispone per la sua pubblicazione;
- ammissione
dei concorrenti;
- effettuazione
dell’incanto;
- aggiudicazione
dell’asta.
- Il bando
di gara è l’atto fondamentale della procedura dell’asta pubblica e le
sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l’effettuazione
della gara.
Esso
consiste nell’invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso
previste, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ed
emanato dal Dirigente competente. La pubblicazione obbligatoria del
bando di gara è effettuata nei termini e con l’osservanza delle norme
stabilite dal vigente ordinamento e su Internet. La Giunta potrà decidere
di volta in volta ulteriori forme di pubblicità cui i dirigenti si atterranno.
I bandi relativi a gare di importo pari o superiore a 250.000 Euro verranno
comunque pubblicati per estratto su un organo di stampa locale."
- Per le
aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare
valore ed appalti di opere e servizi di consistente importo, la Giunta
Comunale individua ulteriori forme di pubblicità facoltative che il
Servizio Contratti provvederà ad attuare insieme con quella obbligatoria.
- Il Protocollo
Generale appone su ciascun plico sigillato ivi pervenuto, senza aprirlo,
il numero di protocollo e la data di arrivo, con il proprio timbro.
La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del
suddetto Ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato
dal bando per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l’elenco
dei plichi pervenuti, con l’indicazione della gara e delle imprese concorrenti
e trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Dirigente
– Presidente della gara, compilando apposito verbale di consegna dei
plichi pervenuti al protocollo, che vengono così custoditi dal Segretario
della Commissione di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta,
il predetto verbale di consegna.
- Il Servizio
Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo
Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza
di presentazione delle offerte, inviando anche copia del bando stesso,
al fine di consentire al predetto Ufficio gli adempimenti di cui al
precedente comma 4.
Art.
21
La
licitazione privata.
- La licitazione
privata è una gara alla quale partecipano tutti i soggetti che, avendone
fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono stati
invitati a partecipare alla gara.
- Le fasi
essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti,
sono le seguenti:
- adozione
del provvedimento a contrattare che approva altresì il relativo bando
di gara;
- pubblicazione
del bando di gara, per la quale vale quanto disposto al comma 2 del
precedente articolo 20;
- presentazione
delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- diramazione
dell’invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- invio
delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
- procedure
di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte,
proclamazione dell’esito della licitazione;
- determinazione
di aggiudicazione.
- Per l’appalto
dei lavori pubblici con il sistema della licitazione privata semplificata,
si applica la relativa vigente normativa.
Art.
22
Domande
di partecipazione alla licitazione privata.
- Avvenuta
la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità
dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse
e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per
essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
- La domanda,
con allegati i documenti, ove richiesti, deve pervenire al Protocollo
Generale del Comune con le modalità ed entro il termine perentorio fissati
dal bando.
- Il Protocollo
Generale appone su ciascuna domanda il numero di protocollo e la data
di arrivo con il proprio timbro. La conservazione delle domande pervenute
e dei documenti allegati è curata dal responsabile del suddetto ufficio,
il quale, il giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato
dal bando, stende e sottoscrive un elenco delle medesime e lo trasmette
tempestivamente al Dirigente – Presidente della gara per gli adempimenti
conseguenti, unitamente ai documenti allegati alle domande, che verranno
custoditi dal Segretario della Commissione di gara.
- Il Servizio
Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo
Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza
di presentazione delle domande, al fine di consentire al predetto ufficio
gli adempimenti di cui al comma precedente.
Art.
23
La
prequalificazione dei concorrenti
- Fatto
salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente normativa statale,
le determinazioni relative alla prequalificazione dei soggetti da invitare
alle gare di appalto o alle gare per l’affidamento delle concessioni
con i sistemi della licitazione privata o dell’appalto - concorso è
effettuata, sulla base di quanto stabilito con il bando di gara e ai
sensi della vigente normativa, dal Dirigente competente che presiederà
la Commissione di gara ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
Il predetto Dirigente decide, con apposita determinazione, in ordine
all’ammissione e all’esclusione motivata dei candidati alla gara, approvando
l’elenco dei soggetti da invitare alla gara e lo schema della lettera
di invito, assistito dal Segretario della Commissione di gara.
- Le esclusioni,
deliberate dal Dirigente competente, debitamente motivate, devono essere
comunicate alle Imprese interessate a mezzo di raccomandata A.R., con
note a firma dello stesso Dirigente, il quale provvederà alla spedizione
delle predette note, con le quali dovranno essere altresì comunicati
il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art.
24
L’invito
alla licitazione privata
- Gli inviti
a presentare offerta per la licitazione privata sono diramati a tutte
le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata
postale con A.R., a cura del Segretario della Commissione e a firma
del Dirigente competente ai sensi del precedente art. 4. Le offerte
devono pervenire al Comune – Ufficio Protocollo, entro il termine stabilito
dalla lettera d’invito. Il termine predetto è perentorio e le offerte
che perverranno dopo la scadenza, non potranno essere ammesse alla gara.
Nei casi di urgenza, gli inviti sono spediti anche tramite fax, ove
possibile, oltre che a mezzo raccomandata con A.R.
- Gli inviti
a presentare offerta sono emanati dal predetto Dirigente e sono controfirmati
dal Segretario della Commissione, il quale ne curerà l’istruttoria secondo
le direttive del predetto Dirigente e provvederà alla loro spedizione
tramite il Protocollo generale, con raccomandata A.R..
- La lettera
d’invito specifica i documenti da presentare unitamente all’offerta,
e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara, secondo le
norme vigenti nel tempo.
- Nella
determinazione dei documenti da richiedere ai fini della partecipazione
alle gare d’appalto, il Dirigente competente e la Commissione di gara
si uniformano al vigente ordinamento applicabile ai procedimenti per
la scelta del contraente e del concessionario.
Art.
25
Contrasto
tra le norme del bando e della lettera d’invito.
- In caso
di contrasto tra le norme del bando e della lettera d’invito, occorre
fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da
leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per l’ammissione,
ed elementi puramente formali. Nel primo caso, prevale il documento
nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente
alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme
del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l’intera
procedura.
Ove
la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare
l’esito della gara, è legittimo il comportamento del competente organo
comunale che per eliminare la situazione di incertezza giuridica che
ne deriva, dispone motivatamente l’annullamento della procedura e l’indizione
di una nuova gara.
Art.
26
L’offerta.
- All’offerta
si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà
nei rapporti obbligatori.
Essa
deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto
ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo a base
di gara.
Il
prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati,
oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le
due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione.
Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che quest’ultime siano
chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
- In caso
di offerte uguali si procederà al sorteggio a norma dell’art. 77 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
- L’offerta
è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere
ai seguenti requisiti:
- deve essere
redatta in carta legale o resa tale, ove richiesto;
- deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona legalmente
autorizzata a provvedere in sua vece;
- la busta
contenente l’offerta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti
richiesti per l’ammissione alla gara.
- Non è
possibile presentare offerte successive a modifica o integrazione delle
precedenti.
Art.
27
Modalità
per l’invio delle offerte.
- E’ obbligatorio
l’invio del plico contenente l’offerta ed i documenti a mezzo raccomandata
A.R. o posta celere del Servizio Postale di Stato.
L’uso
di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente
consentite dal bando di gara o dall’invito, comporta l’esclusione
della gara.
- Il plico
che comprende la documentazione e la busta dell’offerta deve essere
chiuso, controfirmato e sigillato mediante l’apposizione di timbro e
firma sui lembi di chiusura che confermi l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione
del contenuto.
Il
plico deve recare l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo
della ditta concorrente e la precisazione dell’oggetto e della data
della gara alla quale la medesima intende partecipare.
- Fino al
momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno
rimesso offerta saranno mantenuti riservati.
Art.
28
Termini
per la presentazione delle offerte e validità temporale.
- Le offerte
pervenute al protocollo oltre il termine utile per la loro presentazione
non sono prese in considerazione. Le offerte pervenute al protocollo
nei termini non possono essere ritirate, modificate od integrate e sono
quindi impegnative per l’impresa proponente.
- Nel caso
in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita
ad un momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo
di tempo pari a quello ipotizzato nel bando di gara o, in mancanza di
tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le
operazioni che dovrebbero condurre alla stipulazione del contratto.
Pertanto,
in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto o
più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima
di procedere all’esame delle offerte medesime, acquisire la conferma
circa la validità delle stesse.
Art.
29
Tornate
di gara.
- Nel caso
si proceda a tornate di gara, cioè all’affidamento contemporaneo di
più appalti, le ditte concorrenti possono presentare un’unica documentazione
che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure
a quello al quale si intende concorrere.
In
tal caso, i singoli esperimenti di gara devono essere indetti cronologicamente
nell’ordine decrescente d’importo a base di gara in modo che la documentazione
presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte
le altre.
Art.
30
Riapertura
e proroga del termine in una pubblica gara.
La
riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la
proroga del termine stesso, in casi eccezionali e nell’esclusivo interesse
dell’Ente, è disposta motivatamente con provvedimento del Dirigente competente
responsabile del procedimento di gara.
Art.
31
Il
verbale di gara.
- La gara
ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la
sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti
e, in generale, al pubblico che vi ha libero accesso.
- All’ora
stabilita, il Presidente, con l’intervento degli altri componenti della
Commissione di gara e, se richiesto, di due testimoni, dichiara aperta
la gara e deposita sul tavolo l’eventuale scheda segreta nonché copia
degli atti tecnici relativi al contratto alla quale si riferisce la
gara. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine
prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute
fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse
dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati
i predetti plichi che vengono affidati al segretario della Commissione,
perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata,
restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due
prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa
comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
- Il Presidente,
assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede
all’apertura dei plichi, effettuando l’esame della regolarità dei documenti
richiesti. A conclusione favorevole dello stesso, il Presidente, d’intesa
con gli altri membri della Commissione, dichiara l’ammissione delle
offerte, che rimangono sigillate nell’apposita busta. Per le ditte ammesse
la documentazione viene affidata al segretario della Commissione e la
busta interna, contenente l’offerta, mantenuta sigillata, viene depositata
dal Presidente sul tavolo.
- L’esclusione
dalla gara di una impresa per omissione dei documenti richiesti per
la partecipazione alla gara è preordinata a garantire ed a tutelare
l’Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del
possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorché
una prescrizione contenuta negli atti di gara disponga l’esclusione
del concorrente, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando
atto a verbale dei motivi dell’esclusione, che vengono immediatamente
resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal
rappresentante o incaricato dell’impresa interessata al momento dell’esclusione
dovranno essere formulate per iscritto e consegnate al Presidente della
gara. Tale circostanza dovrà essere inserita a verbale.
- Le buste
contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara sono mantenute
sigillate e vengono affidate al segretario della Commissione per le
successive comunicazioni formali all’impresa interessata.
- Ultimato
l’esame dei documenti, il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese
ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all’apertura delle
buste contenenti le offerte.
- Per ciascuna
offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità dell’offerta,
dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l’apertura
delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il
metodo di gara stabilito con il relativo bando, determina l’impresa
vincitrice della gara.
- Il verbale
è l’atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento
di una gara e si dichiara l’esito della stessa.
E’
un atto nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono
compiute secondo il loro svolgimento cronologico.
Il
verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
- la data,
l’ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi
degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
- le norme
che regolano il particolare procedimento;
- l’elenco
delle imprese invitate;
- le offerte
pervenute alla gara;
- la specificazione
che l’aggiudicazione è da intendersi provvisoria;
- la semplice
presa d’atto delle offerte presentate e la riserva di un loro successivo
esame, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione
da parte del Presidente, degli altri membri della commissione e del
segretario verbalizzante.
- Il verbale
di gara non è soggetto a registrazione, in quanto atto del procedimento
preordinato alla scelta del contraente. Pertanto, esso non va registrato
nel repertorio dei contratti.
Art.
32
Aggiudicazione.
- L’aggiudicazione
viene fatta dalla Commissione di gara in via provvisoria ed è immediatamente
vincolante per l’aggiudicatario mentre per il Comune lo diventerà solo
dopo la stipulazione del relativo contratto.
- La determinazione
di aggiudicazione definitiva è effettuata, successivamente, dal Dirigente
competente ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, esperiti gli
ulteriori necessari atti ed operazioni istruttorie. Egli provvede altresì
ad approvare il quadro economico definitivo della conseguente spesa
e ad assumere il relativo impegno di spesa definitivo, nonché a trasmettere
al Servizio Contratti gli atti necessari per la stipulazione del contratto.
- Nel caso
in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente
all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali
per il perfezionamento del rapporto contrattuale, il Dirigente competente
si riserva, ferma restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti,
di aggiudicare l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria,
ove ciò sia ammesso dal vigente ordinamento.
- Il Dirigente
competente provvederà altresì a comunicare, entro dieci giorni dalla
gara, l’esito della stessa all’aggiudicatario ed al concorrente che
segue in graduatoria, fatta salva ogni altra diversa disposizione di
legge.
- L’aggiudicatario
deve presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione, la documentazione
prevista con gli atti di gara e dalla normativa vigente.
Qualora
la suddetta documentazione non sia fornita dall’aggiudicatario nel termine
indicato ovvero non sia conforme alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, il Dirigente competente annulla, con atto
motivato, l’aggiudicazione, e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
compresa la richiesta di risarcimento dei danni arrecati all’Ente.
Art.
33
La
pubblicazione dell’esito delle gare
- Prima
di stipulare il contratto, il Responsabile del Servizio Contratti provvede,
nei casi e con le modalità previste dal vigente ordinamento alle forme
di pubblicità ivi previste in ordine all’esito della gara.
- La pubblicazione
dell’esito delle gare d’appalto è effettuata, ove prevista dalla normativa
vigente, nei modi e nei termini ivi indicati.
Art.
34
Disposizioni
e procedure per l’aggiudicazione di forniture di beni e di servizi.
- Per quanto
attiene alle procedure di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi
si applica la normativa statale al riguardo vigente e quanto previsto
dal presente regolamento per i diversi metodi di gara, purchè compatibili
con la normativa predetta.
- Per gli
appalti e le forniture di beni e per gli appalti e le concessioni di
servizi il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto
europeo, con esclusione dell’I.V.A., si applicano le disposizioni di
cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 e, comunque, la normativa vigente
nel tempo per detti affidamenti, nonché le disposizioni di cui al presente
articolo.
- Le acquisizioni
di beni e servizi devono essere effettuate al miglior prezzo di mercato
ove rilevabile, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44, comma 1, della legge 23.12.1994,
n. 724.
- Il Dirigente
responsabile delle acquisizioni di beni e servizi effettua la valutazione
di congruità dei prezzi delle forniture dei beni e dei servizi con riferimento
agli elenchi previsti dal comma 6 dell’art. 6 della legge n. 537/93,
come sostituito dall’art. 44 della legge 724/94, o, in assenza di tali
elenchi, con riferimento ai prezzi di mercato. A tale scopo, il Dirigente
responsabile delle acquisizioni di cui trattasi effettua annualmente
apposita ricognizione dei prezzi di mercato, ai sensi dell’art. 6 della
legge anzidetta, ai fini della valutazione di congruità di cui sopra.
- Per ogni
contratto, il Dirigente competente provvede alla redazione e all’adozione
di apposito capitolato d’oneri (o, per importi limitati, apposito schema
di patti e condizioni) indicante l’oggetto del contratto, le caratteristiche
tecniche, la qualità dei beni e servizi, tempi e modalità di esecuzione
e di assistenza, le clausole ritenute essenziali, la disciplina del
rapporto contrattuale e quant’altro previsto dal vigente ordinamento.
Al capitolato è allegato dettagliato computo estimativo della spesa
a base della gara, da effettuarsi sulla base dei prezzi unitari individuati
come previsto ai precedenti commi 3 e 4.
- Nei procedimenti
di gara ad evidenza pubblica e nella trattativa privata da esperire
per le acquisizioni di cui al presente articolo, deve essere richiesta
alle imprese concorrenti, a cura del Dirigente responsabile del
procedimento, la dimostrazione della capacità finanziaria, economica
e tecnica delle imprese stesse, ai sensi della normativa vigente.
- Le forniture
dei beni e sevizi vanno aggiudicati, di norma, con il criterio del "prezzo
più basso" rispetto a quello fissato a base della procedura di aggiudicazione.
Ove si ritiene di procedere con il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa previsto dal vigente ordinamento, il Dirigente competente
deve motivare congruamente il relativo provvedimento, predeterminando
convenientemente gli elementi di valutazione dell’offerta, il relativo
punteggio e le modalità di attribuzione delle stesso.
Art.
35
Bando
di gara per le forniture di beni e di servizi
- Le forniture
di beni, servizi, impianti ed attrezzature dovranno essere comprese
in perizie redatte dai competenti uffici comunali riferite al fabbisogno
di almeno un anno solare. Le relative proposte sono istruite ad iniziativa
del Dirigente responsabile, in tempo utile per il puntuale e regolare
svolgimento delle procedure di gara e di affidamento.
- Per gli
interventi relativi alla fornitura di beni, servizi, impianti ed attrezzature
che per la loro consistenza non rientrano nell’ordinario fabbisogno
degli uffici, le perizie, i capitolati e i disciplinari sono redatti
con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali è necessaria la
loro utilizzazione, al fine di espletare per tempo le procedure per
l’affidamento dei relativi appalti.
- Il bando
di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata, di
trattativa privata preceduta da bando e di appalto concorso deve contenere
gli elementi necessari previsti dalla normativa vigente in materia e
dal presente regolamento.
Art.
36
La
trattativa privata – Norme comuni
1.
[testo del primo comma dell'art.36 come modificato dal CO.RE.CO] la
trattativa privata è ammessa solo quando:
- l’asta
pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate
prove che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
- l’urgenza
dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi
prescritti per l’asta o la licitazione privata;
- ricorra,
per i lavori e le opere pubbliche, una delle condizioni previste dalla
relativa legislazione vigente nel tempo (L. 109/94 e legislazione di
recepimento delle direttive Comunitarie);
- ricorra,
per le forniture dei beni e per l’appalto dei servizi, una delle condizioni
previste dalla relativa legislazione vigente nel tempo;
- quando
si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratto principale
già concluso, che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purchè
l’ammontare complessivo non superi il 30% del contratto originale, fatte
salve diverse disposizioni di legge o di regolamento che limitano od
escludono tale possibilità di trattativa privata;
- per l’affidamento
di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento,
ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, solo quando il ricorso
ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali non compatibili
con quelli in dotazione;
- per i
contratti di noleggio e manutenzione, ed il loro rinnovo relativi ad
attrezzature in genere, qualora il ricorso ad altri fornitori dovesse
comportare notevoli difficoltà od incompatibilità tecniche, semprechè
il ricorso a tale fornitura appaia nel complesso conveniente;
- per l’acquisto
di beni di valore artistico;
- per l’acquisto,
la vendita, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili ad
Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici;
- per la
locazione finanziaria di attrezzature e immobili;
- per l’effettuazione
delle spese urgenti di competenza del servizio economato;
- in ogni
altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per
le quali non possono essere utilmente seguite le normali procedure per
la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
- per l’effettuazione
di lavori di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore
a 50.000 EURO, lavori eseguibili, peraltro, anche in economia ai sensi
dell’art. 88, comma 1, lettera b) del D.P.R. 554/1999.
2.
Non è consentito il metodo del frazionamento dei lavori o delle
forniture se non per lotti funzionali. In nessun caso sarà comunque
consentito al solo scopo di fare ricorso alla procedura della trattativa
privata.
3.
La determinazione del Dirigente competente ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. 267/2000, con la quale Egli delibera la trattativa privata,
deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata sia in relazione alle
disposizioni di legge vigenti che a quelle di cui ai precedenti commi,
sia sotto il profilo della convenienza.
Art.
37
Procedure
per la trattativa privata.
- Fatto
salvo quanto diversamente stabilito per i procedimenti di trattativa
privata dalla vigente normativa statale e comunitaria, si applicano
alla trattativa privata le disposizioni di cui al presente articolo.
- La trattativa
privata deve essere preceduta di norma da gara ufficiosa, salvo quanto
previsto dalla vigente normativa.
- Il Dirigente
del Settore competente, cui è assegnata la gestione del progetto o del
programma oggetto del contratto, emana la determinazione di cui all’art.
192, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, istruisce ed adotta tutti gli
atti di sua competenza necessari per esperire il procedimento inerente
la trattativa privata, compresa l’adozione della determinazione di aggiudicazione
del contratto e la relativa stipulazione.
- L’elenco
dei soggetti idonei da invitare alla trattativa privata è formato con
determinazione del Dirigente competente di cui al precedente punto 3.
Essi sono prescelti, ove possibile, tra imprenditori stimati ed affidabili
operanti nell’ambito del territorio comunale di Pavia e della provincia
di Pavia e che abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla trattativa
privata e per eseguire l’oggetto del contratto.
- L’invito
alla gara ufficiosa dovrà essere, di norma, esteso ad un congruo numero
di soggetti idonei a concludere con il Comune il contratto oggetto della
trattativa. Tale numero non sarà inferiore a quello previsto dal vigente
ordinamento e, comunque, non sarà inferiore a tre, ove possibile. Non
saranno invitati alle gare i soggetti che abbiano ricevuto fondati reclami
o contestazioni di sufficiente gravità da parte dell'Amministrazione
riguardanti sia i tempi che le modalità di esecuzione di contratti già
stipulati con il Comune di Pavia.
- [il comma
6 è stato annullato dal CO.RE.CO]
- Tutte
le operazioni inerenti la trattativa privata, compresa la determinazione
di aggiudicazione del contratto, spettano al Dirigente di cui al precedente
comma 3, al quale sono altresì attribuite le funzioni di Autorità della
gara ufficiosa. Egli firma tutti gli atti del procedimento ed è responsabile
delle procedure relative, ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000. Il predetto Dirigente assegnerà l’istruttoria
degli atti e delle operazioni relativi alla trattativa a un dipendente
di livello adeguato del proprio Settore, il quale parteciperà ed assisterà,
con funzioni di segretario verbalizzante, anche allo svolgimento della
fase di apertura dei pieghi contenenti i documenti e le offerte nonché
all’apertura delle offerte stesse, redigendo apposito processo verbale
delle operazioni svolte e delle determinazioni adottate dal Dirigente
competente in ordine all’aggiudicazione del contratto. Il verbale relativo
è sottoscritto da entrambi ed è rimesso, unitamente alla determinazione
di aggiudicazione, al Servizio Contratti per gli adempimenti necessari
per la stipulazione del contratto.
- Per gli
affidamenti a trattativa privata di contratti di importo superiore a
£ 100.000.000 (lire centomilioni), I.V.A. esclusa, la fase relativa
alla verifica delle procedure svolte in ordine all’invito delle imprese
alla gara, all’apertura dei pieghi contenenti i documenti e le offerte,
all’ammissibilità dei candidati invitati alla gara ufficiosa, all’esame
delle offerte e all’aggiudicazione provvisoria sarà espletata da apposita
Commissione da costituirsi come previsto all’art. 8 del presente regolamento,
presieduta dal Dirigente di cui al precedente comma 2. Le funzioni di
segretario verbalizzante dei lavori della Commissione saranno svolte
dal Funzionario istruttore del procedimento nominato dal predetto Dirigente.
Lo stesso Dirigente provvederà a trasmettere al Servizio Contratti gli
atti necessari per la stipulazione del relativo contratto.
- Tutti
gli atti relativi ai procedimenti di trattativa privata di cui al presente
articolo sono custoditi, nel fascicolo della relativa pratica, dal funzionario
incaricato di seguire l’istruttoria e di fungere da segretario verbalizzante,
sotto la stretta sorveglianza del Dirigente competente.
TITOLO
V
NORME
PER L’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Art.
38
Oggetto
- Il presente
titolo V definisce le procedure riguardanti le alienazioni del patrimonio
immobiliare comunale, con criteri di trasparenza ed adeguate forme di
pubblicità.
Art.
39
Beni
alienabili
- Costituiscono
beni immobili soggetti alla disciplina prevista dal titolo V del presente
regolamento:
- i beni
immobili facenti parte del patrimonio disponibile;
- i beni
del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione
a pubblico servizio;
- i beni
del demanio comunale per i quali sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;
- i beni
immobili di interesse storico ed artistico del Comune sottoposti ai
vincoli di cui al D. Lgs. 490/99.
- Costituisce
presupposto del procedimento di alienazione dei beni alienabili di cui
al precedente comma la preventiva autorizzazione alla vendita da parte
dell’organo comunale competente e la sua inclusione nel bilancio di
previsione e nella relativa relazione previsionale e programmatica.
Art.
40
Pubblicità
- L’Amministrazione
comunale deve prevedere idonee forme di pubblicità al fine di acquisire
e valutare concorrenti diversi e concorrenti proposte di acquisto.
- Il bando
con le indicazioni per la vendita dell’immobile dovrà contenere:
- l’esatta
individuazione ed ubicazione del bene da vendere;
- il prezzo
a base d’asta;
- l’anno,
il mese, il giorno e l’ora in cui si svolgono le procedure di alienazione;
- il luogo
e l’ufficio presso cui si svolgono le procedure di alienazione;
- gli uffici
dell’Ente presso cui sono ostensibili gli elenchi, le tabelle, i documenti
relativi ed i capitolati;
- l’ammontare
del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a
concorrere alle procedure di alienazione.
- Salvo
che si proceda con trattativa privata ai sensi del successivo art. 44,
il bando di gara deve essere affisso all’albo pretorio e pubblicato
sul Foglio Annunzi legali della Provincia e di esso verrà pubblicato
apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, su
Internet e in almeno due quotidiani di cui uno di interesse nazionale
ed eventualmente in un settimanale locale.
- Con il
provvedimento di approvazione del bando di gara si possono stabilire
ulteriori forme di pubblicità al fine di ottenere la più ampia partecipazione
alla procedura di vendita.
- Tutte
le spese relative alla pubblicazione sono a carico dell’acquirente.
Art.
41
Edifici
a destinazione edilizia residenziale pubblica
- Ai sensi
dell’art. 12 comma 1, legge 127/97, per l’alienazione delle unità immobiliari
del Comune che abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica si
applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
- Nel caso
di alienazione di edifici non vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99,
si applica il diritto di prelazione a favore dell’affittuario ai sensi
dell’art. 16 della legge 1° giugno 1993, n. 560.
- Nel caso
di edifici sottoposti al vincolo del D. Lgs. 490/99, si procede
all’alienazione con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560 e si applica il diritto di prelazione a favore dell’affittuario
ai sensi dell’art 16 della legge 1° giugno 1993, n. 560, solo dopo che
il Ministero dei Beni Culturali abbia rinunciato al diritto di prelazione
di cui agli artt. 59 – 61 del D. Lgs. 490/99 con le modalità
di cui al comma 5 dell’art. 12 della legge 127/97.
Art.
42
Edifici
adibiti ad uso residenziale
- Nel caso
di alienazione di immobili del Comune adibiti ad uso residenziale, non
rientranti tra quelli di cui al precedente art. 41, si applica il diritto
di prelazione a favore del conduttore, ai sensi degli artt. 38 e 40
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Nel caso
di edifici sottoposti al vincolo del D. Lgs. 490/99, si procede
all’alienazione con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560 e si applica il diritto di prelazione a favore dell’affittuario
ai sensi dell’art. 16 della legge 1° giugno 1993, n. 560, solo dopo
che il Ministero dei Beni Culturali abbia rinunciato al diritto di prelazione
di cui agli artt. 59 – 61 del D. Lgs. 490/99 con le modalità
di cui al comma 5 dell’art. 12 della legge 127/97.
Art.
43
Edifici
adibiti ad uso non residenziale
- Nel caso
di alienazione di edifici adibiti ad uso diverso da residenziale non
vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99, si applicano gli artt.
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi al diritto di prelazione
del conduttore.
- Nel caso
di alienazione di edifici sottoposti al vincolo del D. Lgs. 490/99,
si applica il diritto di prelazione a favore del conduttore, ai sensi
degli artt. 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma solo ed esclusivamente
dopo che il Ministero dei Beni Culturali abbia rinunciato al proprio
diritto di prelazione di cui agli artt. 59 – 61 del D. Lgs. 490/99.
- Nel caso
in cui i diritti di prelazione previsti dal suddetto articolo non vengano
esercitati, gli immobili in oggetto potranno essere venduti con le modalità
previste dal presente regolamento.
Art.
44
Procedure
di alienazione.
- All’alienazione
degli immobili così come individuati ai sensi del presente regolamento,
al di fuori dei casi previsti dai commi successivi del presente articolo,
si procede mediante asta pubblica con il sistema di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 73, del R.D. n. 827/1924 oppure licitazione privata
con le modalità stabilite dall’art. 89 del R.D. 827/1924.
- All’alienazione
degli immobili così come individuati ai sensi del presente regolamento
si procede, ai sensi dell’art. 12, comma 2, legge 127/97, anche mediante
trattativa privata, previa gara informale nella quale devono essere
invitati almeno tre soggetti, con le modalità stabilite dal Dirigente
competente con il provvedimento di indizione della gara, nel caso in
cui il valore dell’immobile, risultante dalle stime compiute dall’Amministrazione
comunale con relazione tecnica prevista dall’art. 45 del presente regolamento,
ovvero dalle altre competenti Amministrazioni, sia inferiore a £. 200.000.000
(duecentomilioni).
Al
provvedimento di indizione della gara deve essere data adeguata pubblicità
anche attraverso la pubblicazione sugli organi di stampa di cui al
così come indicato al precedente art. 40 comma 3. Nel caso in cui
non fosse possibile invitare alla trattativa privata almeno tre soggetti
per carenza di concorrenti, il procedimento in corso di trattativa
privata potrà essere esperito anche in presenza di due soggetti concorrenti
e, ove non vi fossero almeno due richieste, il procedimento suddetto
è dichiarato deserto e si procederà alla trattativa privata diretta
con un solo soggetto.
- In ogni
caso, si procederà a trattativa privata, indipendentemente dal valore
dell’immobile oggetto di alienazione, con le modalità stabilite con
il provvedimento del Dirigente competente alla indizione della gara,
nei seguenti casi:
- l’asta
pubblica o la licitazione privata sia andata deserta nel primo esperimento
d’asta;
- quando
ricorrano circostanze eccezionali o speciali.
- Nel caso
previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, il Dirigente competente
dovrà motivare adeguatamente, anche con relazioni tecniche, la scelta
di tale procedura di gara per l’alienazione, previo assenso della Giunta
Comunale.
- Si applicano
anche ai procedimenti di trattativa privata di cui al presente articolo
le disposizioni di cui all’art. 37 del presente regolamento, in quanto
compatibili ed applicabili.;
Art.
45
Prezzo
di vendita
- Il prezzo
di vendita degli immobili, da porre a base dell’asta, della licitazione
o della trattativa privata, viene determinato da una perizia di stima
effettuata dall’ufficio tecnico comunale o da organismi specializzati
o, mediante perizia giurata, da professionisti appositamente incaricati.
- L’acquirente
può pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara,
con le modalità stabilite nel bando di alienazione.
Art.
46
Garanzia
- L’Amministrazione
comunale assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge
e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni
pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali a favore
di terzi.
- La parte
acquirente, salvi i casi di prelazione, viene immessa nel possesso legale
del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di
stipulazione del contratto di compravendita.
Art.
47
Caparra
- Nel termine
di 20 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con il quale
viene accettata la proposta contrattuale, il proponente versa, a titolo
di caparra, una somma pari al 10% del prezzo della compravendita, che
viene computata nel pagamento del prezzo stesso.
Art.
48
Stipulazione
del contratto
- La vendita
si perfeziona con il contratto, con le forme e le modalità previste
dal codice civile.
- Il contratto
viene rogato da un notaio scelto dall’acquirente.
- La vendita
viene effettuata a corpo e nello stato di fatto in cui l’immobile si
trova, con le relative accessioni e pertinenze.
Art.
49
Immobili
di interesse storico e artistico
- Gli acquirenti
dei beni immobili di interesse storico ed artistico devono rispettare
i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquistato su
tali beni.
Art.
50
Rinvio
- Per tutto
quanto non previsto dal presente titolo, si applicano i principi generali
dell’ordinamento giuridico-contabile e le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO
VI
LOCAZIONE
– ACQUISTO E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI
Art.
51
Locazione,
acquisto e permuta di beni immobili e mobili.
- La locazione
e la permuta di beni immobili e mobili di proprietà comunale, nonché
l’acquisto e la locazione di beni immobili di proprietà di terzi sono
attuati con provvedimento del Dirigente competente, nel rispetto delle
norme vigenti e dei programmi deliberati dall’organo comunale competente.
- Il provvedimento
di cui al precedente comma deve essere adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni
di legge vigenti nel tempo per i contratti di cui al precedente comma
1.
- Per la
locazione di beni immobili comunali, esclusi quelli destinati ad uso
abitativo, si provvede mediante licitazione privata, preceduta da adeguata
pubblicizzazione. Può essere adottata la trattativa privata nei casi
di convenienza opportunamente motivati nella deliberazione della Giunta
Comunale di autorizzazione alla trattativa privata, da esperire con
provvedimento del Dirigente competente.
- Per la
permuta di beni immobili e mobili la scelta del privato contraente è
effettuata mediante motivata trattativa privata.
Nei
provvedimenti di cui sopra devono essere indicati anche il prezzo,
le condizioni, le prestazioni e le modalità di esecuzione del contratto.
- I provvedimenti
del competente organo comunale relativi ai contratti per l’acquisto,
la permuta e la locazione passiva di beni immobili devono essere corredati
dal parere di congruità del prezzo dei competenti uffici. Si prescinde
dal predetto parere per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato
da disposizioni di legge. In tal caso, spetta al Dirigente verificare
ed attestare la conformità del canone alle disposizioni vigenti.
- I contratti
di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità
di conduttore non sono soggetti a cauzione.
TITOLO
VII
DISCIPLINA
IN ORDINE ALLE ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI NEI P.E.E.P. E, LIMITATAMENTE
ALLE AREE DESTINATE AI SERVIZI, NEI P.I.P.
CAPO
I
ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI;
Art.
52
Indicazioni
generali.
- L’assegnazione
degli immobili (aree ed edifici) nei Piani di Zona (P.E.E.P.) o individuati
nelle aree residenziali del P.R.G. comunale può intervenire in regime
di diritto di superficie o in regime di diritto di proprietà a favore
di soggetti che, alla luce delle vigenti disposizioni legislative, sono
individuati, con ordine di priorità decrescente, nel sottoesteso quadro
di riferimento di cui ai successivi articoli in relazione alla specifica
casistica di assegnazione.
Art.
53
Assegnazione
di immobili in diritto di superficie.
- In regime
di diritto di superficie per obbligo di legge:
- in applicazione
dell’art. 51 L. 865/71 su aree residenziali di P.R.G. vigente o adottato:
- a favore
dei soggetti operanti in programmi C.E.E., statali e/o regionali con
finanziamento pubblico e localizzati nel comune;
- in piani
di zona (P.E.E.P.) solo adottati (con le modalità dell’art. 51/865):
- a favore
dei soggetti operanti in programmi di cui la punto a) precedente;
- a favore
di Enti Pubblici operanti nel Settore dell’Edilizia Economica Popolare;
- a favore
di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi;
- a favore
di altri soggetti in base a graduatoria di bando pubblico comunale
aperto a tutti gli operatori interessati;
- in piani
di zona (P.E.E.P.) approvati e privi del relativo programma pluriennale
di attuazione prescritto dall’art. 38 L. 865/71:
- nell’ordine,
a favore dei soggetti di cui al punto b) precedente.
- In regime
di diritto di superficie in riferimento al riparto operato nell’ambito
di un programma pluriennale del piano di zona (P.E.E.P.) ai sensi dell’art.
38 L. 865/71:
in
applicazione dell’art. 35 L. 865/71 e della L. 247/74:
- a favore
di soggetti operanti in programmi C.E.E., statali e/o regionali con
finanziamento pubblico e localizzati nel comune;
- a favore
di Enti Pubblici operanti nel Settore dell’Edilizia Economica e popolare;
- a favore
di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi:
- a favore
di altri soggetti in base a graduatoria di bando pubblico comunale aperto
a tutti gli operatori interessati.
Art.
54
Assegnazione
di immobili in diritto di proprietà.
- In regime
di diritto di proprietà in riferimento al riparto operato nell’ambito
di un programma pluriennale di un Piano di Zona (P.E.E.P.) ai sensi
dell’art. 38 L. 865/71;
in
applicazione dell’art. 35 L. 865/71 e della L. 247/74:
- a favore
dei singoli proprietari interessati dall’espropriazione, purché siano
in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Economica e Popolare;
- a favore
dei soggetti operanti in programmi C.E.E., statali e/o regionali con
finanziamento pubblico e localizzati nel comune;
- a favore
di cooperative edilizie e loro consorzi;
- a favore
di Enti Pubblici operanti nel Settore dell’Edilizia Economica e Popolare;
- a favore
di altri soggetti in base a graduatoria di bando pubblico comunale aperto
a tutti gli operatori interessati.
Art.
55
Bandi
di concorso per la scelta dei soggetti attuatori di programmi di edilizia
residenziale pubblica.
- Per quanto
già evidenziato nei precedenti articoli relativamente all’assegnazione
di immobili in diritto di superficie e in diritto di proprietà, il Comune
è chiamato a determinare le proprie statuizioni in modo differenziato
a seconda se si è in presenza di soggetti attuatori individuati in programmi
di Edilizia Residenziale Pubblica statali e/o regionali oppure in programmi
di Edilizia Residenziale Pubblica comunali e/o sovraccomunali.
- Pertanto
si individuano le seguenti situazioni:
- programmi
di edilizia residenziale pubblica statali e/o regionali fruenti di finanziamenti
agevolati e/o sovvenzionati.
I
bandi di concorso per la scelta dei soggetti attuatori e la formazione
della graduatoria è, in questo caso, di competenza dello Stato (Ministero
dei Lavori Pubblici o altri) e della Giunta Regionale.
Il
Comune, conseguentemente, non interviene nel merito con proprie determinazioni
integrative o modificative e promuove i provvedimenti di competenza
in conformità ai deliberati degli Enti superiori.
Nel
qual caso:
- in assenza
di Piano di Zona: il Consiglio Comunale localizza detti programmi ai
sensi dell’art. 51 della L. 865/71, su aree residenziali del P.R.G.
approvato o anche solo adottato (se però già trasmesso per le approvazioni
di legge) entro i limiti percentuali prescritti dall’art. 2 della L.
10/77;
- in presenza
del Piano di Zona (anche solo adottato): il Consiglio Comunale localizza
detti programmi ai sensi della L. 247/74, su aree da assegnare esclusivamente
in diritto di superficie;
- programmi
di Edilizia Residenziale Pubblica comunale e/o sovraccomunale, pertanto
privi di finanziamenti agevolati e/o sovvenzionati.
La
scelta dei soggetti attuatori viene operata autonomamente dal Comune
o, nel caso esistessero, dagli organismi sovraccomunali all’uopo
costituiti.
A
tal fine devono essere predisposti specifici bandi pubblici di concorso
per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti attuatori:
- cooperative
edilizie e loro consorzi;
- imprese
di costruzione e loro consorzi;
- soggetti
singoli o associati, che si impegnino a recuperare immobili degradati
di loro proprietà o resi disponibili dal Comune, dall’A.L.E.R. o altro
Ente Pubblico non economico.
Art.
56
Bandi
di concorso comunali.
- I bandi
di concorso, indetti dal Comune con specifica deliberazione della Giunta
Comunale, su proposta del Dirigente del Settore Patrimonio ed emanati
poi dal predetto Dirigente devono indicare:
- gli ambiti
territoriali comunali interessati dai programmi di edilizia residenziale;
- il regime
di assegnazione degli immobili oggetto d’intervento edilizio;
- le caratteristiche
e la consistenza degli interventi edilizi;
- la categoria
e i requisiti dei soggetti attuatori ammessi al bando;
- la documentazione
richiesta;
- i criteri
per la formazione della graduatoria;
- i termini
e le modalità per la partecipazione al concorso;
- i termini
per la approvazione della graduatoria;
- periodo,
non inferiore ad 1 anno, di validità della graduatoria;
- le condizioni
generali di assegnazione di cui all’apposito schema di convenzione in
visione presso gli uffici comunali.
- La predisposizione
dei bandi di concorso comunali e, successivamente, la selezione dei
soggetti attuatori che vi hanno partecipato è effettuata da una apposita
Commissione, nominata dalla Giunta su proposta del Dirigente del Settore
Patrimonio e composta dal predetto Dirigente, con funzioni di Presidente,
e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore
urbanistica ed edilizia privata. Funge da Segretario della Commissione
un impiegato di livello adeguato nominato contestualmente alla nomina
della Commissione. La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie
delle singole categorie di soggetti attuatori e riferite ad ogni ambito
territoriale indicato nel bando.
Art.
57
Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle cooperative edilizie
e loro consorzi.
- Ai fini
della formazione della graduatoria relativa ai bandi di concorso per
la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi si terrà conto
dei seguenti criteri:
- della
documentata esistenza di sufficiente capacità economica, finanziaria,
tecnica ed organizzativa delle cooperative, anche tenendo conto della
adesione ad associazioni nazionali riconosciute;
- della
realizzazione di alloggi da cedere in locazione e/o a proprietà indivisa;
- del numero
dei soci iscritti alla cooperativa indivisa alla data di pubblicazione
del bando;
- della
partecipazione, senza assegnazione, a precedenti bandi di concorso comunali
in materia di edilizia residenziale pubblica;
- della
partecipazione ai piani di recupero presentati dall’Amministrazione
Comunale, che registrano la presenza di altri operatori quali, oltre
lo stesso Comune, l’A.L.E.R., altre cooperative edilizie e loro consorzi,
le imprese edilizie e loro consorzi, i privati destinatari o non di
mutui individuali agevolati;
- della
disponibilità ad utilizzare, per gli interventi oggetto di bando, immobili
di proprietà sui quali intervenire a mezzo di recupero edilizio e/o
aree libere di proprietà per nuove costruzioni.
Art.
58
Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta delle imprese di costruzione
e loro consorzi.
- Ai fini
della formazione della graduatoria relativa ai bandi di concorso per
la scelta delle imprese di costruzione e loro consorzi si terrà conto:
- della
capacità operativa delle imprese edilizie e/o delle associazioni di
imprese e/o del consorzio cui l’impresa aderisce.
Tale
capacità è da correlarsi anche agli interventi realizzati per effetto
della partecipazione, senza assegnazione, ai precedenti bandi di concorso
comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- della
partecipazione ai piani di recupero presentati dall’Amministrazione
Comunale, che registrano la presenza di altri operatori quali, oltre
allo stesso Comune, l’A.L.E.R., le cooperative edilizie e loro consorzi,
altre imprese edilizie e loro consorzi, i privati destinatari o non
di mutui individuali agevolati;
- della
disponibilità ad utilizzare, per gli interventi oggetto di bando, immobili
di proprietà sui quali intervenire a mezzo di recupero edilizio;
- della
presentazione di programmi unitari di intervento con le cooperative
edilizie (interventi coordinati);
- della
destinazione alla locazione di alloggi compresi nell’intervento.
Art.
59
Criteri
per la formazione della graduatoria per la scelta dei privati, singoli
o associati.
- Per la
formazione della graduatoria relativa ai bandi di concorso per la scelta
dei soggetti singoli o associati che intendono operare per il recupero
del patrimonio edilizio si terrà conto dei seguenti criteri:
- l’inserimento
dell’immobile di proprietà in un programma di recupero presentato dall’Amministrazione
Comunale, che registra la presenza di altri operatori, quali lo stesso
Comune, l’A.L.E.R., le cooperative edilizie e loro consorzi, le imprese
edilizie e loro consorzi;
- l’intervento
sull’immobile di proprietà attraverso un programma di recupero di iniziativa
privata;
- il recupero
di un immobile messo a disposizione dal Comune, dall’A.L.E.R. o da un
Ente Pubblico non economico.
Art.
60
Termini
per la rassegnazione delle graduatorie.
- La Commissione
deve rassegnare le graduatorie entro e non oltre 60 giorni dalla data
di scadenza dei termini di presentazione delle istanze da parte dei
soggetti interessati.
- Le graduatorie
per la scelta dei soggetti attuatori sono approvate, su proposta del
Presidente della Commissione, dalla Giunta Comunale con specifico atto
deliberativo, entro i termini prescritti dai bandi.
CAPO
II
ASSEGNAZIONE
DI IMMOBILI INSERITI NEI PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
E NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) COMUNALI E SOVRACOMUNALI
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI;
Art.
61
INDICAZIONI
GENERALI
- L’assegnazione
degli immobili (aree ed edifici) nei Piani di Zona (P.E.E.P.) e nei
Piani degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) è effettuata esclusivamente
in regime di diritto di superficie a favore di soggetti individuati,
anche alla luce delle vigenti disposizioni legislative, secondo l’ordine
di priorità decrescente di seguito definito:
- Nei P.E.E.P.:
- Enti Pubblici
- Cooperative
edilizie e loro consorzi
- Imprese
di costruzione e loro consorzi
- Soggetti
singoli o associati
- Nei P.I.P.:
- Enti pubblici
- altri
soggetti attuatori dei P.I.P.
- Tra più
istanze concorrenti è data la preferenza assoluta ai soggetti che fossero
già assegnatari di immobili siti nel medesimo ambito territoriale per
programmi di edilizia residenziale pubblica o per programmi di edilizia
produttiva e che richiedessero di realizzare gli impianti e servizi
pubblici previsti dai Piani a scomputo totale o parziale degli oneri
urbanizzativi posti a loro carico.
- Per gli
Enti Pubblici il diritto di superficie è concesso a tempo indeterminato.
- Per gli
altri soggetti per un periodo non inferiore a 60 anni e non superiore
a 99 anni.
Art.
62
Bandi
di concorso comunali.
- I bandi
di concorso, indetti dal Comune con specifica deliberazione della Giunta
Comunale, proposti dal Dirigente del Settore Patrimonio ed emanati poi
dal predetto Dirigente devono indicare:
- gli ambiti
territoriali comunali interessati dai programmi di realizzazione degli
impianti e servizi pubblici;
- le caratteristiche
e la consistenza degli interventi;
- la categoria
e i requisiti dei soggetti attuatori ammessi al bando;
- la documentazione
richiesta;
- i criteri
per la formazione della graduatoria;
- i termini
e le modalità per la partecipazione al concorso;
- i termini
per la approvazione della graduatoria;
- il periodo,
non inferiore ad un anno, di validità della graduatoria;
- le condizioni
generali di assegnazione di cui all’apposito schema di convenzione in
visione presso gli uffici comunali.
- La predisposizione
dei bandi di concorso comunale e, successivamente, la selezione dei
soggetti attuatori che vi hanno partecipato è effettuata da una apposita
Commissione, nominata dalla Giunta su proposta del Dirigente del Settore
Patrimonio e composta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal
Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata. Funge da Segretario
della Commissione un impiegato di livello adeguato nominato contestualmente
alla nomina della Commissione. La Commissione provvede alla formazione
delle graduatorie delle singole categorie di soggetti riferite ad ogni
ambito territoriale indicato nel bando.
Art.
63
Termini
per rassegnare le graduatorie
- La Commissione
deve rassegnare le graduatorie entro e non oltre 60 giorni dalla data
di scadenza dei termini di presentazione delle istanze da parte dei
soggetti interessati.
- Le graduatorie
per la scelta dei soggetti attuatori sono approvate, su proposta del
Presidente della Commissione, dalla Giunta Comunale con specifico atto
deliberativo, entro i termini prescritti dai bandi.
ART.
64
CONVENZIONE
TRA IL COMUNE E GLI OPERATORI ASSEGNATARI DI IMMOBILI NELL’AMBITO DEI
P.E.E.P. DEI P.I.P.
- Le convenzioni,
da stipularsi per atto pubblico tra il Comune e gli operatori assegnatari,
sono approntate dal Dirigente del Settore Patrimonio, con riferimento
a schemi-tipo dal medesimo ufficio elaborati e proposti e già approvati
dal Consiglio Comunale ed opportunamente corredati dai necessari atti
tecnici vistati per approvazione dai Dirigenti di Settore competenti.
- La convenzione
afferente gli interventi di ogni singolo operatore è proposta alla Giunta
Comunale per l’approvazione, dal Dirigente del Settore succitato, unitamente
alla delibera di assegnazione degli immobili interessati.
- Le operazioni
preordinate alla stipula della convenzione sono di competenza del Servizio
Contratti, di concerto con il Dirigente del Settore Patrimonio, responsabile
delle procedure relative alle assegnazioni di cui trattasi.
- La stipula,
per atto pubblico da trascriversi presso il competente ufficio dei Registri
Immobiliari, dovrà intervenire entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione
all’operatore dell’intervenuta esecutività della delibera di approvazione
della convenzione, presso un notaio indicato preventivamente dall’operatore
assegnatario, con spese a carico di quest’ultimo.
Potranno
essere riconosciute deroghe a tale termine per cause di forza maggiore
ritenute tali ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Contratti.
- All’atto
notarile interverranno per la sottoscrizione:
- per parte
del Comune:
- il Dirigente
del Settore Patrimonio, in quanto responsabile della esecuzione del
contratto, con l’assistenza del Dirigente del settore cui è assegnato
il Servizio Contratti e di un Tecnico Comunale;
- per parte
dell’operatore assegnatario:
- il legale
rappresentante.
Dell’intervenuta
sottoscrizione dell’atto convenzionale il Servizio Contratti dà
opportuna notizia, trasmettendone anche copia ad uso interno, ai
settori e dipartimenti interessati, che assumeranno le iniziative
ed i provvedimenti di rispettiva competenza.
- In assenza
della stipula dell’atto convenzionale non potranno essere rilasciate
all’operatore assegnatario le concessioni e/o le autorizzazioni edilizie
per gli interventi programmati, né potrà provvedersi alla consegna all’operatore
medesimo degli immobili interessati da detti interventi.
- Il Dirigente
responsabile deve provvedere a verificare, direttamente con la propria
struttura o anche richiedendo di volta in volta l’intervento di altri
uffici che ne abbiano competenza specifica, la puntuale osservanza delle
disposizioni regolamentari e temporali dell’atto convenzionale e promuovere
le iniziative o i provvedimenti, anche di natura repressiva, che si
rendessero necessari per il miglior conseguimento degli obiettivi posti
alla base del contratto.
- Analogamente,
i Dirigenti degli altri uffici preposti all’istruttoria, all’autorizzazione
e al controllo di fasi o aspetti specifici del processo attuativo che
discende dall’atto convenzionale, sono tenuti ad informare costantemente
il titolare dello sviluppo temporale e amministrativo dei procedimenti,
segnalando tempestivamente le eventuali anomalie e/o il mancato rispetto
delle disposizioni contrattuali.
TITOLO
VIII
IL
CONTRATTO
Art.
65
Documentazione
antimafia
Il
Servizio Contratti è tenuto ad acquisire prima della stipulazione la prescritta
certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, nei casi per i quali
è richiesta ai sensi della normativa vigente.
Art.
66
Deposito
spese contrattuali
- Le spese
contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi
adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso deve
essere sottoposto sono così regolate:
- se poste
a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare all’Economato
Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione, su presentazione di ordinativo
rilasciato dal Servizio Contratti, un importo costituente il deposito
presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
Da
tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità,
le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni,
il Servizio Contratti procederà alla liquidazione del conto mediante
la compilazione di una distinta dalla quale risulteranno, in forma
dettagliata, le spese effettivamente sostenute. L’Economato comunale
provvederà, entro 30 giorni dalla data di chiusura della rendicontazione,
ad invitare l’interessato a riscuotere l’eventuale eccedenza o ad
integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.
- Se poste
a carico del Comune, il Servizio Contratti preleverà le somme che si
renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l’Ufficio Economato,
previa assunzione dell’impegno di spesa da parte del Dirigente competente,
ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.
- Nel caso
in cui, in carenza od insufficienza dell’apposito deposito contrattuale
il Comune fosse costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente
responsabile con l’altro parte, ad anticipare le somme dovute, si procederà
poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma
ordinaria, si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata dagli
interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
- Rientra
nella competenza dell’Economo comunale la gestione e la rendicontazione
del deposito delle spese contrattuali di cui ai precedenti commi.
Art.
67
I
depositi cauzionali
- Per la
partecipazione alle pubbliche gare, le modalità di costituzione del
deposito cauzionale provvisorio sono disciplinate, ove esso è richiesto
ai sensi del vigente ordinamento, dal bando di gara o nella lettera
di invito.
- Il bando
di gara indicherà altresì tempi e modalità di restituzione dei depositi.
- L’aggiudicatario
o il concessionario, salvo il caso di esonero, dovrà prestare, a garanzia
degli impegni assunti con il contratto ed entro 10 giorni dalla comunicazione
di avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo nella
misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.
- Tanto
il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono
essere costituiti, oltre che in numerario od in titoli dello Stato,
anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della
vigente normativa.
- Le cauzioni
in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere
comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
Compete
al Dirigente cui è attribuita la gestione del contratto deliberare
lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge
per procedere in tal senso.
- Il testo
della fidejussione (sia bancaria che assicurativa) deve tra l’altro
riportare le apposite clausole all’uopo richieste con il bando di gara
o con la lettera d’invito, pena l’esclusione della gara.
Conformità
del contratto con la determinazione a contrattare
- Il contenuto
del contratto deve essere sostanzialmente aderente alle condizioni previste
nella relativa determinazione a contrattare e nell’eventuale schema
di contratto approvato con l’atto stesso.
- Le norme
di contenuto diverso da quello indicato nella determinazione a contrattare
o nello schema di contratto o disciplinare ad essa allegati, sono da
considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere
solo dall’Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere
alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti
con ulteriore provvedimento adottato a sanatoria.
Art.
69
La
forma del contratto
- L’adempimento
della stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine perentorio
di 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all’impresa aggiudicataria,
mediante fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta
predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine, il
competente organo comunale potrà revocare l’aggiudicazione, attivare
la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia, nonchè tutte
le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed
il risarcimento dei danni.
- La stipulazione
dei contratti del Comune può avvenire mediante le seguenti forme:
- in forma
pubblica amministrativa (obbligatoria per tutti i contratti che seguono
a procedimenti ad evidenza pubblica);
- per scrittura
privata;
- in forma
pubblica notarile;
- con atto
di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore
ed accettata con determinazione del Dirigente competente;
- per mezzo
di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratti di
contratti riguardanti lavori o forniture di beni e servizi di importo
fino a £. 20.000.000, al netto dell’I.V.A., nonché per quelli riguardanti
acquisti di merci provviste di certificato d’origine o che siano oggetti
d’arte, macchine, strumenti, beni di produzione e commercializzazione
standard e a consegna pronta.
- Per il
ricorso alla forma pubblica notarile occorrerà peraltro una preventiva
motivata deliberazione della Giunta Comunale, proposta dal Funzionario
responsabile del Servizio Contratti.
- Il Notaio
rogante sarà scelto tra i professionisti iscritti al Collegio Notarile
di Pavia, con priorità per coloro che, per competenza territoriale,
registrano presso l’Ufficio del Registro di Pavia.
- Alla stipulazione
dei contratti provvedono i Dirigenti competenti ai sensi dell’art.
107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
In
caso di difficoltà nell’individuazione del Dirigente che deve provvedere
alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta con atto
del Sindaco, sentito il Direttore Generale o il Segretario Generale
ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
Art.
70
Il
divieto di cessione del contratto
Le
imprese, le associazioni, i consorzi ed i soggetti aggiudicatari sono
tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.
E’
vietata la cessione dei contratti d’appalto di opere pubbliche e di
affidamento di forniture di beni e di servizi.
Art.
71
Arbitrato
- Ove non
sia diversamente disposto dalla legislazione vigente, nel contratto
potrà prevedersi che le controversie siano definite da un collegio arbitrale.
- In tal
caso, il collegio arbitrale sarà costituito, ove non sia diversamente
disposto dalla legislazione vigente, o dal contratto, da tre componenti:
un componente sarà designato dall’Amministrazione, un altro dalla controparte
(o dalle controparti di comune accordo), mentre il terzo, che avrà funzione
di Presidente del Collegio, sarà scelto di comune accordo dalle parti
contraenti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pavia. Il
Collegio arbitrale deciderà secondo le regole di diritto.
- Per tutto
quanto non espressamente disciplinato dalla legislazione vigente e dal
presente regolamento o dal contratto, si applicano le norme del codice
di procedura civile.
Art.
72
I
diritti di segreteria
- I contratti
attivi e passivi del Comune, comprese le scritture private, fatta eccezione
per i disciplinari di incarico per prestazioni d’opera intellettuale,
sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria, ai sensi del
vigente ordinamento.
- La riscossione
dei diritti di segreteria è obbligatoria ed è effettuata dal Settore
competente.
TITOLO
IX
ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Art.
73
Consegna
dei lavori
- Il competente
Direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre
in grado l’impresa di iniziare ed eseguire le opere appaltate.
- La consegna
ha luogo, di norma, dopo la stipulazione del contratto e, in caso di
urgenza, sarà disposta dal Dirigente competente, sotto riserva e secondo
le procedure di cui alla normativa vigente.
- Dalla
data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per
il compimento delle opere.
- La consegna
non deve comunque costituire atto meramente simbolico, ma deve conferire
all’Impresa la piena e completa disponibilità del terreno su cui l’opera
deve essere realizzata ovvero dell’immobile oggetto delle opere appaltate.
Apposite clausole nel Capitolato speciale d’appalto possono consentire
consegne parziali delle opere, qualora la natura delle stesse o speciali
circostanze lo impongano.
- E’ fatto
salvo e si applica quanto disciplinato dalla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici.
Art.
74
I
termini di esecuzione
- I termini
di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale
o nel contratto d’appalto.
- L’appaltatore
non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione del
Contratto.
- Il Direttore
dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza
maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze
speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra
specifica disciplina, si fa riferimento alla normativa vigente.
- In caso
di ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile all’appaltatore, questi
è tenuto a risarcire l’Amministrazione a termini del capitolato speciale
d’appalto.
Unica
deroga per la disapplicazione della penale è la non imputabilità all’appaltatore
del ritardo nell’esecuzione dell’opera.
- L’importo
delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo
dei lavori in sede di liquidazione del conto finale.
- E’ fatto
salvo e si applica quanto disciplinato dalla legislazione in materia
di lavori pubblici.
Art.
75
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
- Fatte
salve diverse disposizioni di legge, nei contratti per forniture, servizi,
trasporti e lavori, il pagamento in conto ha luogo in ragione dell’opera
prestata o della materia fornita o dei servizi effettuati.
- Apposite
clausole contrattuali o dei capitolati speciali d’appalto annessi ai
contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi. I pagamenti in acconto non comportano accettazione
dei lavori eseguiti, ma costituiscono semplice anticipazione del corrispettivo.
- Nel caso
in cui al finanziamento si sia provveduto con risorse diverse da quelle
proprie dell’Ente, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni
sui pagamenti fissate dalla normativa vigente in materia. In particolare
il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi
di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra
la spedizione da parte degli uffici comunali della domanda di somministrazione
all’Ente erogatore del finanziamento e la ricezione, sempre da parte
degli uffici comunali, del relativo mandato di pagamento presso la propria
tesoreria.
Art.
76
LA
REVISIONE PREZZI
- La revisione
dei prezzi si applica soltanto nei casi ammessi dal vigente ordinamento
e secondo quanto disciplinato dalla legge.
Art.
77
DIREZIONE
DEI LAVORI
- La Direzione
dei lavori per opere pubbliche è svolta obbligatoriamente dall’Ufficio
Tecnico comunale, su specifica determinazione del Dirigente di Settore
competente salvo che non sia stato disposto diversamente da provvedimenti
d’incarico a professionisti esterni.
- La progettazione
dell’opera affidata ad un professionista privato non costituisce di
per sé titolo per l’incarico al medesimo della direzione dei lavori.
- E’ fatto
salvo e si applica quanto disciplinato dalla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici.
Art.
78
Alta
vigilanza sulla realizzazione dell’opera
- Il Dirigente
responsabile della realizzazione dell’opera esercita l’alta vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione della stessa, curando il periodico
accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza
al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell’opera
complessivamente considerata.
- E’ fatto
salvo e si applica quanto disciplinato dalla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici.
Art.
79
Contabilità
dei lavori
- Nel costo
finale dell’opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non
solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di
espropriazione, di assistenza, ed ogni altra inerente all’esecuzione,
distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità alla normativa
vigente.
- E’ fatto
salvo e si applica quanto disciplinato in materia dalla legislazione
vigente.
Art.
80
Il
collaudo
- Tutti
i lavori e tutte le forniture di beni e servizi eseguiti a mezzo di
appalto o di concessione sono soggette a collaudo in conformità al disposto
dei relativi capitolati e delle leggi vigenti in materia.
- Il Comune
può prescindere dall’atto formale di collaudazione per i lavori e forniture
di cui al precedente comma, di importo fino a 200.000 EURO. In questo
caso l’atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di
regolare esecuzione o fornitura rilasciato dal direttore dei lavori
ovvero dal Dirigente preposto alla fornitura. Detto certificato dovrà
essere sempre vistato dal Dirigente del Settore competente. Per lavori
e forniture di importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire,
è facoltà dell’Amministrazione comunale di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione, sempreché tale facoltà
sia prevista dalla vigente legislazione.
- Il certificato
di regolare esecuzione è emesso entro un mese dalla data di ultimazione
dei lavori.
- La collaudazione
deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori
e delle forniture. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura,
il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque
non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
- Una volta
effettuato il collaudo ovvero emesso il certificato di regolare esecuzione
nei casi ammessi dalla vigente normativa, la Giunta Comunale prende
atto con formale deliberazione dello stato finale dei lavori e degli
atti anzidetti.
- Per quanto
concerne i contenuti e le normative tecniche inerenti il collaudo di
opere pubbliche, vengono sempre assunte, ove applicabili, le disposizioni
di cui al Regolamento Regionale 24/09/1988 n. 3.
- Sono comunque
fatte salve e si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento
di rango superiore al presente regolamento, ove la materia di cui al
presente articolo sia diversamente disciplinata dalle predette norme.
Art.
81
Esecuzione
d’ufficio
- L’esecuzione
d’ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione
agli obblighi contrattuali, l’appaltatore comprometta la buona riuscita
dell’opera, sia nel caso in cui per negligenza dell’appaltatore il progresso
dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare
il compimento dell’opera nei termini contrattuali.
- Il Comune
provvede, in danno dell’appaltatore, alla esecuzione degli ulteriori
lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi
secondo le norme di contabilità.
- Le disposizioni
di cui ai precedenti commi valgono, in quanto applicabili, anche nel
caso di affidamenti di fornitura di beni e di servizi.
Art.
82
Obblighi
di informazione in capo alla controparte
- La controparte
ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Amministrazione di ogni
fatto attualmente o potenzialmente pregiudizievole rispetto all’adempimento
delle obbligazioni assunte e più in generale rispetto al perseguimento
degli obiettivi propri dell’accordo.
Art.
83
Responsabilità
per danni a terzi
- Salvo
che non sia altrimenti disposto dalla vigente legislazione o nell’accordo,
la controparte è direttamente ed esclusivamente responsabile per i danni
da essa cagionati a terzi nell’adempimento delle obbligazioni.
- Il precedente
comma non si applica qualora la controparte informi l’Amministrazione
della possibilità di pregiudizio per i terzi e poi si attenga al riguardo
alle indicazioni dell’Amministrazione stessa.
TITOLO
X
NORME
FINALI
Art.
84
Contemperamento
alle norme della legge 241/1990 e al regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi.
- Il regolamento
di attuazione della legge n. 241/90 e il regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi si informeranno, per quanto attiene alle
procedure relative ai contratti, al presente regolamento.
Art.
85
Limiti
delle norme contenute nel presente regolamento – Modalità di applicazione
– Adeguamento.
- E’ fatto
salvo quanto diversamente stabilito e disciplinato dalla normativa statale
vigente nel tempo, nel senso che rispetto al presente regolamento prevale
e si applica la normativa statale ove essa disciplini diversamente dal
presente regolamento la materia con esso trattata.
- In caso
di nuova normativa di legge nazionale che introduca sostanziali innovazioni
ai contenuti del presente regolamento, si provvederà all’adeguamento
dello stesso nel termine di 30 giorni. A tale scopo, il Dirigente del
Settore cui è assegnato il Servizio Contratti, provvederà a redigere
la proposta di deliberazione di adeguamento del regolamento alla nuova
normativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. Nel
regime transitorio, si procederà applicando la nuova normativa in vigore
ed utilizzando solo le parti del presente regolamento rimaste in vigore
e semprechè non contrastino con le nuove norme di rango superiore.
- I limiti
d’importo stabiliti dal presente regolamento saranno adeguati ogni due
anni all’andamento dei costi della vita con deliberazione della Giunta
Comunale, su proposta del Dirigente di cui al precedente comma, previo
parere dei settori interessati.
Art.
86
Entrata
in vigore
- Il presente
regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Pertanto,
da tale data sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli
atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto
con quanto disposto dal presente regolamento.
- I procedimenti
in corso alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento verranno
conclusi ai sensi del previgente regolamento, sempre che le relative
norme non contrastino con la normativa statale vigente ad essi applicabile.
- L’entrata
in vigore dei regolamenti previsti dalla L. 109/94 e successive modificazioni
comporta l’abrogazione delle norme del presente regolamento con esso
incompatibili.
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